Sentenza 30 aprile 2003
Massime • 1
Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di Cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta (Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2003, n. 31470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31470 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Ilario MARTELLO "
dott. Antonio S. AGRÒ "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di
Conti LO, nato a [...] il [...];
avverso sentenza 7/12/01 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
ricorso già rigettato con provvedimento 21/1/03 di questa Corte e per la correzione di tale ultimo provvedimento;
Sentita la relazione fatta da Consigliere Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Aurelio Galasso che ha concluso perché si proceda alla correzione di errore materiale, nel senso che al rigetto del ricorso va sostituita la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. OSSERVA
- Questa Corte, con sentenza 21/01/03 rigettava il ricorso proposto da LO Conti contro la decisione 7/12/01 della Corte d'Appello di Caltanissetta. - In data 27/1/03 perveniva alla cancelleria di questo ufficio il certificato attestante il decesso del Conti avvenuto il 16/02/02. - Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa stessa sezione (Cass. 6^, sent. 1804 del 17/07/95, Spaziani), il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti;
è compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima;
tale potere - dovere compete anche alla Corte di Cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta.
Va pertanto dichiarata la giuridica inesistenza della sentenza 21/1/03 sopra richiamata, con ulteriore declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Conti, per essere il reato ascrittogli estinto per morte di esso imputato.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza giuridica della sentenza 21/1/03 di questa Corte (sezione 6^) nei confronti di Conti LO;
annulla senza rinvio la sentenza 7/12/01 della Corte d'Appello di Caltanissetta nei confronti del medesimo Conti, perché il reato é estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 2003.