Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1444
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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Massime1

L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.

Commentario1

  • 1Presupposti dell'incapacità naturale di testare e regime probatorio.
    Gabriele Mercanti · https://www.studiocataldi.it/ · 16 febbraio 2015

    Avv. Gabriele Mercanti - La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27.351 in data 23 dicembre 2014, conferma una serie di principi relativi all'ipotesi di incapacità di testare prevista dall'art. 591 secondo comma n. 3) c.c. (1) Nello specifico, la de cuius redigeva un primo testamento olografo (datato 3 marzo 1987) per poi integralmente revocarlo con un secondo atto di ultima volontà olografo (datato 27 luglio 1995) con conseguente apertura della successione legittima (2): a questo punto gli eredi istituiti con il primo documento convenivano in giudizio gli eredi legittimi della de cuius per veder dichiarata l'invalidità della revoca contenuta nel secondo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1444
Data del deposito : 30 gennaio 2003

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