Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato.
Commentario • 1
- 1. Art. 612 - Minacciahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 10179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 130
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 49342/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR ES N. IL 12/10/1979;
avverso la sentenza n. 1410/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Incalcaterra Vito, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. BR CE propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza del tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, in relazione all'art. 339 c.p.. 2. Lamenta il ricorrente la erronea valutazione circa la sussistenza del delitto di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, posto che la pistola era fornita di visibile (e visto) tappo rosso, in modo tale da rendere perfettamente comprensibile che si trattasse di un'arma giocattolo.
3. Secondo il ricorrente anche l'uso di un'arma finta concreta l'aggravante in questione, ma solo a condizione che l'aggredito non sia in grado di comprendere con assoluta certezza che l'oggetto utilizzato è un giocattolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato;
come ha già ricordato la Corte d'appello, anche l'uso di un'arma finta (arma giocattolo) concreta la aggravante dell'arma nel delitto di minaccia, dato il maggior effetto intimidatorio che si determina sull'animo del minacciato. (Sez. 5, n. 8591 del 21/04/1980 - dep. 09/07/1980, Mollicone, Rv. 145828; conf. Sez. 5, n. 6608 del 16/05/1973 - dep. 05/10/1973, Molfino, Rv. 125102, secondo cui: In tema di minaccia, ricorre l'aggravante dell'arma anche nel caso di una pistola- giocattolo, in quanto qualsiasi oggetto che abbia all'apparenza le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.; si veda anche Sez. 3, n. 32 del 27/09/1971, EBAN, Rv. 119701), secondo cui arma, agli effetti della maggior gravità del reato di minaccia, è qualsiasi oggetto che ne abbia l'apparenza estrinseca (nella fattispecie trattavasi di pistola giocattolo).
2. Prendendo le mosse dalla predetta giurisprudenza, la Corte d'appello ha ritenuto correttamente che l'utilizzo della pistola finta, accompagnato dalle minacce di morte mediante l'uso di arma da fuoco ("ti sparar) e preceduto dal lancio di un coltello contro la moglie del minacciato, che era intervenuta in sua difesa, sia idoneo a configurare l'aggravante dell'uso dell'arma, giacché per le modalità con cui è attuata la minaccia manifesta inequivocabilmente la volontà dell'agente di servirsi di un'arma da sparo per attuare il suo proposito criminoso.
3. L'aggravamento dell'effetto intimidatorio che consegue al mostrare un arma, sebbene finta, nel corso di una minaccia è innegabile, specie ove tale gesto sia accompagnato da manifestazioni di intenti relative all'utilizzo di uno strumento vero di offesa alla persona, dello stesso tipo di quello mostrato.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013