Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16325
CASS
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Revoca ammissione teste decisivo

    I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione, sono inammissibili, siccome aspecifici, manifestamente infondati e versati in fatto. La sentenza impugnata ha messo in evidenza il dato essenziale ai presenti fini, rimarcando che «la deposizione dell'esperto in materia di contraffazione (sov.te Albertini) ha evidenziato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara; si tratta dunque di falsificazione non percepibile se non da soggetto dotato di una specifica esperienza». In stretta consequenzialità, ha evidenziato che «non si vede come l'escussione del teste autore del sequestro possa ritenersi decisivo: ed invero le circostanze del sequestro emergono dal verbale acquisito in atti come atto irripetibile». La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia. Mette conto evidenziare come uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu ocuii", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno. Sicché la stessa necessità di indagini tecniche manifesta la carenza del carattere grossolano del falso. Nel caso di specie, appunto, la contraffazione della patente aveva richiesto indagini tecniche attraverso la verifica operata dell'esperto in materia di contraffazione che, anzi, aveva rilevato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara. La sentenza impugnata aveva, pertanto, correttamente valutato che era intrinsecamente esclusa la ricorrenza del falso grossolano. Irrilevante, al riguardo, la prospettazione difensiva che, a quanto pare intendersi, è volta ad allegare la immediata rilevabilità del falso in ragione della circostanza relativa alla dissonanza tra la natura di patente bulgara del documento ed il fatto che l'imputato fosse «nato e sempre vissuto a Breno». Il carattere grossolano del falso costituisce connotazione che deve afferire intrinsecamente al documento e che non deve richiedere verifiche su elementi allo stesso esterni. Considerazione, questa, che esclude in sé la rilevanza del dato anagrafico allegato, comunque in sé non concludente.

  • Inammissibile
    Esclusione del falso grossolano

    La sentenza impugnata ha messo in evidenza il dato essenziale ai presenti fini, rimarcando che «la deposizione dell'esperto in materia di contraffazione (sov.te Albertini) ha evidenziato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara; si tratta dunque di falsificazione non percepibile se non da soggetto dotato di una specifica esperienza». In stretta consequenzialità, ha evidenziato che «non si vede come l'escussione del teste autore del sequestro possa ritenersi decisivo: ed invero le circostanze del sequestro emergono dal verbale acquisito in atti come atto irripetibile». La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia. Mette conto evidenziare come uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu ocuii", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno. Sicché la stessa necessità di indagini tecniche manifesta la carenza del carattere grossolano del falso. Nel caso di specie, appunto, la contraffazione della patente aveva richiesto indagini tecniche attraverso la verifica operata dell'esperto in materia di contraffazione che, anzi, aveva rilevato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara. La sentenza impugnata aveva, pertanto, correttamente valutato che era intrinsecamente esclusa la ricorrenza del falso grossolano. Irrilevante, al riguardo, la prospettazione difensiva che, a quanto pare intendersi, è volta ad allegare la immediata rilevabilità del falso in ragione della circostanza relativa alla dissonanza tra la natura di patente bulgara del documento ed il fatto che l'imputato fosse «nato e sempre vissuto a Breno». Il carattere grossolano del falso costituisce connotazione che deve afferire intrinsecamente al documento e che non deve richiedere verifiche su elementi allo stesso esterni. Considerazione, questa, che esclude in sé la rilevanza del dato anagrafico allegato, comunque in sé non concludente.

  • Rigettato
    Richiesta attenuanti generiche

    La sentenza impugnata ha escluso le attenuanti in quanto, in un quadro in cui risultavano precedenti dell'imputato e la commissione di un fatto di una qualche gravità anche perché indicativo di contatti con canali di contraffazione, non si apprezzavano elementi di favore e segni di resipiscenza. Si tratta di motivazione che dà conto in modo logico di un adeguato esercizio della discrezionalità rimessa al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Le allegazioni difensive sul tema sono connotate da genericità (in particolare quanto a buon comportamento processuale dell'imputato), inconsistenza (quanto alla modesta offensività della falsificazione di una patente di guida), scarsa rilevanza (quanto a modesta offensività dei precedenti).

  • Rigettato
    Richiesta sospensione condizionale e non menzione

    La Corte di appello ha motivato il diniego dei benefici sulla prognosi negativa quanto a capacità di astensione dalla commissione di nuovi reati dalla esistenza di plurimi precedenti distribuiti nel tempo. Si tratta di conclusione priva illogicità che resiste al rilievo che i precedenti dell'imputato non erano di specifica gravità singolarmente considerati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16325
    Data del deposito : 6 maggio 2026

    Testo completo