Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
SEA N REGISTRAZIONE S D.P.R. 26/4/1986 * T* ALL c.c.78910 R.G.N. 18115/01 B - N. 5 TRIBUTARIA ITALIANA Ud. 20/9/02 REPUBBLICA Cron. 11375 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t Rep.05452/03 LA CORTE S composta dai signori: dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO presidente consiglieredott. Massimo ODDO cons, relatore dott. PP MARZIALE doll. PP V.A. MAGNO consigliere consigliere dott, Antonio MERONE ha pronunciato la seguente: Imposte sui redditi/Calamità naturali/ Sospensione della riscossione/ SENTENZA Recupero/Base imponibile/ Determinazione sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende come per legge:
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE GI AR EL;
PP ZI 78910 N. 3250 "· intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia n. 280/1/00 de 12 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2002 dal relatore cons. PP ZI;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che il signor IO CE BE proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia avverso l'iscrizione a ruolo delle somme concernenti il recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi, la cui riscossione era stata sospesa fino al 31 dicembre 1985 dall'art. 13 quinquies, primo comma, d.l. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363] in favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1984; che il ricorrente assumeva che la determinazione della base imponibile era stata effettuata al lordo, anziché al netto delle somme dovute a titolo d'imposta, la cui riscossione era stata sospesa, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 PP ZI ' bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; che il ricorso veniva accolto;
che l'appello proposta dall'Ufficio avverso detta decisione era respinto dalla Commissione tributaria regionale;
che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso;
che l'intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 27 giugno 2001, non resiste. Considerato in diritto che l'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 28, legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13, primo comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 13 quinquies d.l. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363); dell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46); dell'art. 2, d.l. 29 maggio 1989, n. 202; dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre censura la sentenza impugnata per aver1973, n. 597 - affermato che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione di quanto disposto PP ZI 3 (la base imponibile andava determinatadall'art. 13, quinquies, d.1. 159/84 calcolando la base impombi al netto di tali somme;
che il citato comma 2 bis dell'art. 3, d.1. 791/85, disponendo che le "somme relative alla sospensione delle imposte dirette ...non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR", offre argomenti per ritenere che con tale disposizione il legislatore abbia inteso concedere ai soggetti sopra indicati anche un'agevolazione ulteriore, consistente nell'esclusione dalla base imponibile delle somme corrispondenti all'importo delle imposte la cui riscossione era stata sospesa;
che tale convincimento è avvalorato dal tenore dell'art. 2, quarto comma, 29 maggio 1989, n. 202 con il quale, in relazione alle "zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987", si è stabilito che le somme concernenti il pagamento di tributi il cui pagamento sia stato sospeso possono essere "dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne ..[sia] stato eseguito il versamento" (Cass. 18 aprile 2000, n. 4945; 15 maggio 2000, nn. 6194 e 6201); che l'agevolazione, originariamente concessa solo con riferimento all'IRPEF, è stata successivamente generalizzata Gluseppe dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui art. 13, comma primo, ha previsto che "le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso 0 differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal ConcorЯ0 alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette"; che tale orientamento di política legislativa non può dirsi contraddetto dall'art. 28, legge 13 maggio 1999, n. 133, in quanto detta disposizione, pur affermando che "le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche non costituiscono un onere deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha fatto salva l'applicazione dell'art. 11, legge 18 febbraio 1998, n. 28, il quale precisa che "la sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formario, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venir meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge"; che resta conseguentemente fermo il principio, già desumibile dalla normativa antcriore, della rideterminazione dell'imponibile, PP ZI 5 al termine della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 25 giugno 2001, n. 8659; 26 luglio 2001, n. 10237; 24 agosto 2001, n. 11248; 18 gennaio 2002, n. 512); che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere quindi respinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto in questa sede alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre CANCELLIERE C1 2002 Presidente Sug Оптиме. Оста APR. 2003 ручицик L' DEPOSITATC Oggi PP ZI