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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32616 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Isoldi in sostituzione dell'avv. Francesco Iannello, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace, con la quale era stata affermata la responsabilità di EP AL per il reato di minaccia in danno di OR Corso. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il AL, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge con riferimento alla tempestività della querela. - Penale Sent. Sez. 5 Num. 32616 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 29/03/2023 Il ricorrente evidenzia che già con l'atto di appello aveva eccepito che dal verbale di querela orale sporta dalla persona offesa in data 24 luglio 2018 non era verificabile il dato relativo alla tempestività della stessa querela, giacché il fatto denunziato era stato genericamente riferito come accaduto "qualche mese fa..." in occasione e "a seguito di alcuni controlli da parte dei carabinieri della tenenza di Misterbianco". Il giudice di appello, pur menzionando la censura proposta, si è limitato ad affermare che l'atto di querela era stato acquisito al fascicolo di primo grado con il consenso di entrambe le parti. 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per essere il decreto di citazione a giudizio ed i conseguenti atti del processo nulli ex art. 552 cod. proc. pen., in ragione della indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, nel quale non è indicata la data di commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo si denunzia vizio motivazionale in ordine alla dedotta questione circa l'acquisizione e l'utilizzo della documentazione fotografica nel corso del dibattimento, sebbene fosse estranea al fatto oggetto di imputazione. 2.5. Con l'ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, si rileva che la questione della tempestività della querela non è stata proposta in primo grado, giacché nel verbale di udienza del 18 novembre 2020 si legge: «le parti prestano il consenso ad acquisire la querela ai fini della decisione». Peraltro, va ribadito che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep. 25/02/1999- Rv. 212720). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che il capo di imputazione colloca la condotta attribuita al AL "in data antecedente e prossima" alla presentazione della querela e tale elemento è sufficiente a ritenere il tempus commisi delicti correttamente individuato al fine dell'esercizio del diritto di difesa, ove si consideri che la vicenda per cui è processo si colloca in una serie di atti emulativi compiuti nell'ambito di comprovati cattivi rapporti di vicinato (pagg. 4 e 5 della sentenza). 2 4. Il terzo motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che in ordine alle risultanze processuali ha argomentato in maniera congrua e non manifestamente illogica. Peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 5. Le doglianze proposte con il quarto motivo sono precluse perché non oggetto dell'atto di appello e, comunque, appaiono generiche quanto alla valenza probatoria della documentazione fotografica cui si riferiscono. 6. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione. Il Tribunale ha argomentato in maniera articolata (pag. 6) sulla sussistenza del reato e sulla idoneità delle frasi pronunziate dal AL ad ingenerare timore nella persona offesa, con la minaccia di incendiare la sua autovettura. D'altronde, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eujo tTemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il m,,$rzo 2023 Il consigiie eVensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Isoldi in sostituzione dell'avv. Francesco Iannello, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace, con la quale era stata affermata la responsabilità di EP AL per il reato di minaccia in danno di OR Corso. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il AL, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge con riferimento alla tempestività della querela. - Penale Sent. Sez. 5 Num. 32616 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 29/03/2023 Il ricorrente evidenzia che già con l'atto di appello aveva eccepito che dal verbale di querela orale sporta dalla persona offesa in data 24 luglio 2018 non era verificabile il dato relativo alla tempestività della stessa querela, giacché il fatto denunziato era stato genericamente riferito come accaduto "qualche mese fa..." in occasione e "a seguito di alcuni controlli da parte dei carabinieri della tenenza di Misterbianco". Il giudice di appello, pur menzionando la censura proposta, si è limitato ad affermare che l'atto di querela era stato acquisito al fascicolo di primo grado con il consenso di entrambe le parti. 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per essere il decreto di citazione a giudizio ed i conseguenti atti del processo nulli ex art. 552 cod. proc. pen., in ragione della indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, nel quale non è indicata la data di commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo si denunzia vizio motivazionale in ordine alla dedotta questione circa l'acquisizione e l'utilizzo della documentazione fotografica nel corso del dibattimento, sebbene fosse estranea al fatto oggetto di imputazione. 2.5. Con l'ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, si rileva che la questione della tempestività della querela non è stata proposta in primo grado, giacché nel verbale di udienza del 18 novembre 2020 si legge: «le parti prestano il consenso ad acquisire la querela ai fini della decisione». Peraltro, va ribadito che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep. 25/02/1999- Rv. 212720). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che il capo di imputazione colloca la condotta attribuita al AL "in data antecedente e prossima" alla presentazione della querela e tale elemento è sufficiente a ritenere il tempus commisi delicti correttamente individuato al fine dell'esercizio del diritto di difesa, ove si consideri che la vicenda per cui è processo si colloca in una serie di atti emulativi compiuti nell'ambito di comprovati cattivi rapporti di vicinato (pagg. 4 e 5 della sentenza). 2 4. Il terzo motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che in ordine alle risultanze processuali ha argomentato in maniera congrua e non manifestamente illogica. Peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 5. Le doglianze proposte con il quarto motivo sono precluse perché non oggetto dell'atto di appello e, comunque, appaiono generiche quanto alla valenza probatoria della documentazione fotografica cui si riferiscono. 6. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione. Il Tribunale ha argomentato in maniera articolata (pag. 6) sulla sussistenza del reato e sulla idoneità delle frasi pronunziate dal AL ad ingenerare timore nella persona offesa, con la minaccia di incendiare la sua autovettura. D'altronde, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eujo tTemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il m,,$rzo 2023 Il consigiie eVensore Il Presidente