Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
03 5 8 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto This dessinente SEZIONE TERZA CIVILE contrattual Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 13327/98 Cron. 7440 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Dott. Michele Rep. 1184 VARRONE Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 09/10/00 - Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 della ditta C.O.A., RAPINO ELIO, titolare il 12 MAR 2001"112 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA presso CANC. CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI BENEDETTO LIRE 1500 LODOVICO, con studio in 65100 PESCARA 65122 VIA MILANO N.19, giusta delega in atti;
- ricorrente L0523407 contro 7523408 & C SNC, in persona del socio MA UI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE amministratore Martines Luigi, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA G P DA PALESTRINA 19, presso Richiesta copia dal Sig. 2000 lo studio dell'avvocato FRANCO F F, difeso 24000+4 per diritti L. #2.3.1UG 200.... dall'avvocato STEFANELLI ARNALDO, giusta delega in 1573 IL CANCELLIERE -1- atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 298/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 15/4/1997, depositata il 12/05/97; RG. 112/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Michele LIRE 5000 CANCELLERIA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso AT213283 per il rigetto del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA AT213290 AT213234 LIRE 5000 CANCELLERIA AT213295 BE139956 LIRE 2000 CANCELLER -2- BE139957 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n. 389/83 in data 26/7/83 il Presidente del Tribunale di Brindisi ingiungeva alla C.O.A., Centro Ossigeno Abruzzese, in persona del titolare ELIO RAPINO, di pagare in favore di UI MA, quale titolare della ditta omonima, la complessiva somma di L. 33.022.474, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, a titolo di canoni locativi per il parco bombole, utilizzato dalla C.O.A., per il periodo dal marzo 1982 al maggio 1983, in virtù dell'estratto autentico del registro delle fatture regolarmente bollato e vidimato, nonché di consegnare ad esso MA tutte le bombole, di sua proprietà, ancora in possesso della ditta C.O.A., così come indicate nella fattura n. 1311 dell'1/7/83. Avverso tale decreto proponeva opposizione dinanzi al suddetto Tribunale, con citazione dell'1/10/83, la ditta C.O.A., esponendo, in fatto, che dal 1979 fino al gennaio 1982 si era rifornita di gas esclusivamente dalla MA, utilizzando il parco bombole di quest'ultima a titolo di comodato e che, in virtù di un accordo, stipulato il 28/1/82 tra le parti e la RIVOIRA s.p.a., doveva essere quest'ultima e non più la MA a rifornirla di gas in via esclusiva, continuando la C.O.A. ad utilizzare il parco bombole della MA, già precedentemente utilizzato, questa volta a titolo di affitto, previa definizione tra la MA e la C.O.A. dei dettagli relativi alla messa a disposizione delle bombole in questione;
che tra le parti non era stato raggiunto alcun accordo ed era insorto contrasto in ordine, non tanto al costo dell'affitto, quanto al tempo di inizio di questa nuova obbligazione, avendo la MA cominciato a fatturare dall'1/3/82, laddove la C.O.A. si era dichiarata disponibile a tanto con decorrenza dall'1/5/82, cioè due mesi circa ww... w dopo la prima fornitura RIVOIRA risalente al 25/2/82; che la MA, di fronte al mancato pagamento delle fatture, con raccomandata 14/7/82, aveva diffidato la RIVOIRA dall'effettuare ricariche in favore della C.O.A. con le bombole di sua proprietà, per cui, non avendo da quel momento la RIVOIRA eseguito più forniture alla C.O.A., quest'ultima si era trovata nell'impossibilità di continuare la propria attività a causa dell'unilaterale ed ingiustificato recesso dal contratto della MA. Ciò premesso, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti alla inadempienza della MA. Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, nonché per il risarcimento del danno, da liquidarsi in misura pari agli interessi bancari, evidenziando che tra le parti era stato raggiunto un accordo circa l'ammontare dei canoni, tanto che la C.O.A. aveva versato, senza alcuna riserva o contestazione, i canoni dovuti relativamente ai mesi di maggio, giugno e parte di luglio e calcolati secondo gli usi commerciali in vigore, inclusi gli aumenti di canone richiesti dalla MA con le raccomandate del 26/7/82 e del 24/11/82; e aveva d'altra parte richiesto ai suoi clienti la corresponsione dei canoni relativi alla messa a disposizione delle bombole, no corrisposti alla MA. Rigettate dal G.I. le richieste di provvisoria esecuzione e di sequestro conservativo, con sentenza 17/12/1992 il Tribunale adito (in esito alla fase istruttoria, in cui erano stati assunti l'interrogatorio formale dell'opponente e la prova testimoniale) revocava parzialmente il decreto opposto, riducendo la somma richiesta a L. 25.570.850; confermava nel resto l'ingiunzione e rigettava la riconvenzionale. Proponevano gravame i RAPINO n.q. ed, in via incidentale, il MA e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 12 maggio 1997, li rigettava entrambi, dichiarava compensate le spese del grado per un terzo e poneva i restanti due terzi a carico del RAPINO, affermando che inter partes era stato concluso un contratto di noleggio per facta concludentia e che non risultava un illecito uso extracontrattuale delle bombole. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RAPINO n.q., ha affidandolo a tre motivi, nei quali resistito il MA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la correlazione delle rispettive censure, il ricorrente denuncia l'omessa od insufficiente motivazione su tre punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) e, precisamente: sulla trasformazione del rapporto relativo alle bombole da comodato in locazione;
sulla domanda di risarcimento dei danni per l'interruzione delle forniture di gas da parte della RIVOIRA;
infine, sulla richiesta di mezzi istruttori. Nessuna delle esposte censure coglie nel segno. Non la prima (che riproduce integralmente il primo motivo di appello), già vanificata dalla Corte salentina, la quale, pur in mancanza di una pattuizione scritta in ordine all'ammontare del canone ed alla decorrenza del pagamento di esso, ha desunto facilmente detti elementi "da precisi facta concludentia" (versamenti dei canoni per il periodo non contestato - successivo al mese di aprile 1982 e regolare, incondizionata accettazione di essi da parte del MA), pervenendo così al convincimento che il contratto, il cui perfezionamento non poteva essere posto in discussione, aveva avuto decorrenza dal mese di maggio 1982, allorquando, con l'avvenuto pagamento del nolo da parte della C.O.A., senza riserva di alcun conguaglio, accettato dalla MA, si sono definite le modalità di esecuzione del suddetto contratto. Parimenti non la seconda poiché trattandosi di lamentata omessa pronuncia, doveva essere come tale dedotta espressamente nel ricorso (ove invece si parla di vizio della motivazione). Del resto la sua infondatezza emerge dall'esame comparativo della doglianza (che lamenta l'interruzione delle forniture gassose da parte della RIVOIRA) e della sentenza impugnata, ove si esclude un comportamento illecito da parte della MA. Infine, la richiesta di mezzi istruttori si infrange contro l'apprezzamento del giudice del gravame circa la sufficienza degli elementi probatori acquisiti. Concludendo, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, quale titolare della ditta C.O.A., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L.173.000 oltre L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE к ритикий Schelor CANCEL IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cidero Depositata in Cancelleria MAR 2001 CASSAZIONE oggi, 12 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero - hooco 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE 2001 2 Registrato in data 4 an 17281n. versate £. 290.000 CE (lire p. il Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI PPO Il Responsabile Servizio Ati bizia (Dr. M. RACCICH Y