Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7583 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 ( 9 A 1 R / 5 T /A . 7 5 8 3 /0 1 S 6 I N 2 G . E . A .R B R I .P . R L D A L A D L A T E . D E U B T I B A S I N T REPU BLICA ITALIANA N R. G. N. 15017/98 E A R E 1 I S S T 3 E R 1 4ion 17456 A E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 26/01/2001 - Presidente - Giovanni OLLA - Consigliere - Enrico ALTIERI Mario CICALA Antonio MERONE -> rel. >>> Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Registro. Legittimazione alla sul ricorso n. 15017/98 R.G. proposto da impugnazione. Soggetto rimasto estraneo CENTRO OTTICO S. GODENZO, con sede in Roma, Via Casilina n. 439, grado di precedente giudizio. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dante Milano, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Mauro Mezzetti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Germanico n. 197 - Ricorrente-
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro in carica, non costituito
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 271/01/97, resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. I^, in data 11-4-1997, depositata l'8-7- 1 3 13 1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 268290 l'Ufficio del Registro di Roma rettificava il valore di una azienda sita in Roma, trasferita con atto registrato il 26-7-1983, elevando, quello dichiarato in L. 28.000.000, a L. 131.000.000. La contribuente s.r.l. Centro ottico San Godenzo, impugnava tale atto per difetto di motivazione ed erroneità della maggiore valutazione, e la Commissione Tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso. L'appello della contribuente, che riproponeva le medesime doglianze prospettate in primo grado, veniva rigettato dalla decisione in epigrafe indicata. Con ricorso, notificato il 5-9-1998, il Centro Ottico S. Godenzo ha chiesto la cassazione della sentenza di appello con tre mezzi. L'intimato Ufficio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva la Corte che il ricorso di che trattasi risulta proposto dal "Centro Ottico S. Godenzo", con sede in Roma, Via Casilina n. 439, in persona del legale rappresentante pro - tempore Sig. Dante Milano. Rileva, altresì, che l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma risulta emessa nei confronti del "Centro Ottico San Godenzo s.r.l.", con sede in Roma, Via San Godenzo n. 84. 2 L'odierno ricorrente risulta, quindi, essere soggetto diverso da quello che è stato parte nel giudizio di appello, trattandosi nell'un caso di ditta individuale e nell'altro di persona giuridica, ciascuna, peraltro, avente sede diversa dall'altra. Peraltro, non risulta allegata, né documentalmente provata, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 110 e 111 C.p.C. per potere riconoscere a chi non è stato parte nel giudizio di appello ed abbia la veste di successore, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 2292/2000). Quindi, essendo principio consolidato quello secondo cui la legittimazione ad impugnare spetta al soggetto che abbia partecipato al precedente grado di giudizio conclusosi con una pronuncia a se sfavorevole, indipendentemente dalla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale (Cass. n. 4878/94; n. 6480/98; n. 1854/2000; n. 2201/98)il ricorso va dichiarato d'Ufficio inammissibile (Cass. n. 1815/96) per difetto di un presupposto processuale, essendo stato proposto da chi non era legittimato ad impugnare. Assorbito, quant'altro, va, dunque, emessa coerente pronuncia. E 6 N 8 5 Nulla va disposto per le spese non essendosi l'intimato costituito. 9 A . O 1 I I / N Z R 4 - / A
P. Q. M.
A 6 R B 2 T T . . S L U R I La Corte dichiara inammissibile il ricorso. L . B P G A . I E . D R R B Nulla per le spese. L T A E A A T D I D 1 R Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. S 3 E I 1 N T E T CORTE . S N Il Presidente * N E * * E Dott. Giovanni Olla N From OL O I Z Il Consigliere Relatore - Estensen R M P U E S Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano При DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5.GIU 2 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoAmiable