Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA 1 791, N.374 (ISTINE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Adempimento SEZIONE TERZA CIVILE contrattuale 0 30 2 2 207 0 :Composta dagli Il l R.G.N. 12420/01 Presidente Dott. Vincenz CAF BONE Consigliere VITTORIADott. Paolo - Cron. 5131 SABATINI - Consigliere Dott. FR - Consigliere Rep. Dott. Luigi FR DI NANNI AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RM NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO LIBRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA SPINA LETIZIA, LA SPINA CONCETTA, LA SPINA ROSA, LA SPINA GIOVANNA, LA SPINA ANGELA, elettivamente 18, presso 10 domiciliate in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI PIERLUIGI TIBERIO, difese studio dell'avvocato 2002 dall'avvocato ONES BENINTENDE, giusta delega in atti;
2424
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6/00 del Giudice di pace di LEONFORTE, emessa il 21/03/00 e depositata il 21/03/00 (R.G 69/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Leonforte che, decidendo secondo equità, ha rigettato la domanda pro- posta da LO EN CO nei confronti degli eredi di FR La PI, indicati in epigrafe, volta al pagamento pro quota della somma di L.
1.800.000 ancora dovuta a saldo del corrispettivo di L.
3.800.000 con- cordato per l'esecuzione di lavori eseguiti dall'attore in un immobile del defunto;
che con i due motivi di ricorso (illustrati anche da memoria illustrativa) il ricorrente si duole ri- spettivamente deducendo "falsa ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 1335 c.c." e "violazione degli artt. 24 e 111 Cost., omessa ed illo- gica motivazione su punto decisivo della controversia" 2 che il giudice di pace abbia ritenuto ch e, ai fini interruttivi della eccepita prescrizione decennale, nessun valore potesse conferirsi alla "raccomandata al- legata agli atti dall'attore (data 3/9/93, N. 9636 in quanto manca la prova dell'avvenuta ricezione da parte di La PI FR" (primo motivo) e che abbia ille- gittimamente ritenuto inammissibile la prova contraria dell'attore; RITENUTO, in ordine al primo motivo, che il giudice ha escluso che la citata lettera raccomandata del 1993 avesse valore interruttivo della prescrizione per la ragione indicata dal ricorrente "e perché, all'epoca, il rapporto fu instaurato con quest'ultimo e non con La PI ET;
che da tale ulteriore e virtualmente autonoma ratio decidendi, da sola idonea sorreggere la decisione, il ricorrente del tutto prescinde, omettendo sia di farne oggetto di gravame sia di contestarne la valenza, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
che, escluso l'effetto interruttivo della prescri- zione decennale della menzionata raccomandata del 1993, difetta l'interesse del ricorrente a dolersi della man- della prova articolata, giacché essacata ammissione era volta a provare come si afferma in ricorso - che 3 i lavori erano stati realizzati nel 1985 (anziché nel 1984) e che erano stati contabilizzati in L.
3.800.000 in esito all'invito alla misurazione dei lavori rivolto il 3.9.1993 a FR La PI ed a CE Valenti;
che, invero, non essendo stata impugnata la senten- za nella parte in cui il giudice di pace ha escluso il valore probatorio della minuta della lettera del la17.7.1995 (e di quella della missiva del 10.7.1997), prescrizione decennale si sarebbe comunque verificata quand' anche fosse stato provato che i lavori erano sta- ti eseguiti nel 1985; che unico aspetto potenzialmente rilevante ai fini in questione sarebbe stato il possibile valore ricogni- tivo del debito, e dunque interruttivo della prescri- zione (ex art. 2944 c.c.), ipoteticamente attribuibile alla misurazione che si assumeva effettuata anche dal Q La PI in epoca successiva al 1993; che, peraltro, tanto né viene specificamente dedot- to in questa sede né si afferma che lo sia stato innan- zi al giudice di pace, al quale non è stata rinnovata la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, sicché neppure è configurabile il vizio di omessa motivazione della sentenza sul punto;
che, in particolare, non può essere attribuito il 4 significato di una specifica reiterazione di richiesta di ammissione della prova orale alla generica espres- sione, adottata in sede di precisazione delle conclu- sioni "chiede, senza recesso dalle difese di merito ed istruttorie già spiegate, il rigetto dell'eccezione di prescrizione perché infondata"; che, conclusivamente, il ricorso è manifestamente infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna del ricorrente alle spese nei confronti della sola CE La PI, essendo inammissibile per di- fetto del requisito della specialità della procura il controricorso delle altre resistenti, che hanno confe- rito il mandato al difensore con atto antecedente all'emisione della sentenza gravata;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese a favore di CE La PI, che liquida in € 100.00, oltre ad € 500,00 per onorari. Roma, 3 dicembre 2002 Il presidente Il consigliere estensore Гри вич DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo AT Oggi Innocenzo Battista 5