Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul regolamento di competenza proposto da:
ufficio dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza 27 marzo 2002, resa nel procedimento n. 1842/2001 R. G.;
tra
NÀ IA, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Pellicanò n. 17/b, studio Dott. Antonino Smorto, presso l'avv. Stefania Perrone Filardi che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- attore -
e
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo n. 15, presso gli avvocati A. Fazio, G. Mascianà, D. Marra, G. Malara, A. Labrini, A. NÀ e D. Adornato che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- convenuto -
e ancora
E. TR S.p.A., Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi per la provincia di Reggio Calabria, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, dal Dott. Demetrio Rieppi;
- convenuto -
e ancora
Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.A.;
- terza chiamata, contumace -
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Locri, previa eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NÀ IA ha chiesto, con ricorso al Tribunale di Locri in funzione di Giudice del Lavoro, l'annullamento di cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di contributi per la gestione commercianti.
Detto Ufficio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., il Tribunale di Reggio Calabria.
La ricorrente ha riassunto la causa dinanzi a quest'ultimo Tribunale che, con l'ordinanza in premessa, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio è fondata e va accolta.
Invero questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 2574 del 18 aprile 1985 ha affermato che "il 3^ comma dell'art. 444 c.p.c. contiene una norma particolare, limitata alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili: soltanto queste controversie rientrano nella competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore;
quest'ultima norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di estensione fino a comprendere rapporti di lavoro autonomo "come se i professionisti potessero essere qualificati datori di lavoro di se stessi"; ne consegue che è decisiva la qualità di datore di lavoro per configurare la competenza particolare di cui al 3^ comma dell'art. 444, ed escludere quella generale di cui al 1^ comma";
nello stesso senso si è espressa Cass. 22 marzo 1986 n. 2053. Vero è che nella sentenza n. 8770 del 10 agosto 1991 si è invece affermato che "la disposizione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti, in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente dallo svolgimento di lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale per la non coincidenza dell'obbligato al versamento dei contributi con il beneficiario delle prestazioni previdenziali. Consegue che - ai sensi di detta norma, ispirata ad un 'favor' per l'istituto previdenziale ed applicabile senza distinzione fra giudizi promossi dall'istituto e giudizi promossi dal datore di lavoro ed anche nel caso in cui l'azione, relativa alla sussistenza o no dell'obbligo contributivo, sia promossa dal lavoratore - la controversia promossa da un agente di commercio, per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione all'ENASARCO in relazione all'attività svolta a favore di una determinata società, è devoluta alla competenza del Pretore di Roma, essendo in tale città la sede legale dell'ente predetto" e nello stesso senso si è espressa Cass., 15 maggio 1993 n. 0 5552. Peraltro, di recente, nella sentenza n. 15644 in data 11 dicembre 2001 è stato riaffermato il primo orientamento, che deve ormai ritenersi consolidato senza che allo stato sussista un contrasto di giurisprudenza.
Questa Corte ritiene di pronunciare in tal senso.
Va pertanto dichiarata la competenza territoriale dei Tribunale di Locri.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Locri. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004