Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, la presentazione di dichiarazione dei redditi oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine integra il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di cui all'art. 2 del decreto medesimo, anche quando all'interno di essa sono indicati elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. (In motivazione, la Corte ha osservato che dalla nullità fiscale della dichiarazione fraudolenta non può farsi seguire alcuna conseguenza di carattere penale, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 2, comma settimo, d.P.R. n. 322 del 1998, che limita gli effetti della dichiarazione presentata oltre i novanta giorni ai soli aspetti "favorevoli" all'Amministrazione finanziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 33026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33026 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/06/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2713
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 41616/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LC SQ n. a Pozzuoli il 13/07/1960;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 08/04/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. LC SQ ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza del TR di Milano quanto alla condanna per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo a), in relazione alla effettuata indicazione,
nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2006 sottoscritta e presentata per conto della Andex Italia s.r.l., elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, artt. 477 e 482 c.p. (capo e) e art. 495 c.p. (capo d).
2. Con un unico motivo lamenta, con riguardo al reato di cui al capo a), che con l'atto di appello si era rilevato che la dichiarazione dei redditi modello unico 2007 per l'anno di imposta 2006 era stata presentata in data 28/01/2008, ovvero oltre i termini di legge, sicché detta dichiarazione avrebbe dovuto considerarsi omessa ed integrato il reato di cui all'art.
5. Sul punto la Corte ha disatteso il rilievo difensivo riportandosi allo schema tratto dal processo verbale di constatazione agli atti nel quale si attestava che alla data del 25/01/2008 non erano scaduti i termini di presentazione per l'anno 2007, in tal modo intendendosi però, evidentemente, l'anno di imposta 2007 e non certo la dichiarazione da presentare nel 2007 relativa all'anno di imposta 2006. Denuncia pertanto l'evidente travisamento del fatto nel quale è incorsa la Corte che avrebbe dovuto più correttamente qualificare i fatti all'interno del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che la condanna di LC SQ quanto al capo a) non ha riguardato, nonostante la contestazione del concorso di persone, la dichiarazione relativamente all'anno d'imposta 2005, unicamente sottoscritta dal coimputato AN (con reato in ogni caso prescritto alla data del 17/7/2014), ma concerne unicamente la dichiarazione dallo stesso sottoscritta relativamente all'anno di imposta 2006, come si evince da quanto affermato dalla motivazione della sentenza del TR (che ha fatto riferimento appunto alle rispettive dichiarazioni) e dalla ulteriore decisiva circostanza che, per lo stesso reato, sempre la sentenza non ha irrogato alcuna pena a titolo di aumento per continuazione interna sulla pena di anni uno e mesi sei di reclusione corrispondente al minimo edittale. Ciò posto, va rilevato che, per l'anno d'imposta 2006, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti alle società di capitali ebbe a scadere in data 1/10/2007 per effetto della proroga attuata con D.P.C.M. 10 luglio 2007. Va aggiunto come, nella specie, sia incontroverso che l'imputato ebbe invece a presentare la dichiarazione in oggetto in data 25/01/2008. Ne consegue come, contrariamente all'affermazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto tempestiva la dichiarazione facendo mero affidamento su quanto apparentemente emergente dal processo verbale di constatazione (la cui interpretazione, come visto sopra, è contestata dal ricorrente), la dichiarazione in oggetto debba considerarsi non valida e, dunque, omessa, con conseguente integrazione non già del reato di cui all'art. 2 come contestato bensì del diverso reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1. Va infatti rammentato che, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". E, a propria volta, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2, ribadisce che "ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".
Conclusivamente, è indubbio che, anche a considerare, in applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2, i novanta giorni decorrenti dall'1/10/2007 (il rispetto dei quali avrebbe appunto consentito di ritenere tempestiva la dichiarazione), la presentazione della dichiarazione stessa venne effettuata oltre i termini di legge venendo dunque, da un lato, indubitabilmente integrato il reato di cui all'art. 5 cit. e, dall'altro, resa giuridicamente non configurabile, invece, la fattispecie di cui all'art. 2 giacché incentrata su una condotta commissiva, ovvero la indicazione, in una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, ontologicamente incompatibile con la omissione rilevata. Del resto, anche in dottrina, si è condivisibilmente sottolineato che alla nullità fiscale della dichiarazione non può farsi seguire alcuna conseguenza di carattere penale se il contenuto della dichiarazione nulla è fraudolento: ciò che è nullo non produce alcun effetto secondo i principi e dunque neppure può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta perché dichiarazione non c'è secondo le leggi fiscali.
Nè, infine, a conclusioni contrarie potrebbe condurre il fatto che il D.P.R. n. 322 del 1998, menzionato art. 2, comma 7, faccia salvi gli effetti della riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta; proprio la delimitazione degli effetti della dichiarazione omessa ai soli aspetti "favorevoli" all'amministrazione finanziaria e non anche a tutti gli altri (come quelli derivanti, come nella specie, dall'esposizione di costi fondati su fatture per operazioni inesistenti) conferma l'interpretazione sin qui data.
4. Stante dunque la diversità del fatto sub a), la sentenza impugnata nonché quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio quanto a tale capo, con trasmissione degli atti al P.M. di Milano e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, quanto al trattamento sanzionatorio, per i residui reati sub c) e d), per i quali la pena è infatti stata unicamente inflitta a titolo di aumento per la continuazione rispetto al capo a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado con trasmissione degli atti al P.M. di Milano limitatamente al capo a) e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano relativamente alla rideterminazione della pena per i residui reati. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015