Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7865
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

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In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha osservato che il giudizio di falso civile, in quanto finalizzato ad accertare se un documento, in quanto falso, non deve costituire fonte di prova legale, pone a capo del querelante un puntuale onere di allegazione e di prova che la denuncia penale invece non esige, in quanto volta principalmente ad accertare la responsabilità dell'autore dell'"immutatio veri").

Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità di un decreto di citazione che indicava erroneamente l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento, risultando tuttavia correttamente indicati il numero del Registro Generale del giudice di appello, le generalità dell'imputato e del difensore, gli estremi della sentenza appellata, il dispositivo di condanna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7865
    Data del deposito : 12 gennaio 2016

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