Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. (Fattispecie relativa alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01.12.1999
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 6628
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 19861/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AU LF n. il 18.11.1957
avverso ordinanza del 26.11.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (inammissibilità);
Osserva.
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 26.11.1998, dichiarava inammissibile l'istanza del EO di liberazione anticipata per il periodo di presofferto 11.7.1992/19.6.1994, costituendo essa mera riproposizione di altra richiesta già dichiarata inammissibile con ordinanza 24.2.1998 del tribunale di sorveglianza di Brescia, non impugnata dall'interessato e divenuta sul punto irrevocabile.
2.- Il ricorso per cassazione proposto dal EO avverso la predetta decisione, sull'assunto della incondizionata modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice di sorveglianza, è manifestamente infondato.
Il principio della preclusione processuale - divieto del ne bis in idem - richiamato dal giudice di merito trova indubbia applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in quello di sorveglianza, in forza dell'art. 666.2 c.p.p. dettato per il procedimento di esecuzione e richiamato dall'art. 678 c.p.p., che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e per ciò divenuto definitivo (Cass., Sez. I, 19.5.1992, Martino, rv. 191466).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000