Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
È abnorme, in quanto comporta una indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, giustificata dalla omessa reiterazione dell'avviso al difensore di fiducia nominato successivamente all'avviso di conclusione delle indagini comunicato, ai sensi dell'art. 415 bis cod.proc.pen., al difensore di ufficio. (Osserva in motivazione la Corte che il giudice erroneamente ha disposto la restituzione degli atti in relazione alla mancata effettuazione di un adempimento non previsto dalla legge ed in base ad un elemento privo di rilevanza sulla validità dell'atto dichiarato nullo).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2007, n. 16836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16836 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/04/2007
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 289
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARRA Santi - Consigliere - N. 24331/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania;
avverso l'ordinanza emessa l'8 maggio 2006 dal giudice del tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale;
nei confronti di:
Di ST RI;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 3 aprile 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con la restituzione degli atti al tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice del tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio di Di ST RI per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., al difensore di fiducia dell'imputato e dispose restituirsi gli atti al Pubblico Ministero. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania propone ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, che ha determinato una indebita regressione del procedimento, ed evidenziando che la nomina del difensore di fiducia era stata effettuata dall'imputato solo dopo che l'avviso in questione era regolarmente emesso e quindi lo stesso era stato ritualmente notificato all'imputato ed al difensore nominato d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che nella specie l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., è stato regolarmente notificato sia all'imputato sia al difensore (d'ufficio) che risultava al momento in cui l'avviso è stato redatto ed emesso dal Pubblico Ministero. La nomina del difensore di fiducia è infatti intervenuta non solo dopo la data di emissione che risulta nell'avviso stesso, ma anche dopo la data di notificazione dell'avviso all'indagato (il che è valso ad attribuire comunque all'avviso una data certa anteriore a quella della nomina del difensore di fiducia).
Ne deriva l'irrilevanza della circostanza che, al momento della notificazione al difensore d'ufficio, fosse già stata depositata la nomina del difensore di fiducia, perché ciò che rileva è la data di emissione dell'avviso. Ed infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., va notificato al difensore dell'indagato e, in assenza di un difensore di fiducia, si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio e notificare allo stesso l'avviso in questione. Ritiene quindi il Collegio che, nel caso in cui successivamente all'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., l'indagato depositi la nomina del difensore di fiducia,
ciò non inficia la validità dell'atto già emesso, atteso che, in base al principio tempus regit actum, si deve avere riguardo solo agli elementi presenti al momento dell'emissione dell'atto stesso, e di conseguenza non sussiste un obbligo del Pubblico Ministero di reiterare l'avviso stesso al difensore di fiducia successivamente nominato (cfr. Sez. 3^, 3 marzo 2004, Genovese, m. 228.531). Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere considerato abnorme (e va quindi annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso) perché la nullità del decreto di citazione a giudizio e la rimessione degli atti al Pubblico Ministero sono state disposte in relazione alla mancata effettuazione di un adempimento non prescritto dalla legge ed in base ad un elemento privo di rilevanza in punto di validità dell'atto (cfr. Sez. 4^, 13 aprile 2005, Venuda, m. 231.823).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007