CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE)APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE EL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3110 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. lezzi ID ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/05/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di rapina aggravata in concorso (artt. 110 - 628, comma 3, n. 1, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente con due motivi deduce: 1.1. erronea configurazione del reato di rapina, in luogo di quello di furto con strappo, sul rilievo che la violenza esercitata (nella specie uno strattonamento) era immediatamente rivolta verso la cosa e solo indirettamente verso la persona che la deteneva. 1.2. erronea applicazione delle norme che disciplinano il deposito degli atti penali e, segnatamente dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La censura attiene alla corretta interpretazione delle disposizioni emergenziali in tema di impugnazioni e delle relative modalità, posto che l'istanza di definizione del processo con il rito abbreviato, che il ricorrente aveva inoltrato via pec, era stata dichiarata inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 1. Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito risulta che nei confronti della persona offesa fu direttamente esercitata violenza, consistente in uno strattonamento (fu afferrata per la giacca), contestuale all'intimazione alla stessa rivolta di consegnargli il portafogli. La violenza, pertanto, si diresse verso la persona e contro questa fu esercitata al fine di impossessarsi della cosa mobile, circostanza che esclude l'invocata derubricazione in furto con strappo. Si è, quindi, fatta corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 - 01). E tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che il giudice del merito ha ritenuto anche configurabile la minaccia, consistita nel 2 simulare il possesso di un'arma, circostanza che rileva quale autonomo elemento costitutivo della fattispecie di rapina. 2. Anche laddove, per come prospettato dal il ricorrente, si applicasse retroattivamente il comma 4 dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, all'istanza inoltrata via pec con cui l'imputato in data 1° luglio 2020 — e dunque al di fuori ratione temporis della vigenza della normativa invocata - ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato, facendosi rientrare tale richiesta tra "le istanze comunque denominate e diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 (che si riferiscono al deposito degli atti ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso gli uffici del pubblico ministero), resta il decisivo rilievo che tale disposizione esige l'osservanza di specifiche modalità tecniche attinenti tanto all'atto trasmesso che all'indirizzo di posta ricevente, che nel caso in esame non risultano essere state rispettate (in termini, vedi Sez. 1, n. 10941 dell'11/02/2022, Di Nitto, Rv. 283074 — 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, il 09/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE EL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3110 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. lezzi ID ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/05/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di rapina aggravata in concorso (artt. 110 - 628, comma 3, n. 1, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente con due motivi deduce: 1.1. erronea configurazione del reato di rapina, in luogo di quello di furto con strappo, sul rilievo che la violenza esercitata (nella specie uno strattonamento) era immediatamente rivolta verso la cosa e solo indirettamente verso la persona che la deteneva. 1.2. erronea applicazione delle norme che disciplinano il deposito degli atti penali e, segnatamente dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La censura attiene alla corretta interpretazione delle disposizioni emergenziali in tema di impugnazioni e delle relative modalità, posto che l'istanza di definizione del processo con il rito abbreviato, che il ricorrente aveva inoltrato via pec, era stata dichiarata inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 1. Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito risulta che nei confronti della persona offesa fu direttamente esercitata violenza, consistente in uno strattonamento (fu afferrata per la giacca), contestuale all'intimazione alla stessa rivolta di consegnargli il portafogli. La violenza, pertanto, si diresse verso la persona e contro questa fu esercitata al fine di impossessarsi della cosa mobile, circostanza che esclude l'invocata derubricazione in furto con strappo. Si è, quindi, fatta corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 - 01). E tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che il giudice del merito ha ritenuto anche configurabile la minaccia, consistita nel 2 simulare il possesso di un'arma, circostanza che rileva quale autonomo elemento costitutivo della fattispecie di rapina. 2. Anche laddove, per come prospettato dal il ricorrente, si applicasse retroattivamente il comma 4 dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, all'istanza inoltrata via pec con cui l'imputato in data 1° luglio 2020 — e dunque al di fuori ratione temporis della vigenza della normativa invocata - ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato, facendosi rientrare tale richiesta tra "le istanze comunque denominate e diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 (che si riferiscono al deposito degli atti ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso gli uffici del pubblico ministero), resta il decisivo rilievo che tale disposizione esige l'osservanza di specifiche modalità tecniche attinenti tanto all'atto trasmesso che all'indirizzo di posta ricevente, che nel caso in esame non risultano essere state rispettate (in termini, vedi Sez. 1, n. 10941 dell'11/02/2022, Di Nitto, Rv. 283074 — 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, il 09/12/2022