Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
È ravvisabile il concorso di colpa tra coloro che partecipano ad una gara automobilistica, in relazione ad un incidente stradale che veda coinvolto un automobilista estraneo alla competizione, quando ciascuna condotta - sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione sia che la si voglia assumere quale causa indipendente - è qualificabile come colposa, essendo caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare. (In applicazione di tali principi la Corte confermava la sentenza di merito, che aveva ritenuto la responsabilità colposa degli imputati, i quali, alla guida delle rispettive autovetture, avevano dato vita ad una gara di velocità, ponendo in essere plurime violazioni del codice della strada ed aderendo alla condotta colposa di un altro, che aveva materialmente cagionato il violento impatto,a seguito del quale era deceduto un automobilista, proveniente dalla opposta direzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2006, n. 21476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21476 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Presidente - del 05/05/2006
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 777
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 46453/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN SA, nato a [...] il [...];
2) IN MM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2004 dalla Corte di Appello di PERUGIA;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore di fiducia delle para civili, Avv. FRANCESCHINI Claudio di FOLIGNO;
udito il difensore degli imputati, Avv. Domenico DE ROSA presente in sostituzione dell'Avv. CAPARVI Claudio di PERUGIA. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di PERUGIA confermava la condanna, pronunciata dal giudice di primo grado, di SA IN e MM IN per avere, in colposa cooperazione tra loro e ND RO, cagionato la morte di RC TA.
La Corte di merito così ricostruiva i fatti.
IN, alla guida di una BMW (con a bordo RO TO NI e NI LD), IN, alla guida di una PE RA (con a bordo KO NA) e RO, alla guida di una CI DE HF RA (con a bordo AU AM e ON SI), procedendo ad elevata velocità sulla strada provinciale che da MONTEFALCO va a FOLIGNO, gareggiavano tra loro, sorpassandosi;
sorpassavano, tra l'altro, la OR ST condotta da RO IU e l'FA OM 75 guidata da OR EL CC. RC TA, invece, alla guida di una IA PU, percorreva la stessa strada provinciale in direzione opposta.
In prossimità di un incrocio, RO che, pur essendo partito per ultimo, si era venuto a trovare in testa alla "gara", affrontava una curva ad una velocità superiore ai 140 chilometri orari, invadeva l'opposta corsia di marcia e si scontrava frontalmente con la IA PU del TA, che nell'incidente riportava lesioni a seguito delle quali decedeva. La Corte di merito confermava la condanna degli imputati anche per le violazioni amministrative di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 140 e 141; in particolare, perché gareggiavano in velocità, non moderavano la velocità in ora notturna e in tratto di strada fiancheggiato da edifici, non adeguavano la velocità alle condizioni della strada e del traffico e, in ogni caso, non si comportavano in modo da salvaguardare la sicurezza stradale e da evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose.
1.1 La sentenza di primo grado era sostanzialmente fondata sulle dichiarazioni dei testimoni RO e EL CC.
RO aveva riferito di avere notato che le tre vetture provenienti alle sue spalle avevano percorso la discesa a velocità sostenuta.
Si erano, poi, per un breve tratto, incolonnate dietro di lui;
pur tentandovi più volte, non erano riuscite a superarlo, a causa dei veicoli che provenivano dalla direzione opposta. Ad un certo punto, comunque, lo avevano superato a forte velocità tanto da sottrarsi alla sua vista dopo qualche centinaio di metri. EL CC aveva, a sua volta, riferito che le tre vetture procedevano a forte velocità e l'avevano sorpassato;
prima la BMW del IN, poi la CI del RO, quindi la PE del IN.
Poiché RO aveva riferito che la prima autovettura che l'aveva sorpassato era la BMW, la seconda era la PE e la terza era la CI, il Tribunale aveva rilevato che nel successivo tratto di strada la CI del RO aveva sorpassato la PE del IN.
EL CC aveva, inoltre, dichiarato di avere notato che le autovetture continuavano a sorpassarsi tra loro e di avere visto che la CI del RO aveva superato anche la BMW del IN, passando in testa al corteo;
a sua volta, la PE del IN si era posta in seconda posizione, superando la BMW del IN, che era rimasta leggermente distanziata. Il Tribunale aveva reputato attendibili le dichiarazioni del RO e del EL CC, inattendibili quelle delle persone trasportate sulle autovetture e ritenuto che i veicoli, nel tratto precedente il punto di impatto, avevano proceduto a velocità elevatissima, certamente superiore a quella dichiarata dagli imputati e dai loro amici trasportati.
Secondo il primo Giudice, IN, IN e RO, con risoluzione estemporanea, avevano dato vita ad una gara di velocità, così determinando, ciascuno per trascinamento reciproco e per adesione all'imprudente condotta di guida dell'altro, la condotta del RO "che aveva cagionato l'impatto".
In particolare, IN e IN avevano contribuito a far sì che la CI del RO raggiungesse l'elevata velocità tenuta al momento dell'incidente.
1.2 La Corte distrettuale confermava il giudizio di attendibilità delle testimonianze di RO e EL CC, confutando analiticamente le argomentazioni sul punto dell'appellante. Con riferimento al testimone EL CC, la Corte chiariva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non erano state poste a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da EL CC nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate ai fini delle contestazioni dibattimentali ma le dichiarazioni dal medesimo rese in dibattimento, dal momento che non vi era stato alcun contrasto tra le dichiarazioni, o meglio un iniziale contrasto era stato immediatamente rimosso.
Erano, pertanto, pienamente condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine alla velocità tenuta dagli imputati, ai sorpassi compiuti ed al fatto che avessero gareggiato tra loro in velocità.
Sussisteva il rapporto di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento: gareggiando in velocità, seppure a seguito di decisione estemporanea, senza cioè un preventivo accordo, si erano indotti l'uno con l'altro a raggiungere una velocità eccessiva, inadeguata alle condizioni della strada, superiore ai limiti previsti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati (integrato da successiva memoria illustrativa).
2.1 Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, segnatamente dell'art. 500 c.p.p., commi 1 e 2. La Corte di merito avrebbe utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal EL CC alla polizia municipale nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni, in tal modo violando le disposizioni anzidette, alla cui stregua le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero che siano state lette per le contestazioni nell'esame dibattimentale possono essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste e non ai fini della prova. La violazione avrebbe - secondo il ricorrente - un rilievo fondamentale in quanto, nel corso dell'esame dibattimentale, a differenza di quanto avvenuto nella fase delle indagini preliminari, EL CC aveva riferito solo di sorpassi effettuati dal RO e non anche di sorpassi degli (o tra gli) imputati, in relazione ai quali si era limitato a confermare quanto dichiarato alla polizia, dopo avere, peraltro, premesso di non ricordare la circostanza.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata, dapprima riproponendo la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone EL CC, quindi contestando il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di merito in relazione alle dichiarazioni rese dal EL CC e dal RO.
In particolare, la deposizione del RO sarebbe inattendibile nella parte in cui aveva affermato che le tre autovetture, raggiuntolo, avevano dovuto accodarsi alla sua perché vi era traffico nell'opposta corsia di marcia;
lo aveva smentito il testimone LI, affermando di essersi, a seguito dell'incidente, attivato per fermare la marcia dei veicoli che stavano percorrendo la stessa corsia di marcia delle tre autovetture, non quella opposta.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli art. 40 e 113 c.p.. Non sussisterebbero, in particolare, elementi sufficienti per affermare che l'evento sia stato determinato dalle condotte colpose degli imputati, anziché dalla grave ed esclusiva colpa del RO.
Quand'anche si fosse accertato che il corteo delle tre autovetture procedeva, quando ancora si trovava a circa due chilometri di distanza dal punto d'urto, a velocità elevatissima e con sorpassi "interni", da ciò non potrebbe farsi derivare l'affermazione di responsabilità degli imputati.
Non sarebbe provato, in particolare, il legame psicologico fra le condotte dei concorrenti;
in altre parole, che ognuno di loro fosse consapevole della convergenza tra il proprio intendimento e quello degli altri.
MOTIVI ELLA DECISIONE
3. Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo del ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati, nonché aspecifici.
I motivi ripropongono, invero, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo deve, infatti, essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.
Nella specie, la Corte di merito aveva, invero, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non vi erano state dichiarazioni "difformi" del EL CC, che aveva subito affermato che rispondevano a verità le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, sicché non si erano realizzate le condizioni prospettate dalle difesa.
4. La seconda parte del secondo motivo del ricorso è
inammissibile perché propone questioni di fatto, suggerendo spunti, tra l'altro generici, dai quali si dovrebbero trarre argomenti idonei a ritenere che le dichiarazioni del testimone RO sarebbero inattendibili.
Si è visto, per contro, che le dichiarazioni del RO e di EL CC, oltre che chiare e precise, si integrano perfettamente, consentendo la logica ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito.
5. Il terzo motivo del ricorso è infondato.
La necessità o meno, affinché vi sia cooperazione colposa (intesa quale concorso colposo nel delitto), di un coefficiente psicologico che "leghi" le singole condotte dei soggetti che "cooperano", ossia che concorrono nel delitto colposo, coefficiente psicologico che viene in genere identificato nella consapevolezza della convergenza della propria condotta con la condotta altrui (ovvero dell'altrui comportamento concorrente con il proprio) in almeno uno dei partecipi (consapevolezza che sarebbe l'elemento idoneo a differenziare la cooperazione colposa dal concorso di condotte colpose indipendenti), è questione di fondamentale importanza sul piano dogmatico, ma che in questa sede non rileva.
Ciò che rileva, nel caso in esame, è che ciascuna condotta - sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione, sia che la si voglia assumere quale causa indipendente - possieda già in sè i "crismi" che - in base ad una valutazione normativa - consentano di qualificarla come "colposa".
In altri termini, la singola condotta colposa deve autonomamente caratterizzarsi per la violazione di una regola cautelare. E così è stato nel caso in esame.
Come puntualmente osservato dai giudici di merito, gli imputati si sono resi responsabili di plurime violazioni di norme sulla circolazione stradale, poste a presidio della sicurezza di persone e cose;
in ora notturna, in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, hanno messo in scena una competizione di velocità, sorpassandosi vicendevolmente a velocità sostenuta e, comunque, non adeguata al contesto.
Va, poi, osservato che dette condotte sono state "causali" rispetto al drammatico evento, materialmente da ascriversi al violento impatto dell'autovettura condotta dal GA il quale, peraltro, mai si sarebbe venuto a trovare in quella situazione se non fosse stato sospinto dall'impeto suo e da quello dei suoi rivali di quell'improvvisata gara.
Secondo i ricorrenti, non sussisterebbero - come sopra si è detto - elementi sufficienti per affermare che l'evento sia stato determinato dalle condotte colpose degli imputati, anziché dalla grave ed esclusiva colpa del RO.
Quand'anche si fosse accertato che il corteo delle tre autovetture procedeva, quando ancora si trovava a circa due chilometri di distanza dal punto d'urto, a velocità elevatissima e con sorpassi "interni", da ciò non potrebbe farsi derivare l'affermazione di responsabilità degli imputati.
L'assunto non è condivisibile.
A norma degli art. 40 e 41 c.p. è, invero, causa penalmente rilevante la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria - condicio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato.
Per stabilire se una condotta attiva sia o meno condicio sine qua non (e quindi causa) di un certo evento, si deve ricorrere ad un processo di "eliminazione mentale": occorre cioè "eliminare mentalmente" l'azione che in effetti si è verificata nella realtà, e chiedersi se, nella ipotesi in cui questa non vi fosse stata, l'evento si sarebbe prodotto ugualmente, oppure no. Qualora a tale domanda si debba rispondere negativamente, e cioè se si concluda che l'evento non si sarebbe prodotto in mancanza di quell'azione, il nesso di causalità sussiste.
Il rapporto causale va invece escluso qualora si possa dire che l'evento si sarebbe verificato comunque, anche se il soggetto agente non avesse posto in essere la condotta de qua.
Si perviene, dunque, senza dubbi ragionevoli, ad affermare che sussiste il nesso causale tra la condotta degli imputati e la morte di TA.
Se, invero, gli imputati non avessero improvvisato quella gara di velocità, in ora notturna e su strada trafficata, reciprocamente "eccitandosi" e proponendo, in un breve volgere di tempo, un condensato di gravi violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, l'impatto mortale non si sarebbe verificato.
Era, in particolare, agevolmente prevedibile, secondo la migliore esperienza, che da quell'estemporanea gara avrebbe potuto scaturire quell'evento.
La gara avrebbe portato i veicoli a raggiungere velocità elevatissime, eccessive rispetto alle situazioni oggettive dei luoghi, con il rischio, in quella strada a curve, di perdere il controllo del mezzo a causa della velocità o comunque di doversi trovare a fronteggiare possibili ostacoli e, in ogni caso, di mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada medesima, anche di quelli che procedevano nell'opposta direzione di marcia.
Queste considerazioni portano altresì ad escludere l'invocata sussistenza di cause sopravvenute (nella specie, la condotta del RO) da sole sufficienti a determinare l'evento. L'art. 41 c.p., comma 2, afferma, invero ed in sostanza, che non c'è nesso causale se l'evento è (co)determinato da fatti sopravvenuti assolutamente imprevedibili ed anomali. Ciò che - come si è detto - non si è verificato nel caso in esame.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.585, di cui Euro 85 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese che liquida in complessivi Euro 3.585, di cui Euro 85 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006