Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
E ITALIANA N IO Z A EPUBBLICA R T A IS L L G E E D R R 17 9 A 3 . D T . E N R T A 7 L' N 6 9 E 1 S - -5 "E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 3 I E A G G E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto AMMINISTRATIVE01 668 /03S SANZIONI EZ Composta dagli Ill.m .N. 16378/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.3866 - Consigliere PLENTEDADott. Donato FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco NAPPI Consigliere Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NG IO SA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO PATTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI CALTANISSETTA;
intimato avverso la sentenza n. 1013/99 del Tribunale di GELA, 2002 depositata il 31/12/99; 1886 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. FrancesCO FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 LO IO, con ricorso al Tribunale di Gela, proponeva opposizione avverso il verbale di contesta- zione della violazione dell'art. 142 del codice della strada - commessa il 23 giugno 1998 ed accertata a mez- zo di autovelox notificatogli il 10 ottobre 1998. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza depositata il 31 dicembre 1999 e notificata a mezzo servizio postale con raccomandata spedita il 16 maggio 2000, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza l'LO ricorre a questa Corte con atto notificato l'11 luglio 2000 al Prefetto di Caltanisetta. La parte intimata non ha controdedot- to. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, nonchè vizi motivazionali. In particolare si deduce che in se- de di opposizione era stata prospettata la illegittimi- 2 tà della contestazione, per non essere stata immediata, nonostante che l'apparecchiatura di rilevamento utiliz- zata la consentisse, in quanto esso rilevava la veloci- tà al momento del passaggio del veicolo. Il ricorso é infondato. Nella sentenza impugnata é stato accertato che secondo i rilievi dell'autovelox l'auto del trasgresso- re procedeva alla velocità di 122 KM/h, di 42 KM/h su- periore a quella consentita e tale velocità rendeva di per sé impossibile procedere alla contestazione imme- diata da parte della pattuglia operante, senza mettere in pericolo la sicurezza stradale. Tale assunto rende la mancata contestazione imme- diata conforme a quanto previsto dall'art. 384 del re- golamento di esecuzione del codice della strada, cosic- chè la sentenza impugnata non merita censura, e il ri- corso risulta privo di fondamento e deve essere riget- tato. Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cas- sazione, non avendo la parte intimata presentato dife- se.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente 3l consigliere externe Polly uns Jusudus Jelritt. CORTE MACLATATIONE Seria 5 FFA. 2003 Hail水 IL CANCELLERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" Somente Maskalyp AL CANCE 4