Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3996
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Nel caso di cessione del contratto di locazione d'immobile ex art. 36 legge n. 392 del 1978 si determina la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente, sicché l'originario conduttore risulta del tutto estraneo al rapporto locatizio che, pur restando assoggettato al medesimo regime giuridico, viene ad instaurarsi, con il consenso del locatore, direttamente tra il cessionario ed il locatore. Ne consegue che il cessionario, quale unico conduttore del rapporto locativo e titolare di un rapporto diretto con l'azienda, ben può esercitare la prelazione ex art. 38 legge n. 392 del 1978, che tutela l'interesse commerciale in atto e la continuità del relativo esercizio; rimanendo, ove si ritenesse diversamente, configurata una preclusione non espressamente contemplata dalla norma, risolventesi in una ingiustificata discriminazione nei confronti di un soggetto esercente attività privilegiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3996
    Data del deposito : 18 marzo 2003

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