Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 201 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES6987 ASSAZIONI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 8991/99 Cron.15819 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere - Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.13/03/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR GI;
intimata 2001 avverso la sentenza n. 201/98 del Tribunale di PALMI, 1154 -1- depositata il 30/04/98 R.G.N. 1006/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Inps chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Palmi, emessa il 30.4.98, la con il quale era stato rigettato l'appello proposto dall'istituto previdenziale avverso la sentenza del Pretore della stessa città che, adito con ricorso del 17.10.91, dalla sign. AN ZA, aveva condannato il ricorrente a corrispondere alla stessa la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola, dovutale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 497/88, per gli anni 1982-1986. L'Inps si era appellato al Predetto Tribunale, in quanto per il 1986 l'assicurata non aveva percepito l'indennità stessa,non avendone fatto domanda. Il Tribunale ha rilevato che innanzi al Pretore l'INPS si era difeso contestando esclusivamente la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto stesso;
correttamente, pertanto, il Pretore aveva ritenuto non contestati i fatti posti a fondamento della domanda, avendo l'INPS implicitamente riconosciuto l'avvenuta erogazione della prestazione previdenziale. Ledetta La mancanza della stessa, suttevata per la prima volta in appello, rigardava un fatto nuovo, concretizzando una eccezione processuale in senso proprio- e non una mera difesa inammissibile ai sensi dell'art.437 cpc. . L'INPS chiede la cassazione della sentenza. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato all'intimata a mezzo del servizio postale e che per la stessa manca la prova dell'avvenuta notifica non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento. Esso va quindi dichiarato inammissibile. Ed infatti, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per resistenza della notifica, non essendo possibile la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cpc (Cass. 11607/00,8403/99, 9782/95).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Roma 13 marzo 2001 Il Consigliere es. Locanda Sughelin Il Presidente Phill Viauso Tresse IL CANCELLIERE I , D Depositato in Cancelleria LLO SSA DI BO , TA 10 22 MAG. 2001 RT. I SPESA 533 STA ELL'A oggi, . PO N N IL CANCELLIER G IM D O 11-8-73 SI A DA D SEN TE , E N E T O I ESEN REGISTRO A E IRITTO G LEG D ELLA O D