Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZI1805 3 /0 1 CONTRATTI Composta dag Ill.m. Sigg Magistrati: NULLITA Dott. Mario - Presidente- SPADONE R.G.N. 7137/99 18546 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Cron. 201Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. - -Rel. Consigliere- Ud. 22/03/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio IT NA, dai Sig. IL SOLE 24 ORF us 3000 DA PALESNA, presso lo studio G. PIERLUIGI per diritti L dell'avvocato LA PERGOLA ENRICO, che la difende 14 GU, 2001 CANCELLIS unitamente all'avvocato FATUZZO PIETRO, giusta delega 3000 in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
OF455805 CA MARIA ANTONIETTA;
intimata 2001 avverso la sentenza n. 931/98 della Corte d'Appello di 511 PALERMO, depositata il 30/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Enrico LA PERGOLA, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 13 luglio 1992 TI AZ conveniva davanti al Tribunale di Palermo MA IE IC, chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata la nullità dell'atto di vendita con il quale il proprio padre IL AZ, in base a procura speciale in data 18 marzo 1960 aveva venduto alla convenuta (sua seconda moglie) un appartamento di proprietà di essa attrice in Palermo, via T. Angelini n. 6, in quanto tale atto era privo di data. In via subordinata l'attrice chiedeva che venisse pronunciato l'annullamento dell'atto in questione per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. L'attrice chiedeva che, in ogni caso, la convenuta fosse condannata al rilascio dell'appartamento ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Nella contumacia di MA IE IC il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 29 settembre 1995, accoglieva domanda di nullità, con condanna della convenuta al rilascio dell'appartamento in favore della attrice ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata 3 sede. MA IE IC proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30 novembre 1998, in base alla seguente motivazione: Invero l'atto pubblico di vendita, reca nella parte relativa all'intestazione sita al quarto rigo la seguente indicazione: "L'anno millenovecento" seguita da un trattino di chiusura del rigo e nel quinto rigo l'ulteriore indicazione "il giorno diciotto dicembre"; seguono ulteriori indicazioni relative al luogo di redazione dell'atto ed alla presenza dei testimoni. Orbene appare evidente che l'atto pubblico in oggetto non è affatto privo di data ma semmai reca un evidente errore di data, con riferimento all'anno della sua redazione, come si evince agevolmente dalle ulteriori indicazioni dei dati anagrafici relativi alle parti contraenti ed ai testimoni (tutti nati successivamente all'anno 1900), ed alle ulteriori indicazioni concernenti lo stesso appartamento acquistato dalla venditrice con precedente atto stipulato il 20 febbraio 1960. L'art. 58 comma 1° n. 5 L. n. 89/13 prevede la nullità dell'atto soltanto qualora esso manchi 4 della data e non quando la data sia errata. In assenza di quest'ultima previsione non si può quindi ritenere che l'atto in oggetto, recante una data errata sia nullo, per il principio di tipicità delle cause di nullità esistente in materia negoziale (v. in particolare artt. 619 e 1418 c.c.). Peraltro non si può certamente dubitare che l'errore materiale relativo all'indicazione dell'anno di redazione dell'atto pubblico sia suscettibile di rimozione mediante rettifica, in analogia a quanto la legge dispone in tema di errore di calcolo (art. 1430 c.c.) e non possa quindi dare luogo alla dichiarazione di nullità, а norma dell'art. 58 comma 1° n. 5 L. n. 89/13 (cfr. in tema di rettifica : Cass. n. 3424/74, 3424/74). Pertanto l'atto in oggetto può essere oggetto di rettifica con l'indicazione dell'effettiva data di stipula del 18.12.1973. I giudici di secondo grado escludevano, poi, che per 1'annullamento vi fossero le condizioni per conflitto di interessi tra dell'atto rappresentante e acquirente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TI AZ, con due motivi, illustrati da memoria. 5 Motivi della decisione il primo motivo la ricorrente ribadisce la Con tesi secondo la quale nella specie l'atto doveva considerarsi nullo, perché mancante della data, e non semplicemente con data errata (rettificabile). Il motivo è fondato. Va, in proposito, osservato, in primo luogo, che è da dimostrare la possibilità, che invece la Corte di appello di Palermo ha dato per pacifica, di procedere ad una correzione della data di un atto assume errata (a prescindere dal pubblico che si comunque da dimostrare che tale atto che sarebbe correzione sia possibile effettuare, come avvenuto nella specie, sulla base di elementi non desunti dal contesto stesso dell'atto). La Corte di appello, infatti, ha del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza della eadem ratio che giustificava il ricorso alla eadem dispositio rinvenibile nell'art. 1430 cod. civ. e prima ancora ha del tutto omesso di motivare in ordine alla esistenza di una lacuna che giustificava il ricorso all'analogia. Ciò premesso, Va rilevato che nella specie dai giudici di merito non è stato chiarito se hanno ravvisato una ipotesi di errore vizio (nel senso che il notaio rogante credeva che la data in cui riceveva l'atto era il 18 dicembre 1900) о un errore ostativo (nel senso che il notaio sapeva che la data in cui riceveva l'atto era il 18 dicembre 1973, ma per errore materiale ha scritto 18 dicembre 1900), per quanto alcune espressioni contenute nella sentenza impugnata sembrano far propendere per la seconda ipotesi. Ad ogni modo, con riferimento alla prima ipotesi i giudici di merito avrebbero o dovuto chiarire come fosse ipotizzabile l'errore, pur risultando pacifico che le parti ed i testimoni erano nati in epoca successiva al 18 dicembre 1900 e che l'oggetto del contratto era un bene acquistato dall'alienante il 20 febbraio 1960. Con riferimento alla seconda ipotesi i giudici del merito (anche a voler ritenere applicabili alla attività del notaio rogante i principi relativi all'errore dettati per le manifestazioni di volontà negoziale delle parti) avrebbero dovuto chiarire come la stessa fosse compatibile con il fatto pacifico che nella specie la indicazione del giorno non seguiva, senza soluzione die del mese continuità, la indicazione dell'anno, ma risultava apposta nel rigo successivo e dopo una 7 interlineatura destinata ed eliminare (secondo le prescrizioni della legge notarile) un spazio in bianco che invece avrebbe consentito tale continuità. In altri termini, i giudici del merito avrebbero dovuto spiegare perché era da escludere che tale spazio in bianco fosse originariamente destinato, come sarebbe era logico attendersi, al completamento della indicazione dell'anno, completamento poi (e questo si per errore) non avvenuto. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente si duole della ritenuta insussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata Va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese del giudizio di cassazione, 8 ad altra sezione del Roma, 22 marzo 2001 Paket Tul : la Corte di appello di Palermo. H Paskuti Правоки IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO GANGSLUCHIA Roma 14 GIU, 2001 IL CANCELLIERE C1 600001 D310002 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4.OTT. 2001 Sule 4 Registrato in dat versate 210.000 ་ ་ མ ་ ་ ་ ་ ་ ་ བ ་ ན 43908 al n. trecentodiociming p. Il Dirigente Apa Vervizi (lire (Dott.ssa MA Crazy XXIPPO) Responsabile Servito Aur Giudiziari (Dr. M. BAGCICHINI) 9