Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPR037 00/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANG Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS -Presidente- R.G.N. 14202/98 -Consigliere- Cron. 7756 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TR NT, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2001 rappresentata e difesa dall'avvocato TOSI GIUSEPPE, 425 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 219/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 30/03/98 R.G.N. 640/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 14202/98 Svolgimento del processo Con atto del 1° aprile 1994 la sig.ra TA OL, avendo partorito il 6 ottobre 1992, ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Locri per ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla liquidazione dell'indennità per astensione dal lavoro per maternità, ne- gatale in sede amministrativa. Instaurato il contradditorio, l'Ente contestava, per quanto ancora inte- ressa, la domanda, osservando che, in sede ispettiva, non era emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo. Accolta la domanda dal Pretore, la sentenza era impugnata dall'Inps, che contestava la decisione, avendo il primo giudice trascurato di ap- profondire la natura del rapporto fra le parti, tra loro affini e considera- ta la connessa presunzione di gratuità. Il Tribunale, premessa l'iscrizione della OL negli appositi elenchi nominativi dei braccianti per 51 giornate lavorative, riteneva non signi- ficative le contraddizioni fra quanto emerso in sede ispettiva e le di- chiarazioni rese in sede processuale e coerente con il lavoro subordina- to agricolo la prova offerta dall'interrogatorio libero della assicurata e dalla deposizione del datore di lavoro, reputando irrilevanti il rapporto di affinità e l'assenza di particolari forme di direzione e controllo dato- riale in ordine alla raccolta d'olive, cui era stata adibita la assicurata, pur in presenza di una retribuzione in natura. Contro la sentenza del Tribunale di Locri l'Inps illustra un motivo di ri- corso per cassazione. Resiste con controricorso la OL. Motivi della decisione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con unico motivo, assume la "violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2698 cod.civ. 3 e l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, commi 3 e 5, c.p.c.", in quanto spetta all'interessata la dimostrazione di essere brac- ciante, in considerazione del "carattere tipico e speciale del rapporto di lavoro agricolo che, ai fini previdenziali, si perfeziona solo quando la lavoratrice acquisisce lo status di lavoratrice agricola". Il che, rileva l'Istituto, non era stato dimostrato in corso di causa, es- sendo risultate "dai verbali d'udienza" contraddittorie le "escussioni" della OL e suo datore di lavoro ("parti in causa") "...perché non coincidono né i periodi lavorativi, né gli elementi costitutivi del rappor- to di lavoro subordinato, con relativa remunerazione", "emerge(ndo) invece il rapporto di affinità fra le parti e l'inadeguatezza relativa al fabbisogno lavorativo minimo del fondo: circostanze del tutto ignorate dal Tribunale..". Il motivo su cui si fonda la censura non può essere accolto, posto che la sua illustrazione non é in grado di giustificarne la coerenza logico giu- ridica. Costituisce, infatti, principio dal quale non v'è ragione per discostarsi, oltretutto trovando ripetuti avalli anche da parte delle Sezioni unite ci- vili di questa Corte, quello secondo cui qualora, con il ricorso per cas- sazione, venga dedotta l'incongruità della motivazione della sentenza impugnata a causa del malgoverno della prova o attraverso la mancata valutazione di evenienze processuali, é necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle emergenze non valutate (o malamente valutate), che il ricorrente precisi, mediante la loro integrale trascrizione, la/le risultanza/risultanze di cui si sostiene la decisività o l'impropria o insufficiente valutazione, "dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale é precluso 4 In l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultan- za stessa". (ex plurimis: SS.UU. 13 gennaio 97, n. 265). Infatti, chi denuncia, in sede di legittimità, l'errore nella gestione del materiale probatorio o il difetto di motivazione in ordine alla sua valu- tazione, ha l'onere di specificare, riproducendole nella loro integrità sostanziale, le circostanze oggetto della prova o il contenuto trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della pertinenza e della decisività dei fatti da provare e, quindi, la rilevanza delle prove stesse, dato che "questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cas- sazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non é consentito sopperire con indagini integrative".(ex multis 7 gen- naio 98, n. 72; 30 ottobre 98, n. 10897; 2 novembre 98, n. 10913). Orbene, come riferito, il ricorso dell'Ente si richiama genericamente e, quindi, inutilmente, ai "verbali d'udienza", per lamentare il richiamo nella sentenza alla "escussione" della OL e del "presunto datore di lavoro", senza denunciare, coerentemente, il motivo della doglianza circa l'uso (certamente) improprio del termine in relazione all'interroga- torio della parte istante, ma non anche del datore di lavoro, per la cui assunzione non é prospettata alcuna violazione processuale. D'altra parte l'illustrazione del motivo non dà ragione delle contraddi- zioni che sconfesserebbero il risultato della prova orale, limitandosi a denunciare sinteticamente e genericamente la mancata coincidenza temporale e del contenuto contrattuale del rapporto e ad argomentare, senza darne puntuale indicazione, più che l'insufficiente valutazione del "rapporto di affinità fra le parti..", "..l'inadeguatezza relativa al fabbiso- gno minimo lavorativo minimo del fondo", rimasto oscuro. 5ich A fronte di queste censure, seppure non possa affatto condividersi l'af- fermazione della sentenza che postula la natura costitutiva del rapporto di lavoro agricolo in base all'iscrizione negli elenchi nominativi (v., in- fatti, SS.UU., 26 ottobre 2000, n.1133; cass. 30 luglio 1999, n. 8315, per citare le più recenti), stante la funzione di certificazione pubblica nei confronti dei terzi dell'iscrizione, peraltro verificabile in sede giu- diziaria a fronte di una contestazione dell'Inps (v. sentenza da ultimo cit.), per il resto il Tribunale é pervenuto all'affermazione del rapporto di lavoro agricolo attraverso una valutazione complessiva delle dichia- razioni delle parti assunte in sede processuale e della pertinente docu- mentazione che dichiara d'aver esaminato. Infatti la sentenza, dopo avere escluso l'esistenza di "presunte" con- traddizioni fra quanto dalle parti dichiarato agli ispettori dell'Inps e quanto emerso in giudizio, asserisce che: "Dalla documentazione alle- gata agli atti e dalle deposizioni rese dal datore di lavoro e dall'odierna appellata é emerso, piuttosto, che la OL svolgeva attività di rac- colta delle olive retribuita alle dipendenze del Perre...". Questo giudizio, pur nella sua stringatezza, non ha trovato, come sopra detto, adeguata contestazione nel motivo di ricorso, che, pertanto deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese pro- cessuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Ropario be ufurisРориіо 6 % UPRE е н е ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533