Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6899 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 6 8 9 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIA 06 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di eroun scita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14383/99Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 13472 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA GASPARI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI TO;
2002 intimato 105 avverso la sentenza n. 492/98 del Tribunale di -1- BOLZANO, depositata il 07/07/98 - R.G.N. 29/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito 1'Avvocato CARCERERI DE PRATI per delega GASPARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di LZ TO SO, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, chiedeva dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo della indennità di buonuscita erogatagli al momento del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1992, ancorchè egli fosse cessato dal1990 - servizio nel corso dello stesso triennio;
egli chiedeva altresì la condanna della convenuto al pagamento delle relative differenze;
Pretore che, costituitasi la convenuta, il veniva accoglieva la domanda, e la pronuncia dal confermata con sentenza 7 luglio 1998 Tribunale, il quale dichiarava il diritto, spet- tante al lavoratore, di ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita in base alla sua pretesa;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a Ferrovie dello Stato, mentre lo intimato non si costituiva;
che la ricorrente ha, depositato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricor- rente la menta la violazione dell'art. 14 1. 14 3 dicembre 1973 n. 829, il quale prevede che la indennità di buonuscita, allora corrisposta ai ferrovieri dell'OPAFS, sia calcolata "sull'ultimo stipendio mensile"; che, sempre secondo la ricorrente, poiché il contratto collettivo di lavoro pro tempore vigente determinò le retribuzioni per un triennio con aumenti graduati di anno in anno, l'indennità spettante al lavoratore posto in quiescenza nel corso del triennio andrebbe calcolata sull'ultima retribuzione effettivamente percepita, senza includere nella base di calcolo gli aumenti che sarebbero spettati in caso di prolungamento del servizio fino alla scadenza del triennio;
che il motivo è fondato;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dalla OPAFS e quindi, a seguito della soppressione della opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dello art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo base del quale siano stati stipendio sulla versati sia il contribuito a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del 4 dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
sono computabili nella che pertanto non indennità gli aumenti di stipendio previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n. 8558); che da questa consolidata giurisprudenza non ora motivo di discostarsi;
che di conseguenza, accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata in mancanza di necessari ulteriori accertamenti e, di fatto, la domanda proposta in primo grado degli attori va rigettata ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.; che le oscillazioni della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata er decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio;
spese compensate per l'intero giudizio. 5 Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002 !! Presidente: a fer Mensore: reduce PTeduico Pouilli1 Jong erensore: Ea LIERE Cancelleria 13 MAG. 2002 IL CANCELLIERE E G A 1 3 L 7 G 3 L 3 E 1 5 L - - E 8 D N . I R . T A R ' T D D L 1 S N S 0 L I E E O I A I T O S T S P N S A A S A A E O I S O E G I D , T E , R G R D I B L , S I T O M O A O L P E S N I D E A D T E 106