Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione (mobiliare o immobiliare) è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività e, segnatamente, sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio al quale appartiene. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a se o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RI VI, elettivamente domiciliato in ROMA-OSTIA LIDO VIA RUTILIO NAMAZIANO 14, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MALARA con studio anche in 89128 REGGIO CALABRIA VIA CAULONIA 4, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, ENTE POSTE ITAL CUAS CALABRIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA SEZ DIST MELITO PORTO SALVO, emessa e depositata l'01/10/99 (R.G. 16022/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Ente Poste Italiane spa - CUAS Calabria - ed all'INPS, sede di Napoli, rispettivamente l'8 ed il 15 novembre 1999, l'Avv. Fulvio Ricca ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza 1^ ottobre 1999, comunicata il 22 novembre successivo, con la quale il giudice della esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio competente essendo in maniera esclusiva il Tribunale di Roma dove il terzo debitore, Ente Poste Italiane spa, ha la propria sede legale. Oltre ad eccepire la tardività della rilevazione d'ufficio, da parte del predetto giudice, della propria incompetenza territoriale, il ricorrente ha dedotto che la competenza spetta anche al Tribunale di Reggio Calabria poiché in tale comune è stato notificato al terzo debitore l'atto di pignoramento e la citazione a comparire per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ed ha insistito nell'esposto motivo anche con memoria.
Nessuno dei due intimati ha depositato memoria difensiva ex art. 46 u. co. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto regolamento deve essere dichiarato inammissibile. Costituisce jus receptum che tale mezzo di impugnazione è proponibile solo avverso una pronuncia che statuisca, anche solo implicitamente, sulla competenza: che abbia cioè contenuto decisorio in quanto proveniente da giudice istituzionalmente fornito di "potestas decidendi" e che, quand'anche in concreto non abbia assunto la forma di sentenza, ne possieda i requisiti intrinseci e sostanziali.
Ora, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass.
1.8.1997 n. 7139, 5 maggio 1992 n. 5315, 29 settembre 5020 e 22
ottobre 1965 n. 2212) unanimemente condivisa dalla dottrina, il giudice dell'esecuzione (mobiliare o immobiliare) è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività, e segnatamente sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio al quale appartiene. Deve conseguentemente escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a se o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza trattandosi di provvedimento emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al poter con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dal la legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa (v. in termini Cass.
1.8.1994 n. 7173). Stante il mancato svolgimento di attività processuale dalle controparti non va adottata alcuna statuizione sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001