Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3382
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Sentenza 20 febbraio 2004

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Anche al deposito bancario a risparmio intestato a minore si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione prescritti in via generale dall'art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv., con modif., nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), così come riformulato dall'art. 2 d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (conv., con modif., nella legge 5 luglio 1991, n. 197), giacché detti obblighi sussistono - come è stato chiarito dal d.m. 19 dicembre 1991 - in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo; tuttavia dalla mancata osservanza di tali adempimenti in sede di costituzione del rapporto non può farsi discendere l'invalidità, o anche solo l'inefficacia, dell'operazione, dal momento che l'art. 5 d.l. n. 143/1991, cit., pur sanzionando tale comportamento con una sanzione amministrativa, fa "salva l'efficacia degli atti" posti in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3382
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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