Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
Anche al deposito bancario a risparmio intestato a minore si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione prescritti in via generale dall'art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv., con modif., nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), così come riformulato dall'art. 2 d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (conv., con modif., nella legge 5 luglio 1991, n. 197), giacché detti obblighi sussistono - come è stato chiarito dal d.m. 19 dicembre 1991 - in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo; tuttavia dalla mancata osservanza di tali adempimenti in sede di costituzione del rapporto non può farsi discendere l'invalidità, o anche solo l'inefficacia, dell'operazione, dal momento che l'art. 5 d.l. n. 143/1991, cit., pur sanzionando tale comportamento con una sanzione amministrativa, fa "salva l'efficacia degli atti" posti in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN BO e ALESSANDRO BO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nazionale n. 204, presso l'avv. Alessandro Bozza, che si difende in proprio e rappresenta e difende il primo in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CA.RI.P.LO. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Gardena n. 5, presso l'avv. Domenico Guidi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale autenticata in data 4 dicembre 2000 per atto del notaio Zanardi di Milano (Rep. n. 42025);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 130/00 del 18 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per le parti, gli avvocati Bozza e Guidi;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che, con atto notificato 30 novembre 1993, l'avv. Alessandro Bozza conveniva in giudizio la CA.RI.P.LO. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde s.p.a. (d'ora innanzi, CARIPLO) innanzi al Tribunale di Roma, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore CH TO, esponendo:
che, in data 22 settembre 1992 aveva aperto, presso la Banca convenuta un deposito a risparmio denominato "Nuovi Orizzonti", riservato ai minori di anni 14 e caratterizzato da un tasso d'interesse maggiore di quello previsto per i depositi ordinali;
che in tale occasione aveva effettuato un versamento di L. 5.000.000;
che, dopo circa un anno (il 5 ottobre 1993), in occasione di un nuovo versamento, la Banca aveva sostituito il libretto originario con un libretto " a risparmio ordinario", facendo presente che il rapporto sarebbe rimasto "bloccato" fino alla produzione del certificato di nascita del minore e che, pertanto, l'operazione non poteva essere eseguita;
che sul nuovo libretto non risultavano neppure conteggiati gli interessi maturati nel frattempo;
- che, tanto premesso, l'attore chiedeva che il contratto di deposito fosse dichiarato nullo o comunque risolto, per fatto e colpa della Banca;
- che la Banca replicava:
che la sostituzione del libretto non aveva comportato alcuna modificazione delle condizioni contrattuali originariamente convenute;
che il versamento del 5 ottobre 1993 era stato rifiutato, in attesa di acquisire tutti i dati necessari all'identificazione del depositante, in osservanza di quanto prescritto dal d.m. 19 dicembre 1991, in relazione all'art. 13, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
(convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 625), così come riformulato dall'art. 2, d.l. 3 maggio 191, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
che per la stessa ragione era stata sospesa la registrazione degli interessi maturati dalla costituzione del rapporto;
che nessuna inadempienza, pertanto, poteva esserle addebitata;
che la mancata identificazione del depositante al momento della costituzione del rapporto, non era prevista quale causa di nullità del contratto;
- che il Tribunale, con sentenza del 4 aprile 1997, respingeva le domande attrici;
che l'appello proposto dall'avv. Bozza, in proprio e nella qualità, era rigettato dalla Corte territoriale, la quale escludeva, da un lato, che la violazione della disposizione denunziata potesse incidere, nel silenzio della legge, sulla validità dell'operazione posta in essere ed affermava, dall'altro: a) che le inadempienze contestate erano insussistenti, in quanto i comportamenti addebitati erano stati posti in essere nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal citato art. 2, d.l. 143/91 e dall'art. 2, d.m. 19 dicembre 1991; b) che, comunque, il ricorrente non aveva fornito la prova che la somma accreditata a titolo di interessi fosse inferiore a quella dovuta in base alle condizioni inizialmente concordate;
c) che, in ogni caso, la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali non presentava da sola i caratteri dell'inadempienza "grave", idonea a giustificare la risoluzione del contratto;
- che CH TO Bozza, divenuto nel frattempo maggiorenne, e l'avv. Bozza in proprio chiedono la cassazione di tale sentenza con tre motivi;
- che la Banca resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando vizio di motivazione per omesso esame degli scritti difensivi - censurano la sentenza impugnata, assumendo che in essa si affermerebbe che la domanda proposta da essi attori era diretta ad ottenere solo la declaratoria di nullità del contratto e non anche la sua risoluzione per inadempimento della Banca;
che tale assunto è palesemente erroneo, in quanto nella sentenza si fa chiaro riferimento anche alla richiesta di risoluzione per inadempimento, che viene esaminata e dichiarata infondata (pp. 2, 4, 5);
- che del pari infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, quarto comma, d.l. 143/91 - censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto le domande proposte infondate, senza considerare che:
se l'identificazione del minore era necessaria al momento dell'apertura del deposito, il contratto sarebbe stato nullo, dal momento che tale prescrizione non era stata osservata;
se l'identificazione non era necessaria, i comportamenti contestati alla Banca sarebbero stati illegittimi e il contratto avrebbe dovuto, conseguentemente, essere risolto per inadempimento della medesima;
che, come è stato chiarito dal d.m. 19 dicembre 1991 (in G.U. 28 dicembre 1991, n. 303), gli obblighi di identificazione e di registrazione prescritti in via generale dall'art. 13, d.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), così come riformulato dall'art. 2, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, "sussistono", a decorrere dal 1^ gennaio 1992,
"in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo (ivi, sub 2.4);
- che non vi è, quindi, dubbio che tali adempimenti fossero prescritti anche in relazione al deposito "Nuovi Orizzonti" intestato al minore;
- che, contrariamente a quel che assumono i ricorrenti, la Corte territoriale non è quindi incorsa in alcun errore giuridico quando ha affermato che la richiesta, dei dati di identificazione del minorenne, successivamente formulata dalla Banca, non era stata arbitraria;
- che dalla mancata osservanza di tali adempimenti in sede di costituzione del rapporto non può tuttavia farsi discendere l'invalidità (o anche solo l'inefficacia) dell'operazione, dal momento che l'art. 5 del citato d.l. 143/91, pur sanzionando tale comportamento con l'irrogazione di una sanzione amministrativa, fa "salva l'efficacia degli atti" posti in essere;
- che, conseguentemente, la sentenza impugnata non può essere ritenuta erronea neppure sotto tale diverso profilo;
- che, con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano "omesso esame di un punto decisivo della controversia", censurando la sentenza impugnata per il mancato esame del documento prodotto al fine di dimostrare che il tasso corrisposto era inferiore a quello spettante in base alle condizioni originariamente concordate;
- che detta censura è inammissibile, in quanto la statuizione impugnata poggia su una duplice ratio decidendi, una sola delle quali è stata impugnata;
- che, infatti, la Corte territoriale, come si è già posto in evidenza in narrativa, non si è limitata a rilevare che i ricorrenti non fornito la prova che la somma accreditata a titolo di interessi era inferiore a quella spettante in base alle condizioni inizialmente concordate, ma aveva affermato, altresì, che la diminuzione del saggio degli interessi, anche se sussistente, non avrebbe integrato gli estremi dell'inadempienza grave, idonea a giustificare la risoluzione del contratto;
- che, in ordine a tale secondo punto, nulla è stato dedotto dai ricorrenti;
- che è, pertanto, evidente che l'eventuale accoglimento del gravame non toccherebbe le ragioni non censurate che continuerebbero a costituire un valido fondamento della decisione impugnata (Cass. 28 agosto 1999, n. 9057; 14 agosto 1998, n. 8051; 8 agosto 1996, n. 3951);
- che il ricorso deve essere quindi, respinto in ogni sua parte;
- che ricorrono tuttavia giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004