Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo di uno studio medico in cui viene praticata l'agopuntura e la laserterapia, essendo ravvisabile il "fumus" della contravvenzione prevista dall'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che punisce l'esercizio di un'attività sanitaria svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati, in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, essendo irrilevante a questi fini che a praticare le cure siano medici specialisti.
Commentario • 1
- 1. Laserterapia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 35
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 37008/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI SA, nato a [...] [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16.07.2004 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di uno studio medico;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 16.07.2004 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di riesame proposta da VI SA avverso il decreto di sequestro preventivo di uno studio medico. Riteneva il Tribunale sussistente il fumus del reato di cui all'art. 193 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 poiché era stato aperto un ambulatorio, ove erano praticate l'agopuntura e la laserterapia, senza la previa, necessaria autorizzazione prefettizia. Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato denunciando violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus perché la laserterapia e l'agopuntura erano effettuate da un medico specialista in tali discipline, sicché doveva ritenersi rispettato lo scopo perseguito dall'autorizzazione amministrativa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Ha affermato questa Corte che "gli istituti sanitari disciplinati dall'art. 193 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria. (Cass. sez. 3^ n. 1345/1997 RV. 209796).
Pertanto, il controllo dell'idoneità degli esercenti e delle strutture all'esercizio di attività sanitarie è necessario, tramite l'autorizzazione, nelle diverse ipotesi in cui l'attività in questione sia svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell'apparato sanitario pubblico (Cass. sez. 3^ n. 29509/2002 RV. 222190). Avendo l'indagato aperto un ambulatorio destinato alla terapia medica extraospedaliera, senza ottenere la preventiva autorizzazione, è ravvisabile il fumus del reato ipotizzato essendo irrilevante l'asserzione secondo cui le cure venivano praticate da un medico specialista.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005