Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18275 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA “ང་ IN NOME DEL POPOLO ITALIAI 1 8 27 LA CORTE SU R M CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 22330/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 43056 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.23/10/02 - Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, rappresentato e difeso dall'avvocato RI SALARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOPERATIVA CENTRO ITALIA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 4160 -1- avverso la sentenza n. 14/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 05/07/00 R.G.N. 18/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il 14 novembre 1996 Paolo Bianconi, in servizio di vigilanza presso un supermercato di proprietà della Cooperativa Centro Italia a r.l., in Foligno, notava che IO VI, dipendente della Cooperativa, prendeva due lattine di birra da uno scaffale e le occultava in una giubba che indossava, riponendole, poi, nel reparto macelleria del supermercato, reparto dove lavorava, dietro una pila di vaschette vuote per il confezionamento delle carni. Per tale fatto la Cooperativa risolveva il rapporto di lavoro per giusta causa, integrata dalla circostanza che il dipendente si era appropriato di propria merce. Il ricorso di urgenza proposto dal lavoratore avverso il licenziamento veniva accolto dal Pretore di Perugia, così come veniva accolto il successivo ricorso di merito. Con sentenza del 15 giugno/5 luglio 2000 la Corte di Appello di Perugia, in totale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del VI e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 1 giudici di secondo grado ritenevano che il VI si fosse appropriato della merce, il che giustificava la risoluzione immediata del rapporto sia ai sensi della normativa contrattuale collettiva (art. 151, n. 3, del ccnl 1° gennaio 1995) sia ai sensi dell'art. 2119 c.c. Né la esiguità del valore della merce poteva condurre a diversa soluzione, perché doveva valutarsi la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali. 3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria, IO VI. La COOP CENTRO ITALIA soc. coop. a r.l. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente deduce che la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado sull'inespresso ed errato presupposto che il VI fosse in servizio al momento del fatto. Assume che era stato posto in evidenza (ed accertato dal primo giudice) che il signor VI si era recato presso il supermercato Coop al di fuori del proprio orario di servizio, per motivazioni totalmente personali. Sul diverso convincimento (che il signor VI fosse in servizio) la Corte di Appello non ha motivato. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, la difesa del ricorrente deduce che, anche se si volesse ritenere che il VI aveva realizzato il suo acquisto durante l'orario di lavoro, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare che le regole di comportamento relative agli acquisti del personale della Coop, pur se affisse e rese conoscibili a tutto il personale, non contenevano l'indicazione della sanzione disciplinare stabilita per la loro infrazione. Rileva che non ricorreva un comportamento che la coscienza sociale ritiene lesivo delle regole fondamentali del vivere civile, atteso che il signor VI si era limitato a trattenere merci presso di sé, come può fare ciascun 4 acquirente nei locali della Coop, senza oltrepassare le barriere delle casse. Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'art. 2119 c.c. e alle norme del ccnl. Si assume che la sentenza di secondo grado ha ritenuto la legittimità del licenziamento per il semplice fatto che il VI avrebbe violato la norma contrattuale che fissa le modalità di acquisto delle merci da parte dei dipendenti. Tale motivazione sarebbe in contrasto con l'art. 2119 c.c., non essendo stata valutata la giusta proporzione tra la sanzione ed il fatto addebitato. Si deduce che la condotta del VI non poteva qualificarsi grave, essendosi il lavoratore comportato come un normale cliente che, prelevata la merce dagli scaffali, si ferma, per esempio, a parlare con qualche amico, seguita poi il giro degli acquisti ed infine passa alle casse anche, talvolta, dopo avere trascorso qualche ora nel supermercato. Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, costituito dalla mancanza dell'elemento psicologico e dalla consumazione del furto. Deduce che i giudici di secondo grado hanno omesso di chiarire perché non abbiano ritenuto di soffermarsi a valutare se sussistesse o meno l'elemento psicologico del reato di furto o di tentato furto;
ed hanno poi, contraddittoriamente, affermato che il VI si era appropriato della merce (vale a dire che aveva "rubato" la stessa). Rileva che, ove manchi l'elemento psicologico, non può parlarsi né di tentativo né di furto. Il ricorso non è fondato. 5 In ordine al primo motivo, sul preteso errato ed inespresso presupposto che il lavoratore avesse commesso i fatti contestati mentre era in servizio, osserva la Corte che i giudici di secondo grado non hanno ritenuto rilevante il fatto che il signor VI fosse o meno in servizio, osservando che il fatto essenziale era che il lavoratore era stato sorpreso ad occultare prima nel giubbotto e poi dietro una pila di contenitori le due scatole di birra, e che ciò comportava che egli si era reso responsabile di appropriazione della merce. Il secondo motivo, che risulta, come non manca di rilevare la difesa della resistente, in contraddizione con quanto sostenuto con il primo motivo (e, cioè, che il lavoratore non era in servizio al momento dei fatti), è comunque infondato, atteso che il giudice del merito ha ritenuto, nel suo istituzionale potere di interpretazione delle norme di autonomia privata, che la normativa aziendale sugli acquisti dei dipendenti (pagamento al momento dell'acquisto con scontrino siglato dal capo negozio, merce chiusa in sacchetto in luogo indicato dallo stesso capo negozio) fosse dettata "per evitare appunto la sottrazione della merce da parte dei dipendenti con l'obbligarli a pagare subito ciò che acquistano, evitando la comoda scusa di voler pagare all'uscita". Tale finalità, per la Corte di Appello, poneva quindi la disciplina in diretta correlazione sia con le norme, sanzionate penalmente, relative al divieto di furto, sia con i principi etici generali. Di qui la irrilevanza del richiamo all'art. 7, primo comma, della legge n. 300/70. Il terzo motivo, fondato sul presupposto che la Corte del merito ha ritenuto la legittimità del licenziamento per il semplice fatto che il VI 6 avrebbe violato la norma disciplinare che fissava le modalità di acquisto per i dipendenti, non risulta suffragato dalla lettura della sentenza. Nella stessa si legge chiaramente che era "da ritenere che il VI si sia appropriato della merce"(pag. 4). Non è vero, poi, che i giudici di appello abbiano omesso di valutare la proporzionalità della sanzione in relazione alla condotta. Gli stessi hanno ritenuto che l'esiguità del danno non poteva escludere il recesso, perché ciò che rileva è la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
hanno quindi ritenuto che fosse venuto meno il vincolo fiduciario. ―La diversa valutazione proposta in questa sede l'essersi i VI comportato come un normale cliente che, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali, si trattiene nel supermercato, magari conversando con un amico, prima di recarsi con la merce prelevata alle casse - non può trovare ingresso in sede di legittimità. La Corte del merito ha ritenuto che il duplice occultamento della merce (prima nel giubbotto, poi dietro una pila di contenitori nel reparto macelleria) integrasse gli estremi della appropriazione;
e tale apprezzamento non risulta affetto da vizi o contraddizioni, che non risultano neppure specificati, limitandosi la difesa del ricorrente ad opporre una diversa opinione sulla "normalità" della ricordata condotta. In ordine al quarto ed ultimo motivo, relativo alla affermazione della sussistenza della appropriazione (o furto), nonostante la precedente affermazione della inutilità del "discettare circa la sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato di furto o del tentativo", osserva il 7 . 3 PE -7 I S GI PELL -8 N 1 G 1 * SEN * * * * * * H Collegio che la contraddizione è solo apparente. P D Affermando, infatti che la giustificazione fornita dal VI ( aveva occultato la birra nel giubbotto perché non voleva che qualcuno, vedendolo, pensasse che si appropriava della merce) era una "puerile scusa", la Corte del merito ritiene chiaramente che sussisteva, invece, la volontà di commettere quello che ha definito "appropriazione" della merce. Non vi è stata, quindi, affermazione di un fatto di rilevanza penale senza indagine sul relativo elemento psicologico. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. L'alterno esito dei due gradi di merito giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. Il cons. estensore Il Presidenteপদ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria aggi,2301C 2002 IL CANCELLIERE 0 0