Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 38 33 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 17248/00 BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8871 Dott. Bruno ! Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Od.13/12/02 Dott. Cabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA I sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA C.so tempore, EMANUELE II 326, presso 10 studio VITTORIO dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta ! e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PITRUZZELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FORESTE, Еrappresentato difeso dall'avvocato 2002 PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
5470 controricorrente - -1- avversQ la scntenza n. 28186/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 26/06/00- R.G.N. 1843/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per İrigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore in funzione di giudice del lavoro, l'odierno controricorrente, meglio indicato in epigrafe, allegando di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. Itaikali, chiedeva accertarsi l'avvenuta risoluzione del relativo rapporto e condannarsi la datrice di lavoro al pagamento di quanto dovutogli a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo. La convenuta, costituendosi, opponeva che il rapporto di lavoro non era ancora cessato, né vi era manifestazione di volontà di recesso di alcuna delle parti, e che, comunque, in base alla normativa regionale siciliana, la pretesa del lavoratore appariva inconciliabile con la dedotta qualità di prepensionato e con la situazione di fermo produttivo>> in cui si trovava l'azienda, determinante una fase di mera sospensione, e non la cessazione, del rapporto di lavoro. Il Pretore adito accoglieva la domanda. L'Itaikali interponeva gravame, che era, però rigettato dal Tribunale di Agrigento, con la sentenza specificata in epigrafc. In particolare, il giudice d'appello osservava quanto segue. Conformemente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 446 del 1994, deve ritenersi che la normativa di cui all'art. 28 della legge della Regione Sicilia 1° settembre 1993 n. 25 presupponga non già l'estensione di mere provvidenze economiche a lavoratori in relazione ai quali si sia verificata una sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo fermo tecnico, ma piuttosto un vero e proprio prepensionamento con conseguente cessazione del rapporto di lavoro. D'altra parte, l'art. 2 della legge 10 gennaio 1995 n. 8, nel prevedere che i lavoratori vengano reinseriti prioritariamente nell'azienda in caso di riavvio dell'attività produttiva nelle miniere, induce a ritenere che tale obbligo sussista in quanto la società Est. Evangelista 3 decida di assumere nuovo personale e ricostituire quindi nuovi rapporti di lavoro per cessazione dello stato di fermo produttivo, non configurabile, quest'ultimo, come effetto : di arbitraria sospensione unilaterale dei rapporti medesimi. Avverso questa sentenza la società Italkali ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo di censura, poi illustrato con memoria. Resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisione La S.p.a. Italkali, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge regionale n. 27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, e che, trattandosi di una sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, era soggetta, invece, alla legge n. 8 del 1995, la quale, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. La ricorrente, inoltre, rilevando che la sentenza della Corte Costituzionale citata dal Tribunale non si pronunzia sul punto specifico, assume che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori fermati>> debbano ritenersi cessati dal rapporto di lavoro, poiché respressione lavoratori non riammessi nell'attività>> è significativa di rapporti non terminati, ma soltanto sospesi. Est. Evangelista In effetti, osserva ancora la ricorrente, l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta, nella specie, temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori esodati>>, ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale e coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che a questi ultimi non è mai stato intimato alcun licenziamento, così come i medesimi non hanno mai comunicato all'azienda le loro dimossioni, Il ricorso non ha fondamento. Questione identica è già stata ripetutamente esaminata dalla Corte, la quale ha formulato, al riguardo, il principio di diritto per cui temito presente che gli arti. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinamo l'esodo agevolato riconoscendo benefici dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. I settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una_tantum” invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società Italkali (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. I della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima Est. Evangelista 5 società alkali "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo del sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo Mbis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. I legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del → resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui sia state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>> (cosi Cass. 11 febbraio 2000, n. 1154 e tutte le numerose decisioni successive in argomento). A quest'orientamento, ormai consolidato, il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità 3 da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, a. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Deve, pertanto, confermarsi che, in quanto diretta a negare l'esistenza di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro riferibile al recesso dell'una o dell'altra parte di esso, la censura di parte ricorrente non coglie nel segno, poiché - come è già stato precisato con la sentenza 2 gennaio 2002, n. 17 e da numerose altre successive- la peculiare disciplina della materia configura una autonoma fattispecie estintiva del Ext. Evangelista -rapporto medesimo, che ferma ogni altra condizione necessaria per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dall'applicazione della legge n. 8 del 1995 - include, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 28, comma terzo, della legge n. 25 del 1983, una apposita domanda dell'interessato e con la medesima si completa, determinando cosi la produzione dell'effetto risolutivo, senza akuna necessità di una ulteriore e specifica manifestazione di volontà in tal senso indirizzata al datore di lavoro. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con la condanna della soccombente società Italkali, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, oltre ai relativi onorari, liquidati in € 1.500,00 (millecinquecento)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la S.p.a. Italkali al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in € 24,00 , oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002 D PRESIDENTE lien' Par Даривары IL CONSIGLIERE - ESTENSORE a SENT: DA O STA DI BOLLO, DI MG A APAJONIQUESA, TASSA CANCELLIERE 0162 700 N. 533 X XX alleria CELLIERE ART. 13 Est. Evangelista