Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8167 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 REPUBBLICA ITALIANA INNEME D ROP ON ANO67 LA CORTE SUPR IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo - Presidente GENGHINI R.G.N. 7565/99 Consigliere cron: 1 2.18894 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Francesco Antonio MAIORANO · Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO SERRANTE 49, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA ANGELO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANNI FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 2001 1904 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 220/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 09/04/98 R.G.N. 203/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 7565/99 Svolgimento del processo Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 220/98 del 25 3.-9 aprile 1998, qui impugnata con quattro motivi di ricorso per cassazione, ha re- spinto l'appello proposto nei confronti della sentenza del Pretore, giudice del lavoro di Benevento dalla sig.ra TA NE, bracciante agricola, che aveva chiesto la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza so- ciale a corrisponderle l'indennità di maternità. In particolare, il Tribunale ha ribadito che non era emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti che giustificasse il connesso rapporto previdenziale, poichè, osserva la sentenza, "il Giudice é tenuto, in pendenza di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, ad esa- minare sia i rapporti degli ispettori del lavoro, sia i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, con facoltà di sindacare i primi e disapplicare i secondi". Contro questa sentenza la LL ha proposto, come detto, ricorso per cassazione, cui l'Istituto oppone controricorso. Motivazione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applica- zione delle leggi n. 1204 del 30 dicembre 1971 e n. 1026 del 25 novem- bre 1976 e di quelle correlate", sostenendo che la lavoratrice non deve affatto provare, ai fini del conseguimento dell'indennità di maternità, l'esi- stenza del rapporto di lavoro, essendo sufficiente il possesso della qualifi- ca di bracciante agricola, comprovato dall'iscrizione negli elenchi nomi- nativi o dal coerente certificato, la cui documentazione è stata illegittima- mente disattesa dai Giudici d'appello. Con il secondo motivo la LL denuncia la "violazione e falsa applica- zione dell'art. 421, cod.proc.civ. ..", a causa del mancato esercizio, da parte del Tribunale, del potere di chiedere informazioni alla P.A. "al fine di verificare la regolarità dell'atto amministrativo ...disapplicato". Con il terzo mezzo, inoltre, espone la violazione del diritto assistenziale assicurato dalla legge 1204/71, lamentando l'ingiustizia del denegato dirit- to alla prestazione richiesta, in quanto, argomenta testualmente la sua di- fesa, "l'iscrizione negli elenchi o la certificazione sostitutiva non attengo- no alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, il quale sorge in conseguenza della situazione di lavoro subordinato...", pur aggiungendo: "l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli... costituisce un accertamento costitutivo dello status di lavoratore agricolo e... rappresenta il presupposto necessario e sufficiente per la costituzione del rapporto assicurativo ...ai fini delle prestazioni..", in quanto "le valu- tazioni operate dalla pubblica amministrazione hanno il valore di una pro- va legale..., con la conseguenza che detti risultati possono essere soggetti a valutazione da parte del giudice, il quale potrà tener conto delle modali- tà che in concreto sono state seguite per raggiungerli non potendo disap- plicare ciò che neanche conosce.". Con il quarto e ultimo motivo parte ricorrente censura la mancata appli- cazione dell'art. 152, disp. att. cod.proc.civ., essendo stata condannata al pagamento delle spese processuali, senza esporre le ragioni di temeriarità e infondatezza della lite. A parte quest'ultima contestazione, le restanti censure sono infondate. In particolare, non son affatto meritevoli di essere condivisi il primo e il terzo motivo di ricorso, da valutare unitariamente essendo fra loro inti- mamente connessi. Va premesso che l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 garanti- sce, a sostegno della maternità, un'indennità giornaliera per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro a carico, nel ca- so in esame, dell'INPS, disponendo che tali indennità sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazio- ne obbligatoria contro le malattie. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, l'equiparazione alle prestazioni di malattia comporta che, per le lavoratrici di ogni settore, compreso quello agricolo, l'erogazione dell'indennità di maternità avvenga indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contri- buti e dell'anzianità contributiva, ma in funzione della costituzione del rapporto assicurativo, a sua volta correlato all'esistenza del rapporto di la- voro, a causa del quale sorge l'obbligazione pubblica dell'Istituto assicu- rativo. La legge citata, diretta ad assicurare la tutela delle lavoratrici madri, tro- va, pertanto, nel rapporto di lavoro il suo presupposto e subordina la sua applicazione alla dimostrazione dell'attualità lavorativa nel periodo di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro, cui si riferisce la domanda dell'indennità giornaliera. Il diritto della bracciante agricola all'indennità di maternità nasce, dunque, dalla legge (v. per tutte, Cass. 14 agosto 1998, n. 8027) e non dal prov- vedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al r.d. 24 settembre 1940 n.1949, che ha solo 5 natura e funzione certativa, il cui contenuto, in sede giudiziaria, non é og- getto d'impugnazione. (In generale, sulla natura del processo previdenziale, estensibile alla pre- sente fattispecie, v. SS.UU. 25 settembre 1991, n. 10033, secondo cui: "nel giudizio promosso per contestare la revoca o soppressione della pensione d'invalidità, che sia stata disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 10 secondo comma del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, oggetto dell'indagine, come in genere nelle controversie inerenti al diniego della pensione, deve essere non la legittimità di detto provvedimento (avente natura ricognitiva, non costitutiva), ma la spettanza o meno del relativo diritto, con onere della prova a carico dell'istante, e, quindi, il riscontro dell'attuale presenza o meno dello stato invalidante, restando superfluo stabilire se quel prov- vedimento discenda da una sopravvenuta modificazione della situazione precedente, ovvero dall'originaria insussistenza dei presupposti della pen- sione."). L'esistenza del rapporto di lavoro, da cui dipende la costituzione del rap- porto assicurativo, costituisce, dunque, il requisito necessario per l'attri- buzione della prestazione, la cui sussistenza dev'essere dal giudice verifi- cata anche d'ufficio, come ha rettamente indicato il Giudice di merito lad- dove ha affermato: " il Giudice é tenuto, in pendenza di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, ad esaminare sia i rapporti degli ispettori del lavoro, sia i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, con facoltà di sindacare i primi e disapplicare i secondi".. Merita, in proposito, segnalare che le Sezioni unite civili, con sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno statuito che, "a fronte della prova con- traria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi,... " il giudice del merito, "non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esisten- za dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra indagine compiuta dalla pubblica am- ministrazione, ha efficacia di prova sino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto del publico funzionario e della veridicità degli accer- tamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interes- sato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.". Nella cornice di questi principi, che il Collegio condivide, ben s'innesta il giudizio reso dal Tribunale, che ha escluso l'esistenza del rapporto di la- voro inter partes, ritenendo, in considerazione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco della LL, che dalla lettura del verbale degli ispettori dell'Inps, "non sono stati ravvisati elementi atti a configurare il rapporto di lavoro subordinato.". D'altra parte, l'accertamento testè riferito del Tribunale, circa la cancella- zione della LL dall'elenco non ha, come mette in luce la difesa del- l'Istituto, formato oggetto di specifico motivo di gravame, né può essere in questa sede autonomamente valutato attraverso il riscontro di atti che, pur formalmente allegati al ricorso per cassazione, risultano estranei ai motivi che lo sorreggono specificamente, non essendone stata denunciata la mancata valutazione da parte della sentenza impugnata, nè comprenden- dosi il riferimento ad una non meglio identificata disapplicazione di un 7 "atto specifico" da parte del Tribunale. D'altronde alcuni documenti del- l'UPLMO di Benevento o dichiarati copia conforme all'originale, che ri- sultano allegati al ricorso, recano la data del 24 giugno 1998, successiva alla decisione d'appello. Parimenti, non merita considerazione il II motivo di ricorso, sopra riferito, in quanto la facoltà del giudice di chiedere informazioni alla P.A., ex art. 421, cod.proc.civ., esprime l'esercizio di un potere discrezionale, come tale non denunciabile in cassazione. I primi tre motivi devono essere, pertanto, rigettati. E', invece, come già accennato, meritevole di accoglimento l'ultimo moti- vo di gravame che denuncia la mancata applicazione dell'art. 152, disp. att. cod.proc.civ., per cui la sentenza impugnata deve essere, per questa parte, cassata, assolvendosi, per l'effetto, ex art. 384, cod. proc. civ., la Pa- nella dalla condanna alle spese ivi sancita, trattandosi di causa previden- ziale. Nulla, infine, per le spese processuali di questo giudizio di legittimità per il principio appena richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel meri- to, dichiara, ex art. 152, disp. att. cod.proc. civ., non dovute dalla ricorren- te le spese processuali d'appello e quelle di questa fase di cassazione. Così deciso in Roma il 23 aprile 2001 Consigl lestnIl Consigliere est Il Presidente рещить Chill e A R E T L T I T S R 8 I N I A E G D S L E E L R O E Shit D