Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15654 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5 6 54/03 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Il mi Si R.G.N.6821/00 SABATINI Dott. Francesco Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere Cron.31835 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 4110 Dott. Giov. Battista PETTI Ud. 12.05.03 Dott. Margherita CHIARINI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 汽 FATTORI MA I DR UI ' DR GIUSEPPE elettivamente domiciliati in Roma viale G. Mazzini n. F ' presso l'avv. Franco Pascucci 114/A che li rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Umberto De Luca e Giocondo Giacomini;
ricorrenti
contro
IN ER e IN GIANCARLO elettivamente domiciliati in Roma via Antonio ' Bennicelli n. 27 presso l'avv. Giulio Cevolotto che ' li rappresenta e difende giusta delega in atti 1122 unitamente all'avv. Silvio Tosi;
2003 poftroricorrenti - avverso Corte d'appello di Venezia n. 529 la sentenza della del 9 aprile 1999 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal Relatore Cons. Margherita Chiarini;
I per i ricorrenti ' e l'avv. Uditi l'avv. De Luca I per i controricorrenti Cevolotto ' i quali hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso i Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella che ha concluso ' per l'accoglimento del ricorso p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO AR cagionò il 23 ottobre 1983 a ' Б NZ EL deceduto il 27 stesso mese ' lesioni personali per le quali riportò poi condanna penale passata in giudicato ' e quindi con scrittura privata dell'8 novembre successivo alienò al fratello RG AR la metà ' indivisa della proprietà di un fondo rustico Con sentenza in data 4 maggio 1996 il Tribunale di Verona accolse la domanda di simulazione assoluta di detta vendita proposta - su tali ' con atto del 9 dicembre 1992 e nei premesse confronti di entrambi i AR - da IA ' LU EL e SE EL FA ' eredi di NZ EL , i quali avevano dedotto che con essa il debitore-venditore aveva inteso sottrarre alla garanzia del loro credito l'unico bene immobile di sua proprietà In riforma di tale decisione impugnata dalla ' parte rimasta soccombente , con la sentenza ora gravata la Corte di Appello ha respinto la ' domanda ed ha condannato gli attori appellati al pagamento delle spese del doppio grado La Corte = premesso che il primo giudice aveva tratto la prova presuntiva della simulazione dal breve tempo trascorso tra la commissione del reato e la vendita dalla mancanza di trattative ad essa precedenti e dall'uso di una scrittura privata ▾ autenticata nella quale si dava atto dell' avvenuto pagamento del prezzo ha ritenuto che nessuna di ' anche riguardate nel loro tali circostanze ' fatto certo dal quale complesso costituisse ' quale conseguenza ragionevolmente trarsi verosimile e possibile la conclusione cui lo stesso giudice era pervenuto Il breve tempo trascorso non era infatti 3 incompatibile con una effettiva volontà negoziale , la quota indivisa di un fondo rustico non era appetibile da terzi estranei alla comunione l'acquirente era già dedito alla coltivazione del fondo ed abitava nel fabbricato in esso esistente;
non avevano valenza probatoria la forma della scrittura privata e la circostanza che la difesa di venditore ed acquirente fosse stata affidata allo stesso legale , nè era atipica la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del prezzo;
la prova testimoniale richiesta dagli attori non poteva essere ammessa avendo essa ad oggetto giudizi 0 circostanze irrilevanti;
l'azione revocatoria ' proposta dagli stessi in via subordinata era ' prescritta Per la cassazione di tale decisione la parte rimasta soccombente ' ha proposto ricorso affidato a due motivi cui gli intimati resistono ' con unico controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di aver totalmente omesso di valutare adeguatamente il complessivo univoco e convergente materiale ' già opportunamente esaminato dal indiziario Tribunale e dimostrativo dell'accordo simulatorio;
deducono pertanto con ' riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2727 SS. C.C. e pongono in evidenza : la consequenzialità degli eventi ( fatto reato del 23 ottobre 1983 , morte della vittima 27 stesso mese vendita 8 novembre 1983 ) ; che '' essendo stata la scrittura privata di vendita ' il redatta su carta intestata ad un notaio necessario preventivo accordo con questi avvicinava ancor più la vendita alla morte della vittima;
che mai i fratelli AR avevano dedotto che la vendita fosse stata preceduta da trattative né tanto meno da un preliminare di vendita;
che la forma della scrittura privata era stata scelta perché il notaio era consapevole della nullità della vendita;
che era assurdo che l'acquirente avesse consegnato al rissoso fratello una somma rapportorilevante ancorché esigua in all'effettivo valore del fondo in assenza di detto preliminare;
che mancava ogni documentazione del trasferimento di essa • Con il secondo motivo denunciano vizi di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale . I due motivi i quali , strettamente connessi esaminati congiuntamente - sonopossono essere fondati A norma degli artt. 1417 e 2729 secondo comma C.C. simulazionela prova della - allorquando la relativa domanda sia statacome nella specie ' proposta da terzi può essere data sia a mezzo di testimoni che di presunzioni : principio di diritto che non è stato affatto ignorato dalla Corte territoriale la quale , tuttavia ha ritenuto ' insufficiente la prova indiziaria ed in parte inammissibile ed in parte irrilevante quella testimoniale Orbene ancorché la valutazione della prova presuntiva involga come quella della prova in genere una questione di fatto 197 come tale rimessa al giudice del merito la cui decisione non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici ' essa deve però essere globale e non - : in altri terminigià riferita al singolo indizio la gravità precisione e concordanza degli indizi richiesta dall'art. 2729 primo comma C.C. ' per le presunzioni semplici , comporta un giudizio che deve essere essenzialmente formulato all'esito 6 dell'esame della totalità del materiale indiziario sottoposto all'esame del giudice pur non preventivo escludendo tale giudizio un ! apprezzamento di ciascun indizio al fine di vagliarne la effettiva significatività ( vedasi sul punto Cass. n. 9015/99 ) non essendo invero concepibile un giudizio di concordanza se non collegando ciascun indizio agli altri . ' sebbeneSotto tale aspetto i ricorrenti accompagnino le loro censure con rilievi anche di fatto non esaminati dalla Corte territoriale colgono nel segno nel denunciare il vizio logico ! della decisione • Detta Corte infatti nell'affermare che "1 ' ' circostanze considerate dal primo nessuna delle giudice costituisce un fatto certo da cui possa esser desunta quale conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità " l'assenza di effettiva volontà negoziale nella scrittura privata dell* novembre 1983 ha con ciò stesso considerato isolatamente i singoli indizi , laddove avrebbe dovuto accertare se l'assenza di tale volontà dedotta dagli attori ' non scaturisse e ritenuta dal Tribunale ' globalmente dal breve lasso di tempo intercorso ' 7 tra l'insorgere del debito da fatto-reato e la ' avvenuta ad uno stretto congiunto in vendita ' assenza di preliminare con precedente e non documentato pagamento del prezzo e con scrittura ' privata . E' vero che la Corte del merito ha anche aggiunto di aver considerato gli indizi "1 anche nel loro complesso " e tuttavia tale precisazione è di giacché dal complesso della mero stile ' motivazione emerge che la valutazione è stata in effetti condotta su ciascun indizio , isolatamente considerato Illegittimo è anche il diniego di ammissione della prova testimoniale ritenuta non necessaria نع د dal Tribunale e riproposta in appello dagli attori appellati essendo essa diretta a provare ulteriori circostanze indiziarie ( vendita dell'unico bene di proprietà coltivazione del ' fondo venduto da parte del venditore sia prima che dopo la vendita mancato pagamento del prezzo ' valore del bene superiore a quello risultante dalla scrittura privata di vendita ) ' che come tali avrebbero dovuto essere apprezzate dalla Corte di appello . Si impone ' la cassazione della ' pertanto 8 sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte la quale ' previa ammissione della prova valuterà ' liberamente ma nel loro testimoniale ' significato globale il compendio indiziario già ' 3 valutato dal Tribunale nonché gli ulteriori indizi che eventualmente scaturiranno de detta prova , ed all'esito regolerà anche le spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e ' anche per le spese del giudizio di rinvia cassazione alla Corte di Appello di Venezia ' ' altra sezione . nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte il 12 maggio 2003 ' Il Consigliere est. Il Presidente 01. . С France -bastian IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 OTT. 2003 • IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista a