Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0:37 34 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORT Oggetto OPPOSIZIONE ALLA SEZIONE PRIMA CIVILE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22583/00 Dott. Giovanni OLLA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Cron. 8524 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. 1057 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 14/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP CO, DA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 38 presso l'Avvocato ZUMMO VINCENZO che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DI GIOVANNI CO giusta procura speciale per Notaio Di Gati Santo di Palermo rep. 39232 del 8 novembre 2002; ricorrente
contro
CURATELA FALLIMENTO 327/94 SP CO & DA 1 2002 AN, in persona del curatore Prof. Mario 2079 Bonadonna pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA PIAVE 52, presso l'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI TESORIERE, giusta delega in calce al controricorso;
سي controricorrente nonchè BANCA SICILIA SPA, BANCA POPOLARE SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L; intimati - avverso la sentenza n. 822/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 20/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Mancini per delega depositata in udienza che ha chiesto l'accoglimento del * ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha 1'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 13 otto- bre 1994 dichiarava il fallimento della società di fat- to tra i coniugi AN EC e SC GU - nonché degli stessi quali soci illimitatamente respon- sabili. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 2 pubblicata il 20 settembre 1999, ha respinto l'appello proposto da AN EC e SC GU avver- so la sentenza del 9 maggio 1996, con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la loro opposizione alla dichiarazione di fallimento. In particolare, la Corte di merito osservava che l'esistenza di una socie- tà di fatto tra i coniugi poteva desumersi non solo dalle "fideiussioni prestate dalla GU nei confronti di sette istituti di credito, con carattere omnibus e per importi assai elevati", ma anche da una lettera in- viata da entrambi gli appellanti a diversi istituti di credito, con la quale si faceva riferimento ad una CO- mune esposizione debitoria e la GU chiedeva l'autorizzazione а vendere immobili di sua proprietà; dalla circostanza che alla GU erano stati notificati personalmente diversi atti nella sede della società di fatto;
infine, dalla iniziale partecipazione della Gui- da alla s.r.l. Sicilcorredi, che aveva rilevato un ramo di azienda dallo EC. L'inequivoco quadro probato- rio, ancor prima della mancata indicazione dei testimo- ni, rendeva inammissibili le prove testimoniali richie- ste dagli appellanti. Avverso detta sentenza AN EC e Fran- cesca GU propongono ricorso per cassazione, con atto notificato il 4 novembre 2000, deducendo un motivo. Il 3 fallimento resiste con controricorso ed ha eccepito la tardività del ricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, come eccepito dal controricorrente, è inammissibile perché proposto, come risulta dalla nar- rativa, oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.. In proposito, questa Corte, con orientamento costante (v. da ultimo Cass. 22 novembre 2000, n. 15072; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2055; Cass. 4 marzo 1998, n. 2398; Cass. 23 maggio 1997, n. 4627 e Cass. 15 4302), ha chiarito che la sospensionemaggio 1997, n. dei termini processuali, durante il periodo feriale, di +7 cui all'art. 1 1. 7 ottobre 1969 n. 742, non si appli- ca, in forza dell'art. 3 della stessa legge, con rife- rimento all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 sul- l'ordinamento giudiziario, alle cause inerenti alla di- chiarazione 0 revoca del fallimento, senza che sia possibile ipotizzare alcuna limitazione 0 distinzione fra i vari gradi di giudizio. Infatti, non è consentita una valutazione giudiziaria dell'urgenza in relazione al caso concreto, avendo il legislatore già direttamen- te compiuto tale valutazione con l'indicazione delle cause specificamente indicate dall'art. 92 del cit. R.D., fra cui rientrano tutte quelle relative alla di- 4 chiarazione e alla revoca del fallimento, senza limita- zione ad alcune soltanto delle fasi di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo. P M. dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ri- correnti al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in Euro 1.500,00 e quanto agli esborsi in Euro 100,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Mi Amato Sergio Di Amato Giovanni Olla Ашабо from ph CORTE SUPHIGH Prima Se nue Civile Depositato Cancelleria 13 MAR. 2003 pl IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passing CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione _ presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18.11.03 Serie 4 al n. 38479 versate € 145.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del gor5/2002) да