Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 37
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Le controversie fra soci assegnatari e soci non assegnatari, nelle cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari sono devolute alle commissioni di vigilanza (e poi al giudice amministrativo) sempre che sussista il presupposto del godimento del contributo statale da parte della cooperativa, tenendo conto che una cooperativa edilizia è qualificabile come "sovvenzionata dallo Stato" - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938, sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo. In mancanza della prova del godimento del contributo suddetto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 37
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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