Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
0 66894 E N O I 6 Z 8 A 9 PUBBLICA ITALIANA 1 R / T 4 IS / 6 NOME DEL POPOLO ITALIANO G 2 E . N. R R . P B ORTE S PREMA DI CASSAZIO . A o D D B C A T SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G.N.19844/99 Consigliere Dott. Enrico Papa Consigliere Cron.6478 Dott. Vittorio Ebner Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 07/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66894 sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
RA, elettivamente domiciliato in Roma, CA via P. Mascagni 154, presso l'avv. Paolo Vitucci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 151/18/98, depositata il 10/2/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale del 0 4 5 1 7 Lazio. OGGETTO: Iva. Anatocismo. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Vitucci per il controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso anch'egli per il rigetto del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con ordinativo di pagamento in data 14/10/1992, l'Ufficio Iva di Viterbo disponeva il rimborso dell'imposta a credito maturata da CA RA per l'esercizio 1982. Lamentando la mancata corresponsione degli interessi, il contribuente si rivolgeva alla Commissione ricorso conTributaria di 1° Grado, che accoglieva il decisione poi confermata in appello. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, ricordando innanzitutto che la ritardata esecuzione del rimborso era dipesa dall'esistenza di alcune pendenze che l'interessato aveva provveduto a chiudere soltanto nel 1992. 2 La Commissione Tributaria Regionale si era tuttavia convinta che l'Ufficio non avesse dato alcuna prova di ciò ed aveva pertanto ribadito il diritto del CA agli interessi, anche anatocistici. Simile statuizione si presentava, tuttavia, viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto l'Ufficio aveva puntualmente allegato all'atto di appello la dichiarazione integrativa con cui il CA aveva definito gli accertamenti a lui notificati per gli anni 1980 e 1981. Con tale documento, l'Ufficio aveva assolto al suo onere di dare la prova delle dedotte pendenze che, d'altra parte, non erano mai state contestate dal contribuente il quale, in ogni caso, non avrebbe mai potuto beneficiare degli interessi antocistici perché del tutto estranei alla materia tributaria. resisteva con controricorso e la L'intimato coontroversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 7/12/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, l'Amministrazione ha lamentato la violazione dell'art. 2697 CC nonché il decisivo delladifetto di motivazione su punto 3 controversia in quanto, contrariamente а quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio aveva fornito adeguata prova del proprio assunto, allegando all'atto di appello la copia della dichiarazione integrativa con la quale il CA aveva definito gli accertamenti relativi agli anni 1980 e 1981. Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge però che i giudici a quo hanno rigettato il gravame perché "l'Ufficio avrebbe potuto opportunamente provare l'esistenza degli atti richiamati.. anziché limitarsi alla (loro) semplice indicazione". Così argomentando, i giudici di appello hanno chiaramente addebitato all'Ufficio di essersi accontentato di una mera elencazione e, dunque, di non aver effettuato alcuna produzione documentale a sostegno della propria tesi. A fronte di una pronuncia del genere, l'Amministrazione avrebbe potuto perciò far valere l'omessa valutazione della domanda di condono soltanto con il rimedio revocatorio e non sotto i profili dedotti con il primo motivo del ricorso, che va di conseguenza rigettato. Addirittura inammissibile, oltre che infondato alla luce delle numerose pronunce già emanate da questa Suprema Corte in materia (v. fra le altre, C. Cass. 4 2000/00552, 2000/02081, 2000/02396, 2000/04206 e poi il secondo motivo con il quale2000/05911), è l'Amministrazione ha contestato per la prima volta in questa sede, la possibilità di riconoscere al CA quegli interessi anatocistici che gli erano già stati accordati dai giudici di primo grado. Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti. Roma, il 7/12/2001 IL CONSIGE IL PRESIDENTE Вишо исчист IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 25 FEB. 2002 DEPOSITATO INCA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1906 . N. 5 DA 13) TAB. ALL. B ENTE SENSI DEL OTARIA 1. T 5