Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3331
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032156/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL RI, N. IL 22/10/1937;
2) IL CO, N. IL 12/05/1978;
avverso ORDINANZA del 30/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Alfredo Montagna, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per LL AR in ordine alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso di LL FR;
sentito per i ricorrenti l'avv. LIGUORI Francesco.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 30.6.2008, il Tribunale di Napoli, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio, confermava la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso lo stesso tribunale nei confronti di LL FR e di LL AR e, per l'effetto, disponeva il ripristino della misura per il primo indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo a) e art. 73 (capo b), aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, e per il secondo indagato relativamente allo stesso reato associativo (capo a), alla detenzione e al porto di armi clandestine (capi c e d), e al delitto di ricettazione (capo e), anch'essi con l'aggravante prevista dal citato art.
7. Dopo avere accertato che gli elementi acquisiti confermavano l'esistenza e l'operatività dell'associazione criminale indicata nel capo di imputazione, il tribunale riteneva configurabile l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, per il fatto che il commercio di stupefacenti era rivolto ad assicurare all'associazione camorristica un introito periodico destinato agli stipendi degli associati e a fare fronte alle spese legali sostenute dal clan e che la cessione della droga era gestita in esclusiva avvalendosi delle condizioni di assoggettamento omertoso.
Passando all'esame della posizione di LL FR, veniva posto in evidenza che il suo inserimento nella struttura associativa emergeva dalle concordi dichiarazioni accusatone dei collaboratori di giustizia e che dal racconto di RA OM, confermato da plurimi riscontri esterni ed individualizzanti, potevano desumersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all'importazione della partita di dieci kg. di droga dalla Francia. Quanto a LL AR, il tribunale rilevava che gli elementi indizianti erano deboli rispetto all'acquisto e al trasporto di droga in Francia e che le dichiarazioni del RA erano privi di riscontri.
I due indagati proponevano distinti ricorsi per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Nell'interesse di LL FR venivano denunciate violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sull'assunto che la ritenuta gravità indiziaria non trovava adeguata base giustificativa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per lo più de relato e contrastanti con le affermazioni del collaborante LL IC che si trovava ai vertici dell'associazione criminale sin dal 1999, mancando altresì l'indicazione delle fonti di conoscenza e una ricostruzione plausibile del fatto fondata su un ragionamento logico e argomentato. Di talché doveva considerarsi insussistente l'elevata probabilità di colpevolezza, tanto più che non era stato compiuto un serio giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva dei propalanti e che non erano stati neppure ricercati i riscontri individualizzanti alle chiamate. Quanto al reato associativo contestato al capo a) il ricorrente sottolineava che nessun elemento di accusa poteva trarsi dalla dichiarazioni del fratello LL IC unanimemente ritenuto come uno dei vertici dell'organizzazione, mentre rispetto all'episodio dell'importazione di droga dalla Francia deduceva i plurimi contrasti e le evidenti incongruenze delle dichiarazioni del RA non confermate da alcun serio e preciso elemento di riscontro.
Nell'interesse di LL AR veniva denunciata la mancanza di adeguata motivazione in ordine all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e di accertamento delle esigenze di eccezionale rilevanza richieste dall'art. 275 c.p.p., comma 4, avendo l'indagato superato l'età di settanta anni.
Non hanno fondamento le censure mosse dai ricorrenti contro il giudizio del tribunale vertente sulla gravità degli indizi di colpevolezza.
Relativamente alle imputazioni concernenti il reato associativo e l'episodio di importazione della droga della Francia la valutazione circa la qualificata probabilità di colpevolezza di LL FR trae salda base giustificativa nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni appaiono pienamente convergenti sia nel dimostrare l'esistenza della struttura organizzativa destinata al narcotraffico sia in ordine allo stabile inserimento dell'indagato nell'organizzazione criminosa e all'importazione della droga. In proposito va sottolineato che il giudice di merito ha reputato del tutto affidabili e sorrette da riscontri esterni individualizzanti le accuse del RA e degli altri propalanti con motivazione adeguata e congruente che resiste alle censure del ricorrente. Le stesse considerazioni sulla completezza argomentativa della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono essere fatte riguardo alla posizione di LL AR, il cui ricorso verte soprattutto sulle esigenze cautelari.
Orbene, premesso che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p., per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Quanto alle esigenze cautelari, LL FR non ha formulato su tale punto alcuna specifica doglianza, tanto più che l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, rende operante la presunzione stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3. È fondato, invece, il ricorso di LL AR, il quale ha lamentato la violazione della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 275 c.p.p.. Invero, considerato che il ricorrente aveva compiuto i settanta anni di età al momento dell'applicazione della misura cautelare, deve porsi in risalto che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la presunzione di cui all'art.275 c.p.p., comma 3, che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal comma 4 dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: di talché, poiché la seconda presunzione, in bonam partem, prevale sulla prima in malam partem, per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere (Cass., Sez. 6^, 3 novembre 1999, Motisi, rv. 214949). Ciò posto, deve rilevarsi che, pur avendo LL AR precedentemente dedotto la circostanza relativa al superamento dei settanta anni di età, il tribunale non ha affatto esaminato tale deduzione, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la mancanza di motivazione in merito all'esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23, n. 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LL AR limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di LL AR. Rigetta il ricorso di LL FR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009