Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il rinvio che l'art. 13 comma secondo lettera c) opera - quanto alla individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinare "categorie" - all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (dettato in tema di misure di prevenzione per persone socialmente pericolose) appare improntato al soddisfacimento delle medesime esigenze, e cioè, da un canto, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro, il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. Ne consegue che il giudizio di "appartenenza" dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da una norma di rinvio priva di alcuna delimitazione, ed anzi improntata alla stessa "ratio" sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni, dovendo, per converso, affermarsi che il controllo giurisdizionale (tutte le volte in cui lo straniero lo abbia sollecitato in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva) debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il giudice applica qualora venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale (il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni; il requisito della attualità della pericolosità; la necessità di un esame globale della personalità del soggetto), e la verifica all'uopo condotta deve essere effettuata "ab extrinseco", scrutigno, cioè, la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'Amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB DA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23, presso gli avv.ti Arturo e Mario Salerni, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti unitamente all'avv. Cosimo Palumbo del Foro di Torino
- ricorrente -
contro
PREFETTO di TORINO - Min. dell'Interno,
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di Torino n.4884 del 26.09.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.2.2003 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Mario Salerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 11.9.2000 il Prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di SE DA ai sensi dell'art, 13 e. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. Il SE si opponeva con ricorso e l'adito Tribunale di Torino con decreto 26.09.2000 lo rigettava affermando che: A) l'adito Giudice poteva conoscere del provvedimento impugnato sotto il solo profilo dei vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
B) la valutazione operata dall'Amministrazione non sì poteva ritenere viziata da eccesso di potere dato che erano state assunte a base del provvedimento le numerose pendenze del SE anche per fatti gravi, idonee a farlo ritenere "contiguo al delitto" C) il SE, di contro, non aveva fornito elementi di segno opposto;
D) neanche pareva coerente con le premesse ridurre il periodo quinquennale di divieto di rientro. Per la cassazione di tale decreto il SE ha proposto ricorso il 2.10.2001 con due motivi.
Prefetto intimato e Ministero non si sono costituiti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il SE denunzia violazione degli artt. 13 c. 2 lett. C) D.Leg. 286/98, 3 L. 241/90, 1 L. 1423/56 con riguardo alla affermazione della indifferenza, in sede di controllo dell'espulsione dello straniero pericoloso per la sicurezza pubblica, del profilo della attualità della condotta di vita pericolosa: ad avviso del ricorrente il Tribunale, muovendosi nella indebita logica del controllo dell'eccesso di potere, non avrebbe sottoposto a scrutinio effettivo il requisito della attualità della pretesa pericolosità sociale. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 13 e 14 del T.U. del 1998 per avere indebitamente negato ingresso alla richiesta di riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia.
Ritiene il Collegio che entrambi i motivi siano infondati. Con riguardo alle censure esposte con il primo motivo, devesi rammentare che questa Corte, con sentenza 12721/02, ha invero osservato che il rinvio che l'art. 13 e. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98 opera - quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinate "categorie" - all'art. 1 L. 1423/56 come sostituito dall'art. 2 L. 327/88, appare improntato al soddisfacimento delle stesse esigenze: da un lato la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. E di, qui la conseguenza per la quale il giudizio di "appartenenza" dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da norma di rinvio priva di alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni;
deve; di contro affermarsi che il controllo giurisdizionale - le volte in cui lo straniero lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva - debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il Giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di irrogazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni - il requisito della attualità della pericolosità - la necessità di un esame globale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'Amministrazione, come ripetutamente affermato da questa Corte-sezioni penali (Cfr. Cass. la penale, n. 916/97 - 7362/85 - 9020/86). Orbene, e venendo al caso sottoposto, appare evidente che il Tribunale di Torino ha fatto corretta applicazione di tali principi, scrutinando, nell'esame degli atti, la sussistenza di una logica e non contraddittoria valutazione nella determinazione del Questore, appuntando la sua indagine sugli indici idonei ad affermare una pericolosità sociale del SE (ritenuto contiguo al delitto), rapportando alla attualità tale valutazione prognostica (al punto da prendere in esame un contratto di lavoro con periodo di prova non ancora scaduto alla data della decisione):
ed essendo state tali valutazioni, conformi ai cennati principi, espresse con argomentare sintetico ma logico ed adeguato all'indagine sottoposta, ritiene al Collegio che le valutazioni stesse siano immuni da censure in questa sede formulabili. Quanto alla pretesa apoditticità della opinione di inopportunità di una riduzione del periodo di divieto di rientro non si scorge quale altra valutazione avrebbe dovuto il Giudice formulare oltre a quella contenuta nel sintetico ma chiaro richiamo alla immeritevolezza connessa alla antisocialità del comportamento tenuto dal SE durante la sua permanenza in Italia. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 Febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2003