Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative accessorie, derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo il disposto degli artt. 218 e 219 cod. della strada, la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Titoli cambiari e tutela del debitore in concordato preventivoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 9 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/1998, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 27.11.1998
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Paolo A. Sepe " N. 2685
3. " Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo Romis " N. 23412/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica di Firenze in proc. IT AR
avverso la sentenza 12/2/1998 della Corte d'Appello di Firenze, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sepe,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze è ricorrente avverso sentenza 12/2/1998 della Corte d'Appello della stessa città con la quale, in parziale riforma della sentenza 5/11/1996 del Pretore di Pistoia, veniva ridotta la pena a mesi 1 e gg. 5 di arresto e lire 250.000 di ammenda a IT AR, con revoca della disposta sanzione amministrativa accessoria, per il reato di cui all'art. 218 u.c. cod. strad. perché circolava abusivamente alla guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione della validità della patente.
Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si deduce erronea interpretazione degli artt. 218 u.c. e 224 cod. strad. Il ricorso va rigettato.
È giurisprudenza di questa Suprema Corte che "in tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. strad., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso, in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullatola sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall'art. 218, comma sesto, cod. strad., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente;
ed ha precisato altresì che l'unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell'art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone)." (Sez., IV, 22/4/96, n. 4137, Quarantini, rv 204743). Nello stesso senso, secondo cui in tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada gli artt. 218 e 219 cod. strad. attribuiscono al prefetto la competenza ad ordinare la revoca della patente, Sez. IV, 23/7/97, n. 1642, P.M. in proc. Budennitate, rv 208541. Così anche Sez. IV, 20/6/98, n. 7308, P.M. in proc. Bevilacqua, rv 211108, per la quale, ai sensi dell'art. 219 cod. strad., spetta al prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall'art. 218, comma sesto, detto codice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999