Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Le controversie fra soci assegnatari e soci non assegnatari, nelle cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari sono devolute alle commissioni di vigilanza (e poi al giudice amministrativo) sempre che sussista il presupposto del godimento del contributo statale da parte della cooperativa, tenendo conto che una cooperativa edilizia è qualificabile come "sovvenzionata dallo Stato" - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938, sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo. In mancanza della prova del godimento del contributo suddetto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA METALMECCANICI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato GUIDO COLAIACOVO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 10, presso lo studio dell'avvocato, LUIGI BERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO BRUSCA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in, relazione al giudizio pendente del Tribunale di SULMONA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Vincenzo COLAIACOVO, per delega, dell'Avvocato Guido COLAIACOVO, per la ricorrente;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O. e accoglimento del ricorso.
SVOLGLMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21.5.1996, la S.r.l. Cooperativa Edilizia Metalmeccanici, premesso che era stata disposta l'esclusione del socio SQ AO, per inadempimento dell'obbligo di eseguire i versamenti statutariamente previsti, conveniva il AO davanti al Tribunale di Sulmona per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 52.643.212.
Il AO eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, trattandosi di Cooperativa edilizia operante con il contributo dello Stato, sussisteva la giurisdizione della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economia e popolare, al sensi dell'art. 131 del r.d. 28.4.1938, n. 1165. La Cooperativa ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
Il AO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deduce la ricorrente che non sussiste la giurisdizione della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sulla controversia di pagamento di somma instaurata dalla Cooperativa Metalmeccanici nei confronti del AO, poiché il predetto, convenuto nel giudizio a quo, non ha fornito alcuna prova circa l'effettivo godimento da parte della Cooperativa del contributo statale, sicché non è invocabile l'art. 131 del r.d. n.1165 del 1938, che la sussistenza del detto contributo presuppone.
2. Osserva il Collegio che presupposto primario per la configurabilità della giurisdizione della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sulle controversie tra cooperativa edilizia e socio, ai sensi dell'art. 131, comma 1, n. 1, r.d. n. 1165 del 1938 (ricompreso nel titolo VII, capo II, relativo alla "Vigilanza sulle cooperative a contributo erariale"), è il godimento del contributo dello Stato da parte della cooperativa (sent. n. 1317/90).
3. Ora, l'esame degli atti, al quale la S.C. è abilitata in sede di giudizio sulla giurisdizione, non fornisce elementi utili ad accertare l'effettivo godimento del contributo statale da parte della Cooperativa Metalmeccanici.
Dallo statuto risulta invero che il conseguimento del detto contributo rappresentava un obbiettivo da perseguire, ma manca ogni prova circa il concreto ottenimento del contributo. Giova ribadire, al riguardo, che una cooperativa edilizia è qualificabile come "sovvenzionata dallo Stato" - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 del r.d. n.1165 del 1938 sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione della Commissione di vigilanza, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo (sent. n. 9973/96). In difetto di prova sul punto va pertanto esclusa la giurisdizione della Commissione di vigilanza e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del resistente e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il resistente al pagamento delle spese, che liquida in L. 259.000 # oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 16.10.1998 Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999