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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/08/2025, n. 29853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29853 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE PE CI Sent. n. sez. 1837/2025 CC - 23/05/2025 R.G.N. 11672/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 26/2/2025 udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
1.Con ordinanza in data 26.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha provveduto su una richiesta di misura alternativa formulata da IO EI, in relazione al cumulo della Procura Generale di Messina del 2.12.2024 avente ad oggetto una pena complessiva di due anni, sette mesi e undici giorni di reclusione quale residuo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso nel 2017, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso nel luglio 2022 e per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel dicembre 2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29853 Anno 2025 Presidente: CI PE Relatore: AN OL Data Udienza: 23/05/2025 Il ricorso lamenta che il tribunale ha negato la detenzione domiciliare in considerazione della pena residua superiore a due anni, così omettendo di considerare la possibilità di una riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen. per liberazione anticipata, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il giudice deve tenere conto della liberazione anticipata anche se non ancora concessa, quando sussistono i presupposti per ottenerla.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, tenendo conto di tutti i fattori emersi nel corso dell’istruttoria, con particolare riguardo alla mancanza di un progetto risocializzante e alla violazione delle misure cautelari applicate, e così giungendo ad escludere la possibilità di recupero sociale nell’attualità, con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche. Quanto alle doglianze relative al computo della pena residua per mancato riconoscimento della fungibilità, sono generiche e, comunque, non possono trovare ingresso in questa sede, dovendo essere vagliate in sede esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti, alcuni dei quali attinenti alla meritevolezza della misura alternativa che il tribunale di sorveglianza deve ricavare dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosi di non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suo reinserimento nella società. 2. Il secondo motivo è generico. La questione, pertanto, non poteva essere sollevata incidentalmente – peraltro, nemmeno risulta che sia stata effettivamente proposta prima del ricorso – dinanzi al tribunale di sorveglianza, che non ha competenza in proposito.
4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore OL AN 5
1.Con ordinanza in data 26.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha provveduto su una richiesta di misura alternativa formulata da IO EI, in relazione al cumulo della Procura Generale di Messina del 2.12.2024 avente ad oggetto una pena complessiva di due anni, sette mesi e undici giorni di reclusione quale residuo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso nel 2017, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso nel luglio 2022 e per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel dicembre 2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29853 Anno 2025 Presidente: CI PE Relatore: AN OL Data Udienza: 23/05/2025 Il ricorso lamenta che il tribunale ha negato la detenzione domiciliare in considerazione della pena residua superiore a due anni, così omettendo di considerare la possibilità di una riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen. per liberazione anticipata, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il giudice deve tenere conto della liberazione anticipata anche se non ancora concessa, quando sussistono i presupposti per ottenerla.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, tenendo conto di tutti i fattori emersi nel corso dell’istruttoria, con particolare riguardo alla mancanza di un progetto risocializzante e alla violazione delle misure cautelari applicate, e così giungendo ad escludere la possibilità di recupero sociale nell’attualità, con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche. Quanto alle doglianze relative al computo della pena residua per mancato riconoscimento della fungibilità, sono generiche e, comunque, non possono trovare ingresso in questa sede, dovendo essere vagliate in sede esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti, alcuni dei quali attinenti alla meritevolezza della misura alternativa che il tribunale di sorveglianza deve ricavare dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosi di non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suo reinserimento nella società. 2. Il secondo motivo è generico. La questione, pertanto, non poteva essere sollevata incidentalmente – peraltro, nemmeno risulta che sia stata effettivamente proposta prima del ricorso – dinanzi al tribunale di sorveglianza, che non ha competenza in proposito.
4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore OL AN 5