CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KK IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5449 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR IM ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. 1.2. Il ricorrente, con un secondo motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 1.3. Con un terzo motivo, in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art 175 cod.pen. 1.4. Con un quarto motivo, deduce illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte )con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Si osserva preliminarmente che la motivazione è da considerarsi mancante non solo quando venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince ~quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo alle doglianze in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali le doglianze sono state ritenute infondate. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con appositi motivi, che non possono certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado 1.2.Nel caso in disamina il giudice di merito ha incentrato la propria attenzione sul quantitativo di droga, sugli strumenti di confezionamento delle dosi e sullo stato di disoccupazione dell'imputato, senza però esplicitare i criteri sulla base dei quali questi elementi sono stati ritenuti di tale spessore dimostrativo da valicare la soglia del ragionevole dubbio. Il 1 giudice a quo non ha spiegato le ragioni per le quali un quantitativo di 123 dosi medie singole di hashich debba essere ritenuto univocamente indicativo della finalità di spaccio e incompatibile con una destinazione al consumo personale. In ordine poi agli strumenti di confezionamento, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che sono stati rinvenuti un coltello con lama di 20 cm che presentava plurimi segni di bruciatura e residui di hashish nonché un tagliere e un rotolo di carta stagnola quasi terminata, onde la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali il possesso di tali oggetti fosse finalizzato ad un'attività di confezionamento di stupefacente, anzicchè ad una semplice preparazione di dosi ad uso personale. Del tutto eccentrico rispetto alla problematica in disamina è poi il riferimento allo stato di disoccupazione dell'imputato, dai quale non è possibile neanche inferire con assoluta certezza la mancanza di disponibilità economiche per l'acquisto, non essendo il quantitativo di droga in disamina di ingente valore. 2. La natura rescindete di tale epilogo decisorie determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli Così deciso in Roma, il 16 gennai 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5449 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR IM ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. 1.2. Il ricorrente, con un secondo motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 1.3. Con un terzo motivo, in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art 175 cod.pen. 1.4. Con un quarto motivo, deduce illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte )con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Si osserva preliminarmente che la motivazione è da considerarsi mancante non solo quando venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince ~quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo alle doglianze in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali le doglianze sono state ritenute infondate. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con appositi motivi, che non possono certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado 1.2.Nel caso in disamina il giudice di merito ha incentrato la propria attenzione sul quantitativo di droga, sugli strumenti di confezionamento delle dosi e sullo stato di disoccupazione dell'imputato, senza però esplicitare i criteri sulla base dei quali questi elementi sono stati ritenuti di tale spessore dimostrativo da valicare la soglia del ragionevole dubbio. Il 1 giudice a quo non ha spiegato le ragioni per le quali un quantitativo di 123 dosi medie singole di hashich debba essere ritenuto univocamente indicativo della finalità di spaccio e incompatibile con una destinazione al consumo personale. In ordine poi agli strumenti di confezionamento, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che sono stati rinvenuti un coltello con lama di 20 cm che presentava plurimi segni di bruciatura e residui di hashish nonché un tagliere e un rotolo di carta stagnola quasi terminata, onde la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali il possesso di tali oggetti fosse finalizzato ad un'attività di confezionamento di stupefacente, anzicchè ad una semplice preparazione di dosi ad uso personale. Del tutto eccentrico rispetto alla problematica in disamina è poi il riferimento allo stato di disoccupazione dell'imputato, dai quale non è possibile neanche inferire con assoluta certezza la mancanza di disponibilità economiche per l'acquisto, non essendo il quantitativo di droga in disamina di ingente valore. 2. La natura rescindete di tale epilogo decisorie determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli Così deciso in Roma, il 16 gennai 2023.