Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha osservato che il giudizio di falso civile, in quanto finalizzato ad accertare se un documento, in quanto falso, non deve costituire fonte di prova legale, pone a capo del querelante un puntuale onere di allegazione e di prova che la denuncia penale invece non esige, in quanto volta principalmente ad accertare la responsabilità dell'autore dell'"immutatio veri").
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità di un decreto di citazione che indicava erroneamente l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento, risultando tuttavia correttamente indicati il numero del Registro Generale del giudice di appello, le generalità dell'imputato e del difensore, gli estremi della sentenza appellata, il dispositivo di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
5 7 8 6 5 / 1 6 65 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..63 Silvio Amoresano - Presidente - sez. UP 12/01/2016 Mauro Mocci R.G.N. 42629/2015 Relatore - VI Di LA IO ER NU Gai DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 26 FEB 2016 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE Luana Vartani SENTENZA sul ricorso proposto da EC IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05-03-2015 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere VI Di LA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Italo Aldo Reale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. IO EC ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato previsto dall'articolo 349 codice penale per avere, in qualità di custode, violato i sigilli a seguito del provvedimento del Gip di Locri in data 11 giugno 2007 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo dell'area demaniale marittima, sita in Stignano località "Femmina Morta", permettendo in particolare che gli avventori dell'Hotel Residence Riace utilizzassero la piscina ricadente sulla predetta area (accertato in Stignano il 17 giugno 2008).
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, articola i due seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto e per omessa valutazione della documentazione acquisita (articolo 606, lettere c) ed e), codice di procedura penale). Assume che la Corte distrettuale non ha tenuto conto della documentazione presentata a sostegno del motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado per omessa notificazione del decreto di citazione. Il ricorrente aveva infatti disconosciuto la firma apposta come ricevuta della consegna del plico che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione a giudizio, avendo presentato denuncia contro ignoti per il falso perpetrato ai suoi danni, falso che gli aveva precluso la possibilità di difendersi in primo grado. Rileva che la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di nullità sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso e tanto sulla base di un arresto della Corte di cassazione che richiederebbe la presentazione della querela di falso avverso l'attestazione contenuta in un atto di notifica. Obietta il ricorrente che l'orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata, quando richiama la necessità della querela di falso, non intende affatto la procedura prevista dal codice di rito civile ma richiede invece l'attivazione dell'imputato-parte lesa affinché si definisca l'esistenza di un falso e si individui il responsabile attraverso un procedimento penale. 2 A Ne consegue che la Corte del merito, da un lato, ha ignorato la documentazione allegata con la quale il ricorrente ha comprovato di aver sporto querela, di essersi opposto alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nonché di aver proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione e, dall'altro, ha fornito una interpretazione dell'istituto "querela di falso" che non è applicabile al procedimento penale perché di natura strettamente civilistica, prevista espressamente per il processo civile e non ripetibile in quello penale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso dell'udienza dinanzi alla Corte di appello per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e per la violazione del principio del giusto processo (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale). Sostiene che, anche con riferimento al processo di appello, il decreto di citazione conteneva l'indicazione errata della sentenza impugnata (era erroneamente riportato come giudice di primo grado il tribunale di Reggio Calabria anziché il tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno) creando van incertezza nell'oggetto del procedimento che non poteva essere sanata, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte di appello, qualificando come mero errore materiale la scorretta indicazione del tribunale che aveva assunto la decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, è incontroverso che la notifica del decreto di citazione in primo grado è avvenuta a mezzo del servizio postale a mani del ricorrente, attesa l'attestazione del pubblico ufficiale che ne ha certificato la personale consegna all'interessato. La Corte territoriale ha concluso in conformità ad un arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267) - che la firma apposta per il ritiro dell'atto de quo fosse riconducibile al ricorrente, il quale per contestare tale risultanza avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso l'attestazione contenuta nella notifica, a cui doveva riconoscersi la natura di atto pubblico, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, deduzione che non aveva accompagnato l'eccezione di nullità formulata. L'obiezione mossa dal ricorrente, secondo la quale sarebbe sufficiente anche una denuncia penale per falso in atto pubblico, non è fondata in quanto tale adempimento pur possibile e, nella specie, osservato ma con modalità, per 3 come sarà appresso specificato, invero poco diligenti - non è sufficiente a privare l'atto della sua efficacia probatoria. Vale la pena considerare che l'oggetto del giudizio di falso civile è diverso dall'oggetto del giudizio penale per le falsità documentali perché, mentre nel giudizio civile occorre accertare se un documento, in quanto falso, non debba costituire fonte di prova legale, l'oggetto del processo di falso penale consiste principalmente nell'accertare la responsabilità dell'autore dell'immutatio veri. E se sono evidenti le interferenze fra i due giudizi, tanto è vero che in passato il giudizio civile doveva essere sospeso in pendenza del processo penale, la pregiudizialità penale, con il vigente codice di rito, è venuta meno sicché i due processi possono, di regola, procedere separatamente e ciò induce fondatamente a ritenere che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale per il reato di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento attinto da falsità materiale o ideologica, sono sostanzialmente differenti tra loro proprio perché il primo tende soltanto a dimostrare la totale o van parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua formazione;
il secondo, mira ad identificare l'autore del reato, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge, previo accertamento, ovviamente, della falsità documentale ideologica o materiale (Cass. civile, Sez. 3, n. 2516 del 04/03/1995). Cosicché, mentre attraverso la querela di falso l'eliminazione dell'atto fidefacente dal mondo giuridico costituisce l'oggetto del giudizio civile, nel processo penale l'eliminazione del documento, che si consegue anche attraverso la denuncia, ne è soltanto la conseguenza che scaturisce a seguito dell'epilogo del procedimento penale. Perciò, nell'ottica di un'eccezione processuale tendente a dimostrare di non aver avuto conoscenza di un atto, nonostante la fede privilegiata di esso che perciò consente di ritenere il contrario, l'interesse quello di privare l'atto della sua attestazione fidefacente e tale scopo si persegue attraverso la querela di falso, che si attiva anche in via principale con la citazione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, quando non vi siano anche terzi interessati a far valere l'efficacia privilegiata del documento, che altrimenti risulta legittimamente inserito nel traffico giuridico. La querela di falso richiede infatti un onere di allegazione e di prova (art. 221 cod. proc. civ.) che la denuncia penale non esige e, a fronte della natura privilegiata dell'atto pubblico che può produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato, quest'ultimo è onerato di provare il contrario per neutralizzare gli effetti di un atto che, per la natura fidefacente che lo contrassegna, incide sulle situazioni giuridiche sino a quando l'efficacia probatoria perdura. A 4 Le Sezioni Unite civili hanno affermato che, in tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass. civ. S.U., n. 15169 del 23 giugno 2010). : L'opzione, per quanto legittima, di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria penale (si ricorda che non a caso nella proposizione della querela di falso, sia in via principale che incidentale, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio) espone l'interessato a subire gli effetti probatori dell'atto, a meno che, in quella sede, non ne sia stata accertata la falsità della quale l'interessato, di riflesso, si possa giovare, neppure erga omnes, come invece risulta possibile a seguito del giudizio civile. ve Tant'è che il decreto di archiviazione non preclude la proposizione della querela di falso, che è lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico. Perciò non rileva che il procedimento penale sorto a seguito della denuncia sia stato archiviato e che, a seguito del ricorso per cassazione, il decreto sia stato annullato perché, anche dopo l'archiviazione, il ricorrente poteva utilmente proporre la querela di falso. Del resto, è istruttivo ricordare come, nel presente procedimento e sulla base dei documenti allegati all'atto di impugnazione dallo stesso ricorrente, sia emerso che la denuncia è stata presentata in data 9 febbraio 2011 e cioè quattro anni prima del giudizio e dell'emanazione della sentenza di appello (del 5 marzo 2015) e, anche dopo l'archiviazione del marzo 2014, l'interessato non si è attivato per privare l'atto della sua portata fidefacente, sicché la Corte territoriale, in assenza di un contrario accertamento, era autorizzata a considerare provata nelle mani dell'interessato la notifica della citazione a giudizio. Peraltro il ricorrente aveva a disposizione uno strumento efficace e rapido (la querela di falso) per evitare gli effetti che assumeva pregiudizievoli ed ha avuto tutto il tempo necessario per esperire il rimedio previsto per l'inconveniente eccepito e senza, per lungo tempo, avvalersene. Ne consegue che, nel giudizio penale, per privare un atto fidefacente della sua efficacia probatoria, è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, 5 fermo restando che l'interessato può presentare anche una denuncia penale ed eventualmente giovarsi degli esiti conseguiti in tale sede ma siffatta presentazione non lo libera dall'onere di chiedere l'accertamento sulla veridicità dell'atto idoneo a produrre conseguenze negative nella sua sfera giuridica, sicché, in mancanza di siffatto impulso o anche in presenza di esso, ma in tal caso con logica ed adeguata motivazione che ne affermi la strumentalità, legittimamente è attribuito all'atto l'efficacia probatoria sua propria. Il motivo è pertanto infondato.
3. Anche il secondo motivo è infondato. Nel caso di specie, il decreto di citazione conteneva l'erronea indicazione del provvedimento impugnato con esclusivo riferimento all'autorità giudiziaria che lo aveva emesso (indicava cioè il tribunale di Reggio Calabria anziché il tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno) ma risultavano correttamente indicati, il - numero di Registro Generale del giudice d'appello; le generalità dell'imputato e del difensore;
gli estremi della sentenza appellata (emessa il 19 maggio 2010), il dispositivo di condanna. Né il ricorrente ha allegato circostanze idonee a rappresentare che l'indicazione del tribunale di Reggio Calabria, anziché di Locri, avesse determinato un'incertezza invincibile quanto al processo da trattare, con la conseguenza che l'inesatta indicazione dell'autorità giudiziaria emittente il provvedimento impugnato era, tenuto conto di tutte le altre indicazioni presenti nell'atto, agevolmente riconoscibile come dovuta ad un errore materiale, comportante una mera irregolarità dell'atto. Ne deriva che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è nullo nell'ipotesi in cui, pur recando un'erronea indicazione del provvedimento impugnato limitatamente all'autorità giudiziaria che lo ha emesso, non abbia causato un'invincibile incertezza in ordine al processo da trattare (Sez. 6, n. 19824 del 10/02/2009, Lo Castro, Rv. 243834), potendo, in tal caso, l'atto essere emendato attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente VI Di LA Silvio resano итоалгиче IL CANCELLIERE Tu