CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16325 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione in ordine al reato p.p. dagli artt. 477 e 482 cod. pen. 2. Contro la sentenza indicata US TI, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando quattro motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di norma processuale in relazione al fatto che era stata revocata l'ammissione de teste LO EV DE. Deduce si trattava di teste decisivo per valutare la ricorrenza del carattere grossolano del falso documentale contestato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16325 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'assunto con cui si era escluso che si vertesse al cospetto di falso grossolano. Deduce che la mancata assunzione del teste già indicato aveva precluso la possibilità di quella riconoscibilità ex ante del falso che era essenziale ai fini in rilievo. 2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena. La Corte non aveva valutato: a) il buon comportamento processuale dell'imputato; b) la modesta rilevanza del falso che aveva ad oggetto patente che l'imputato utilizzava per muoversi soltanto nel proprio ambito cittadino;
3) la modesta offensività dei precedenti. 2.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione, sono inammissibili, siccome aspecifici, manifestamente infondati e versati in fatto. 2.1. La sentenza impugnata ha messo in evidenza il dato essenziale ai presenti fini, rimarcando che «la deposizione dell'esperto in materia di contraffazione (sov.te Albertini) ha evidenziato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara;
si tratta dunque di falsificazione non percepibile se non da soggetto dotato di una specifica esperienza». In stretta consequenzialità, ha evidenziato che «non si vede come l'escussione del teste autore del sequestro possa ritenersi decisivo: ed invero le circostanze del sequestro emergono dal verbale acquisito in atti come atto irripetibile». 2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia. 2.2.1. Mette conto evidenziare come uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto 2 quella che è riconoscibile "ictu ocuii", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3336 del 26/01/2000, Rv. 215583 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244 - 01). Sicché la stessa necessità di indagini tecniche manifesta la carenza del carattere grossolano del falso. 2.2.2. Nel caso di specie, appunto, la contraffazione della patente aveva richiesto indagini tecniche attraverso la verifica operata dell'esperto in materia di contraffazione che, anzi, aveva rilevato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara. La sentenza impugnata aveva, pertanto, correttamente valutato che era intrinsecamente esclusa la ricorrenza del falso grossolano. 2.2.3. Irrilevante, al riguardo, la prospettazione difensiva che, a quanto pare intendersi, è volta ad allegare la immediata rilevabilità del falso in ragione della circostanza relativa alla dissonanza tra la natura di patente bulgara del documento ed il fatto che l'imputato fosse «nato e sempre vissuto a Breno». Il carattere grossolano del falso costituisce connotazione che deve afferire intrinsecamente al documento e che non deve richiedere verifiche su elementi allo stesso esterni. Considerazione, questa, che esclude in sé la rilevanza del dato anagrafico allegato, comunque in sé non concludente. 2.3. I motivi in esame, che senza confrontarsi le ragioni della decisione impugnate, risultano versati in fatto e manifestamente infondati, sono inammissibili. 3. Il terzo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondato La sentenza impugnata ha escluso le attenuanti in quanto, in un quadro in cui risultavano precedenti dell'imputato e la commissione di un fatto di una qualche gravità anche perché indicativo di contatti con canali di contraffazione, non si apprezzavano elementi di favore e segni di resipiscenza. Si tratta di motivazione che dà conto in modo logico di un adeguato esercizio della discrezionalità rimessa al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Le allegazioni difensive sul tema sono connotate da genericità (in particolare quanto a buon comportamento processuale dell'imputato), inconsistenza (quanto alla modesta offensività della falsificazione di una patente di guida), scarsa rilevanza (quanto a modesta offensività dei precedenti). U. 3 GIUDIZIARIO Lanzuise tuii IL F 4. Il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione di sospensione condizionale e non menzione, è pure infondato. La Corte di appello ha motivato il diniego dei benefici sulla prognosi negativa quanto a capacità di astensione dalla commissione di nuovi reati dalla esistenza di plurimi precedenti distribuiti nel tempo. Si tratta di conclusione priva illogicità che resiste al rilievo che i precedenti dell'imputato non erano di specifica gravità singolarmente considerati. 5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione in ordine al reato p.p. dagli artt. 477 e 482 cod. pen. 2. Contro la sentenza indicata US TI, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando quattro motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di norma processuale in relazione al fatto che era stata revocata l'ammissione de teste LO EV DE. Deduce si trattava di teste decisivo per valutare la ricorrenza del carattere grossolano del falso documentale contestato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16325 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'assunto con cui si era escluso che si vertesse al cospetto di falso grossolano. Deduce che la mancata assunzione del teste già indicato aveva precluso la possibilità di quella riconoscibilità ex ante del falso che era essenziale ai fini in rilievo. 2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena. La Corte non aveva valutato: a) il buon comportamento processuale dell'imputato; b) la modesta rilevanza del falso che aveva ad oggetto patente che l'imputato utilizzava per muoversi soltanto nel proprio ambito cittadino;
3) la modesta offensività dei precedenti. 2.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione, sono inammissibili, siccome aspecifici, manifestamente infondati e versati in fatto. 2.1. La sentenza impugnata ha messo in evidenza il dato essenziale ai presenti fini, rimarcando che «la deposizione dell'esperto in materia di contraffazione (sov.te Albertini) ha evidenziato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara;
si tratta dunque di falsificazione non percepibile se non da soggetto dotato di una specifica esperienza». In stretta consequenzialità, ha evidenziato che «non si vede come l'escussione del teste autore del sequestro possa ritenersi decisivo: ed invero le circostanze del sequestro emergono dal verbale acquisito in atti come atto irripetibile». 2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia. 2.2.1. Mette conto evidenziare come uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto 2 quella che è riconoscibile "ictu ocuii", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3336 del 26/01/2000, Rv. 215583 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244 - 01). Sicché la stessa necessità di indagini tecniche manifesta la carenza del carattere grossolano del falso. 2.2.2. Nel caso di specie, appunto, la contraffazione della patente aveva richiesto indagini tecniche attraverso la verifica operata dell'esperto in materia di contraffazione che, anzi, aveva rilevato un elevato grado di sofisticazione della patente apparentemente rilasciata dall'autorità bulgara. La sentenza impugnata aveva, pertanto, correttamente valutato che era intrinsecamente esclusa la ricorrenza del falso grossolano. 2.2.3. Irrilevante, al riguardo, la prospettazione difensiva che, a quanto pare intendersi, è volta ad allegare la immediata rilevabilità del falso in ragione della circostanza relativa alla dissonanza tra la natura di patente bulgara del documento ed il fatto che l'imputato fosse «nato e sempre vissuto a Breno». Il carattere grossolano del falso costituisce connotazione che deve afferire intrinsecamente al documento e che non deve richiedere verifiche su elementi allo stesso esterni. Considerazione, questa, che esclude in sé la rilevanza del dato anagrafico allegato, comunque in sé non concludente. 2.3. I motivi in esame, che senza confrontarsi le ragioni della decisione impugnate, risultano versati in fatto e manifestamente infondati, sono inammissibili. 3. Il terzo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondato La sentenza impugnata ha escluso le attenuanti in quanto, in un quadro in cui risultavano precedenti dell'imputato e la commissione di un fatto di una qualche gravità anche perché indicativo di contatti con canali di contraffazione, non si apprezzavano elementi di favore e segni di resipiscenza. Si tratta di motivazione che dà conto in modo logico di un adeguato esercizio della discrezionalità rimessa al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Le allegazioni difensive sul tema sono connotate da genericità (in particolare quanto a buon comportamento processuale dell'imputato), inconsistenza (quanto alla modesta offensività della falsificazione di una patente di guida), scarsa rilevanza (quanto a modesta offensività dei precedenti). U. 3 GIUDIZIARIO Lanzuise tuii IL F 4. Il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione di sospensione condizionale e non menzione, è pure infondato. La Corte di appello ha motivato il diniego dei benefici sulla prognosi negativa quanto a capacità di astensione dalla commissione di nuovi reati dalla esistenza di plurimi precedenti distribuiti nel tempo. Si tratta di conclusione priva illogicità che resiste al rilievo che i precedenti dell'imputato non erano di specifica gravità singolarmente considerati. 5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026