Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16026 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
0 J REPUBBLICA ITALIANA U 6 NONE DEL POPO ALIAN1 6 LA CO TE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ast 3 fm cfe SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 692/01 CALFAPIETRA - Dott. V in cenzo Cron. 32635 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere- Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TT FE & CA DI SDF,elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIANLUCA CERIOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANTINA SOCIALE VALLE BELBO SOC COOP ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CAMPARI ROBERTO;
intimato 2003 avversO la sentenza n. 161/00 del Giudice di pace di 890 CANELLI, depositata il 07/07/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore con le fuel. Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 marzo 1997, la SOC. coop. AN SO LE BE a resp. lim. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di LI, la società di fatto NI EL e CA NA perché venisse condannata a corrisponderle la somma di lire 358.878, per fornitura merce, di cui alle fatture nn. 1086 e 2074 dell'11 maggio 1988. La convenuta società di fatto NI EL e CA NA si costituiva e resisteva alla doman- da, eccependo d'avere pagato la fornitura della merce a mani del subagente TO AM, che chiamava in causa. Il chiamato TO AM si costituiva e conte- stava di avere ricevuto il pagamento della fornitu- ra. Con sentenza del 7 luglio 2000, il giudice di pace in accoglimento della domandadi LI, dell'attrice, condannava la convenuta al pagamento della somma richiesta di lire 358.878, oltre interessi legali. Per la cassazione di tale sentenza, la società di fatto NI EL e CA NA ha proposto ricorso in forza di due motivi. La SOC. coop. AN SO LE BE e TO AM non hanno svolto alcuna difesa. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, denunciando "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" nonché omessa 11 e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione", la ricorrente si duole che il giudice di pace abbia deciso la causa, senza assumere la prova testimo- niale, dedotta da essa ricorrente e pur ammessa in principio, ed abbia poi affermato, contraddittoria- mente ed illogicamente, che essa ricorrente non aveva dato prova convincente degli assunti difensi- vi, peraltro attribuendo rilievo alle dichiarazioni di TO AM e non tenendo conto delle contrarie dichiarazioni di NI EL. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, connessa ai noti limiti di sindacabilità di una sentenza -quale quella impugnata- resa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., perché relativa a causa di valore non superiore ai due milioni di lire (v. Cass. S.U. n. 716/99), le doglianze della ricorrente sono caratterizzate da 4 evidente genericità, posto che neppure implicita- mente chiariscono quali norme di diritto siano state violate o falsamente applicate e, soprattut- to, in violazione dello stesso principio di auto- sufficienza del ricorso per cassazione, neppure indicano il contenuto della prova testimoniale e delle dichiarazioni di parte, la cui mancata assunzione e la cui errata valutazione si assume pregiudichino la validità della sentenza impugnata. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non avendo svolto gli intimati di cassazione, alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 27 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente heyp cons est hancek vol thre лаш IL CANCELLIERE CH DEPOSITATO IN CANCELLERIA Valeria Ner 24 OTT. 2003. IL CANCELLIERE C1 Roma. 5