Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.
Commentario • 1
- 1. Presupposti dell'incapacità naturale di testare e regime probatorio.Gabriele Mercanti · https://www.studiocataldi.it/ · 16 febbraio 2015
Avv. Gabriele Mercanti - La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27.351 in data 23 dicembre 2014, conferma una serie di principi relativi all'ipotesi di incapacità di testare prevista dall'art. 591 secondo comma n. 3) c.c. (1) Nello specifico, la de cuius redigeva un primo testamento olografo (datato 3 marzo 1987) per poi integralmente revocarlo con un secondo atto di ultima volontà olografo (datato 27 luglio 1995) con conseguente apertura della successione legittima (2): a questo punto gli eredi istituiti con il primo documento convenivano in giudizio gli eredi legittimi della de cuius per veder dichiarata l'invalidità della revoca contenuta nel secondo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3119/00 proposto da:
LA HN IC, LA ER e LA RD, nella loro qualità di eredi di LL AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oslavia n. 12, presso lo studio dell'Avv. Cesare Persichelli che li difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
AD RD, nella loro qualità di eredi di LY AN, NA EL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucio Apuleio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Pela che la difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
NA EN, NA LI, NA ER, NA AB e AT NT.
- intimati -
per la cassazione della sentenza parziale della Corte d'Appello di Roma n. 2748/97 del 02.07.1997/18.09.1997 e della sentenza definitiva n. 3831 del 02.12.1998/24.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Cesare Persichelli e Giuliano Pela. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Mannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza parziale n. 2748/97 del 02.07/18.09.1997, la Corte d'appello di Roma, pronunciando sul gravame proposto da OG e OH AL, quali procuratori generali di AN LY, nei confronti degli eredi di TO AT, cioè LE, LI, ST, TA ed EN AT e ON RO, avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 25.5.92, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione dichiarava la nullità della consulenza grafica espletata in primo grado e ne disponeva la rinnovazione, rigettava nel resto l'appello confermando la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la validità del testamento di TO AT datato 18.2.1988.
Con successiva sentenza definitiva n. 3831 del 02.12.1998/24.12.1998, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello dei suddetti AL anche nella parte concernente l'obbligo di trasferire agli eredi di TO AT il diritto di proprietà sull'appartamento sito in S.
Marinella, località S. Severa, al Km. 55,100 della via Aurelia, contraddistinto come interno due, e provvedeva al regolamento delle spese processuali.
Con la sentenza non definitiva, in ordine alla questione relativa alla validità del testamento di TO AL, la Corte d'appello ha innanzitutto rilevato che il Tribunale aveva respinto la domanda di AN LY osservando che non era sufficiente negare l'autenticità dell'atto, ma bisognava proporre querela di falso, e che, pur dovendosi prendere atto del concitato susseguirsi degli avvenimenti verificatisi tra il 16.2.1988, in cui TO AT sequestrò la moglie e consumò su di lei atti di libidine violenta, e la notte del 18.2.1988 quando lo stesso si suicidò, tuttavia dalla lettura del testamento, dal rapporto dei C.C. conseguente al suicidio e dalla corrispondenza prodotta non emergevano elementi atti a comprovare che il testatore versasse in stato di incapacità di intendere e volere.
I comportamenti segnalati nell'atto di appello - l'errore commesso dal AT nell'indicare tra i suoi beni una Renault 5, anziché una Renault 4 di cui era proprietario;
l'omessa menzione di alcune somme di denaro, depositate presso banche;
il comportamento del AT che, nello stesso periodo in cui inviava lettere alla LY, tentando di riconquistarne l'amore, faceva pubblicare un'inserzione su un quotidiano, dichiarandosi desideroso di conoscere signore al fine di "compagnia ed eventuale matrimonio" - non comprovavano che il testamento era stato redatto dal de cuius in stato di incapacità di intendere e di volere.
Con la sentenza definitiva, in ordine alla questione relativa al trasferimento a favore degli eredi di TO AT dell'appartamento sito in S. Marinella, assegnato dalla soc. coop. edilizia "La Torretta" ad AN LY con atto del 16.7.1981, ha osservato la Corte d'appello che il Tribunale aveva ritenuto che il tenore della dichiarazione rilasciata lo stesso giorno (16.7.1981) dimostrava inequivocabilmente la sussistenza del diritto di proprietà in capo al AT, in quanto con tale dichiarazione la LY riconosceva di essere solo formalmente proprietaria dell'immobile mentre lo stesso in realtà apparteneva al marito;
d'altronde soltanto il AT, come emergeva dalle scritture in data 13.7.1977 e 5.10.1977, aveva trattato l'acquisto dell'immobile e corrisposto il relativo prezzo;
l'intestazione in capo alla LY era spiegabile con ragioni di carattere fiscale;
la sottoscrizione apposta dal AT in calce al preliminare del 16.8.1987, lungi dall'assumere una valenza probatoria contraria alla dichiarazione del 16.7.1981, dimostrava che le parti erano a conoscenza che l'effettivo proprietario del bene era il AT. Pertanto "la LY ebbe ad agire al momento dell'assegnazione a proprio favore dell'unità immobiliare come mandataria senza rappresentanza del AT e che comunque assunse l'obbligazione di trasferire la proprietà in favore del AT stesso." Alla luce di tali argomentazioni, ha ritenuto la Corte d'appello che risultava di tutta evidenza che il Tribunale aveva fondato il riconoscimento del rapporto di mandato su due motivazioni del tutto distinte: da una parte sulla base della dichiarazione rilasciata dalla LY il 16.7.1981; dall'altra sulle circostanze ricavabili dalle scritture 13.7.1977 e 5.10.1977, nonché dall'apposizione della firma del AT sul preliminare del 16.8.1987. Poiché con l'atto di appello era stata riproposta l'eccezione di nullità della consulenza grafica ed espressa censura alla statuizione data sul punto dal Tribunale, ma non era stata mossa alcuna contestazione ai rilievi coi quali si era ritenuto di poter affermare, prescindendo dalla dichiarazione del 16.7.1981, che la LY aveva agito quale mandataria del AT, ha concluso la Corte d'appello che, ancorché sia stata dichiarata - con la sentenza parziale resa il 18.9.1997 - la nullità della, consulenza grafica e disposta la rinnovazione della stessa, ancorché la mancata produzione della dichiarazione in data 16.7.1981 abbia impedito la rinnovazione dell'atto istruttorio (con la conseguenza che l'indicata scrittura ha perso ogni efficacia probatoria), il proposto appello andava rigettato anche per la parte qua, non essendo stata impugnata, la seconda, autonoma ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento del riconoscimento del rapporto di mandato.
Contro le suddette sentenze della Corte d'appello OH, OG e EO AL, quali eredi di AN LY, hanno proposto ricorso per cassazione.
LE AT ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati EN, LI, ST, TA AT e ON RO non si sono costituiti.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene due sostanziali motivi.
A) Col primo motivo si censura la sentenza parziale (n. 2748/97) per violazione e falsa applicazione dell'art. 591 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c; si sostiene che la Corte d'appello con motivazione insufficiente e/o carente ha disatteso la domanda di annullamento del testamento di TO AT del 18.2.1988. Al riguardo si deduce che:
1. La prova che il testatore versava in stato di incapacità naturale non poteva che essere offerta tramite presunzioni.
2. Il AT ebbe a redigere il testamento durante un concitato e tragico susseguirsi di fatti avvenuti durante la notte e il giorno del 18 febbraio 1988 in cui sequestrò la moglie, compì sulla stessa atti di libidine violenti e infine si suicidò.
3. In tale contesto - a conferma dello stato confusionale del testatore - si era sottolineato che il AT ebbe ad indicare erroneamente "la mia autovettura Renault 5" mentre in realtà si trattava di una Renault 4. La Corte d'appello ha ritenuto che tale errore non era "di per sè solo" sufficiente a comprovare lo stato di incapacità di intendere e volere del testatore, senza considerare che erano state dedotte pure altre circostanze a conferma dello stato di confusione mentale del AT.
4. Era stato, infatti, denunciato che il testatore aveva omesso di indicare consistenti somme di denaro, la cui esistenza, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata provata con l'esibizione della documentazione relativa ai depositi presso istituti finanziari e di credito.
5. Inoltre era stato denunciato il comportamento incoerente e assurdo del AT che voleva nello stesso momento riavvicinarsi alla moglie, scrivendole lettere d'amore, e trovare una nuova compagna addirittura per contrarre matrimonio, facendo pubblicare su di un giornale un'inserzione in tal senso. I due propositi, del tutto inconciliabili, evidenziavano che la determinazione d'agire del AT non era più quella di un uomo equilibrato. La Corte d'appello, con motivazione insufficiente, ha giustificato tale comportamento affermando che "con l'avanzare degli anni i sentimenti cedono sempre più alle esigenze strettamente sessuali". A. 1) Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha spiegato come i singoli episodi denunciati, considerati in sè e nel loro complesso, non erano tali da escludere la capacità di intendere e di volere del AT al momento della redazione della scheda testamentaria. Ha, infatti, osservato la Corte d'appello che l'errore commesso dal AT nell'indicare la propria autovettura costituiva un semplice errore materiale e non poteva essere affatto assunto come indice di uno stato di confusione mentale. Parimenti l'omessa menzione delle somme possedute, a parte la mancanza di prova del deposito presso banche, poteva spiegarsi con la preoccupazione del AT di evitare di rendere manifeste alcune attività al fine di ridurre l'onere dell'imposta di successione che sarebbe ricaduta sugli eredi, così mostrando attenzione molto vigile e capacità di valutare le situazioni con senso realistico. Infine il comportamento apparentemente incoerente del AT, che tentava di riconquistare l'amore della moglie e contemporaneamente cercava di conoscere nuove signore per compagnia ed eventuale matrimonio, a parte la considerazione che con l'avanzare degli anni i sentimenti cedono sempre più alle esigenze strettamente sessuali, poteva giustificarsi col rilievo che il AT si prefigurasse la possibilità di un insuccesso nei confronti della LY e si premurasse di avviare la ricerca di una soluzione alternativa.
A. 2) L'estrapolazione di singole espressioni o di frammenti di episodi da tale contesto unitario, dal quale la Corte d'appello ha motivatamente escluso la sussistenza dell'incapacità di intendere e volere del AT al momento in cui fu redatto il testamento, non serve allo scopo anche perché è costante insegnamento di questo Supremo Collegio che l'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art, 591 c.c. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dello stato patologico, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (v. fra le tante: Cass. 24.10.1998 n. 10571; 22.5.1995 n. 5620). A. 3) Nella fattispecie oggetto di esame, nessuno degli episodi denunciati, singolarmente e complessivamente considerati, risultano essere sintomatici di detto stato patologico, risolvendosi tutte le censure dei ricorrenti in una diversa lettura e valutazione del quadro probatorio, ma non nella dimostrazione che il AT al momento della redazione della scheda testamentaria non era compos sui, ovvero privo della capacità di intendere e di volere. A. 4) Infine non va dimenticato che il giudizio sulla capacità di intendere e di volere costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto e che il giudice adempie all'obbligo della motivazione quando indica le fonti del proprio convincimento, essendo a lui riservata la scelta fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, purché non trascuri fatti o circostanze decisive. E tali non possono considerarsi quelle prospettate dai ricorrenti, non essendo in particolare condivisibile la tesi che lo stato d'animo o passionale di una persona comporta di per sè l'incapacità di intendere e di volere.
B) Col secondo motivo si censura la sentenza definitiva (n. 3831/98) per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, deducendosi che:
1. Erroneamente la Corte d'appello ha affermato che il Tribunale aveva fondato il riconoscimento del rapporto di mandato su due motivazioni del tutto autonome e distinte, delle quali una soltanto era stata censurata. Se le motivazioni fossero state effettivamente due, ciò avrebbe dovuto essere rilevato allorquando la causa venne trattenuta in decisione la prima volta, e la Corte d'appello, anziché disporre il rinnovo delle operazioni peritali per accertare l'autenticità della sottoscrizione della dichiarazione del 16.7.1981, avrebbe dovuto già allora rigettare il proposto gravame.
2. In realtà la ratio decidendi era unica e si fondava sul presunto accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta dalla LY alla dichiarazione del 16.7. 1981, con la quale essa LY riconosceva di essere solo formalmente intestataria dell'immobile, che invece si apparteneva al marito il quale aveva personalmente corrisposto il prezzo, e di non vantare alcun diritto di rivendicazione sull'immobile stesso.
3. Il Tribunale non aveva usato espressione alcuna che potesse in qualche maniera rendere evidente il proprio intendimento di fondare la decisione su due distinte ed autonome argomentazioni.
4. Quella che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto essere la seconda, distinta motivazione su cui il Tribunale avrebbe fondato il riconoscimento del rapporto di mandato era assolutamente inidonea ed insufficiente da sola a costituire il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado.
Invero, vertendo la controversia sulla titolarità di immobile, la dedotta interposizione poteva essere affermata solo in presenza di prova scritta. Al riguardo gli ulteriori e diversi aspetti della vicenda su cui si era soffermato il Tribunale non potevano assurgere al rango di prove dell'avvenuto acquisto dell'unità immobiliare per interposta persona. Infatti le rilevate circostanze - vale a dire che solo TO AT aveva trattato l'acquisto dell'immobile corrispondendo il relativo prezzo;
che l'intestazione in favore della LY poteva trovare giustificazione in ragioni di carattere fiscale;
e che TO AT aveva apposta la propria firma accanto a quella della LY nel compromesso di vendita del 16.8.1987 - potevano al più valere come dei indizi o presunzioni che, in assenza di un atto scritto, erano assolutamente inidonei a giustificare e motivare l'accoglimento della domanda.
B. 1) Anche tale motivo è infondato.
La sentenza del giudice di merito che, dopo aver esposto una prima ragione a fondamento della propria decisione, ne aggiunga un'altra del tutto diversa e autonoma, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata e, pertanto, può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe.
L'interpretazione della sentenza che contenga due distinte e autonome rationes decidendi, delle quali una sola sia stata impugnata, è interpretazione del cd. giudicato interno. In tale ipotesi la Suprema Corte deve vagliare la relativa pronuncia, dalla quale discende il connesso effetto preclusivo rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, al pari di ogni altro atto processuale, onde appurare, se del caso, eventuali errores in procedendo, che possono essere accertati anche mediante indagini di fatto.
B. 2) Nel caso specifico non v'è dubbio, conformemente all'apprezzamento espresso dalla Corte d'appello, con motivazione congrua scevra da vizi logici e giuridici, che il Tribunale ha basato la sua decisione in ordine al rapporto di mandato su due distinte motivazioni del tutto indipendenti ed autonome l'una dall'altra.
Infatti il Tribunale ha affermato che AN LY aveva acquistato l'immobile sito in S. Severa come mandataria del marito TO AT sia in base alla esplicita dichiarazione rilasciata dalla stessa AN LY il 16.7.1981, sia in base alle circostanze emergenti dalle scritture 13.7.1977 e 5.10.1977, dalle quali risultava che il AT aveva trattato per l'acquisto dell'immobile e corrisposto il prezzo dovuto, essendo l'intestazione in capo alla moglie dovuta a ragioni di carattere fiscale, nonché dall'esistenza della firma del AT sul preliminare di vendita del 16.8.1987, comprovante che le parti erano a conoscenza che il proprietario effettivo era appunto il AT.
B. 3) Non si è trattato, come sostengono i ricorrenti, di un'argomentazione aggiuntiva alla prima, ma di una seconda e diversa motivazione, come risulta dal tenore dell'esposizione delle due argomentazioni e dal fatto che il Tribunale, se avesse voluto fondare la sua decisione esclusivamente sulla scrittura del 16.7.1981, una volta accolta la tesi della c.t.u. sull'autenticità della sottoscrizione da parte della LY, si sarebbe astenuto da ogni altra considerazione e non avrebbe esplicitato l'altra e diversa motivazione basata su ulteriori elementi desunti da altre scritture e atti.
B. 4) Poiché, quindi, il convincimento del Tribunale sulla esistenza del rapporto di mandato era stato posto su due diverse e autonome rationes decidendi, non v'è dubbio che il gravame doveva investire sia l'una che l'altra ratio. Con la conseguenza che, essendo stata impugnata una sola, giustamente la Corte d'appello ha rigettato il gravame, non potendo costituire preclusione la precedente decisione non definitiva, poiché il giudicato interno è sempre rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità. B. 5) Infine sono tardive e, perciò, non possono trovare ingresso, perché non dedotte a suo tempo con il gravame in appello, le ultime doglianze dei ricorrenti dirette a censurare la seconda ratio decidendi, sotto il profilo della carenza della prova scritta necessaria ai fini dell'acquisto per interposta persona del diritto di proprietà su beni immobili.
C) In conclusione, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato;
con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.069,90, oltre Euro 3.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003