Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6628
CASS
Sentenza 1 dicembre 1999

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Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. (Fattispecie relativa alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6628
    Data del deposito : 1 dicembre 1999

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