Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
L'illegittimo il provvedimento che fissi la rateizzazione della pena pecuniaria a norma dell'art. 133-ter cod. pen. in misura inferiore a quella massima consentita senza motivare in ordine alla scelta effettuata, a fronte delle ragioni che ne avrebbero suggerito una diversa, rappresentate nell'istanza del condannato (precarie condizioni economiche e crescenti oneri familiari connessi alla nascita imminente di un figlio). (Nella specie, della pena pecuniaria, ammontante a 2.366 euro, era stato disposto il pagamento in dieci rate e non in trenta come richiesto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49996 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
O S C U RA TA
49 9 96 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
PRIMA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 27/11/2009
SENTENZA
N. 3194/09- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - EDOARDO FAZZIOLI Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 25701/2009 UMBERTO GIORDANO Dott.
Dott. ALDO CAVALLO - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
In caso di diffusione d ha pronunciato la seguente presente provvedimer omettere le generalità e SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da: altri dati identificativi se
1) D.F. N. IL "omissis" D.F.
avverso l'ordinanza n. 7/2009 TRIB. MINORENNI di TRIESTE, del 28/05/2009 a norma dell'art. 6 lette/sentite le conclusioni del PG Dett. che ha chiesto dichiursi e d. lgs. 196/03 in quant sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
rano inammissibile disposto d'ufficio
Udit i difensor Avv.; a richiesta di parte
✓ imposto dalla legginegallal chu CANCELLIEREANGEL Risto Di
Considerato in fatto
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Trieste, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, in parziale accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da D.F. avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero presso quel tribunale, ha concesso al predetto condannato il beneficio della rateizzazione della residua pena pecuniaria in esecuzione, pari ad € 2336,00, determinando in dieci il numero delle rate. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, il condannato personalmente, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 133 ter c.p.), in quanto il giudice dell'esecuzione, pur accordando la rateizzazione richiesta, aveva tuttavia totalmente omesso di motivare in merito alle ragioni per cui era stata prevista l'estinzione della pena mediante pagamento di dieci rate invece delle trenta richieste, corrispondente al numero massimo previsto dalla legge, ritenuto maggiormente adeguato all'entità della pena ed alle precarie condizioni economiche dell'istante, attesa l'esiguità dello stipendio percepito a fronte di crescenti oneri familiari connessi anche alla imminente nascita di un figlio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Se è pur vero infatti che la decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice (in tal senso, ex multis Sez. 5,
Ordinanza n. 4099 del 10/11/1999, Rv. 214562; Sez. 2, Sentenza n. 528 del
10/01/2006, Rv. 233146), ciò non significa, tuttavia, che anche in subiecta materia non sussista l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le ordinanze.
In particolare, poiché l'art. 133 ter c.p. consente che il giudice, nell'emettere condanna
L ck O S C U RA T A
a pena pecuniaria, possa dilazionare il pagamento, frazionandolo in un numero di rate da tre a trenta, manca nell'ordinanza impugnata un sia pur minimo apparato motivazionale che consenta di ritenere che il numero di rate ivi indicato, sia conseguenza di un giudizio di congruità operato con riferimento all'ammontare della pena ed alle condizioni economiche dell'istante, che al di là di un generico apprezzamento circa la concedibilità del beneficio, non risulta abbiano formato oggetto di disamina e di una valutazione, sia pur sommaria, da parte dal giudice di merito.
Alla totale mancanza di motivazione sul punto consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla rateizzazione della pena della multa, con rinvio degli atti al Tribunale per i minorenni di Trieste per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rateizzazione della pena della multa, e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Trieste..
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Geko tule Il presidente Il consigliere estensore pul.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 DIC 2009
LCANCELLIERE
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