Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto врасидание zione all'ese V Composta da li 111 mi Digg.r Magistrati: i egional Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente- R.G.N. 21648/99 Cron. 29628 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Rep. зги Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio SENTENZA Sole dal Sig. per diritţi € 155 sul ricorso proposto da: "1.0.8.AGO.2002. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, che ha incorporato la IL CANCELLIERE BNL Credito Fondiario SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante CANCELLERIA pro tempore dott. Davide Croff, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NE OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 27, presso lo studio dell'avvocato OV2002 757 PETRONI, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 865/98 del Tribunale di VICENZA, Seconda Sezione Civile, emessa il 09/07/98 e depositata il 06/10/98 (R.G. 2533/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato NI PETRONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per tardività. : -2- Svolgimento del processo NI TT conveniva in giudizio la società Banca 1. Nazionale del Lavoro S.p.a. e con la citazione a comparire davanti al pretore di Vicenza, notificata il 27.9.1996, dichiarava di proporre una opposizione a precetto. Esponeva i seguenti fatti ed elementi di diritto. La banca gli aveva intimato il precetto sulla base del titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo ipotecario. Il mutuo, pattuito in ecu e da restituire a rate semestrali, era stato estinto anticipatamente ed il capitale dovuto era stato restituito il 18.5.1994, prima della scadenza semestrale del settembre 1994. La banca aveva successivamente inteso far valere una clausola contratto, per cui il mutuo avrebbe potuto essere estinto del anticipatamente solo in occasione della scadenza di una rata semestrale ed il controvalore in lire del capitale da restituire avrebbe dovuto essere calcolato sul rapporto di cambio tra lire ed ecu riferito alla data di scadenza della rata. 13.603.402, quale Aveva chiesto quindi la somma di L. controvalore in lire alla data di scadenza della differenza tra rata di settembre 1994 e la somma ricevuta nel maggio. Ma la banca, consentendo all'estinzione del mutuo prima della scadenza di una rata semestrale, aveva calcolato il capitale da restituire e ne aveva ricevuto il pagamento ad estinzione del debito, senza riferirsi alla clausola contrattuale e senza indicare che avrebbe potuto chiedere un conguaglio. 3 2. Il pretore rigettava l'opposizione, che era invece accolta dal tribunale.
3. La sentenza 6.10.1998 del tribunale è stata impugnata dalla Banca nazionale del lavoro con ricorso notificato il 17.11.1999. NI TT ha resistito con controricorso. La Banca Nazionale del Lavoro ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. - Il ricorso è stato proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, la cui Osservanza è imposta a pena - ladi decadenza (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.) sentenza è stata pubblicata il 6.10.1998 ed il ricorso è stato proposto il 17.11.1999. La decadenza dall'impugnazione non è impedita dal fatto che il ricorso sia stato proposto prima dell'esaurimento del lasso di tempo di 46 giorni, per la durata del quale i termini processuali sono prorogati in corrispondenza della durata della sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742). Questa sospensione non opera nei procedimenti relativi a giudizi di opposizione all'esecuzione (artt. 3 della legge 742 del 1969 e 92, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1942, n. 12 sull'ordinamento giudiziario). La giurisprudenza della Corte è costante nell'interpretare le norme appena richiamata in un duplice senso: tra i procedimenti di opposizione all'esecuzione cui la sospensione non si applica sono compresi quelli in cui il diritto а procedere ad esecuzione forzata è contestato prima dell'inizio dell'esecuzione a seguito cod. proc. civ.) di notifica del precetto (art. 615, primo comma, 12768); la sospensione non si applica sentenze rese nei processi di(Cass. 21 dicembre 1998 n. anche al termine per impugnare le opposizione (Cass. 26 aprile 2000 n. 5345). Il ricorso è dichiarato inammissibile. 2. - L'inammissibilità è stata dichiarata di ufficio e questo 3. - giustifica che siano compensate le spese tra il ricorrente e la parte che resistito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 22 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore Vilifierstincion ميد النعيم IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 109T 129,11 450T20,66 lieria 08 AGO, 2002 Dejos in Ca SAZIONE TOT.149,77 26/03/2013 ntrate IL DIRETTORE DI CANCELLERIA delle E oggi, E 2 A Umberto Cicero P p M m U genzia di Ro S Iscritto a ruote fficio A 13/914 U il . D.. rt A 5