Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
BOLLO f UL ) 024 44/0 3 u E A C A P I D E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rim SEZIONE TERZA CIVILE f Jtuitu za раси Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7674/00 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron.5599 Consigliere SABATINI Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI 04.03/12/02 Rei Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 2, prosso 1c studio dell'avvocato ERNESTO CARPIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NUOVA IIRRENA ASSIC SPA, BONAMONETA REMO, BONAMONETA PIERO;
intimati pace di avvers0 ia scntenza 7. 2418/99 del Giudice di Sezione V Civile, emessa il 16/03/99 e depositata ROMA, 2002 11 18/03/99 (R.G. 31525/98); 2432 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritto dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fietro АВЭКІТТІ che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO Rilevato che IO CC propone ricorso per cassazione avverso 12 sentenza cor la quale il giudice di pace di Roma, nel pronunziare sulla Sua domanda di condanna di Romo Bonavolontà o della Nuova Tirrena As sicurazioni S.p.a. al risarcimento dei danni subiti dalia propria autovettura in un incidente stradale, ha ridotto la somma richiesta e ha disposto a compensa- zione delle spese;
che gli intimati non hanno svolto cifese;
che con l'unico articolato motivo di ricorso il Pa- locci deduce la carenza di motivazione e la violazione di legge, lamentando che il giudice di pace, immotiva- tamente e in modo contraddizzorio, aveva liquidato a titolo di risarcimento una somma inferiore a quella ri- chiesta er in violazione dell'art. 91 C.O.C. aveva ir- ritualmente e immotivatamente compensato le spese di cause;
Viste le conclusioni del F.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con 2 A trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chicsto ב questa Corte di dichiarare, i Camera consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa cal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma rume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di incsistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del П] + 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad נן punto decisivo delia controversia, Si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della logga sostanziale ai sensi de . 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- zuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie >> (v. per es. Cass. S.J. 15 ot- tobre 1999, n. 716); ritenuto cho le doglianze conteruti nei motivi del ricorsc tion rientraro tra le dette violazioni, essendo le censure rivolle direltamente al convincimento 3 9 espresso dal giudice di расс in modo difforme dalle aspettative, mentre la motivazione della sentenza impu- gnata non appare nė inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottala;
che, in particolare, la compensazione delle spese (pro- nunziata peraltro in un caso di accoglimento parziale della domanda) per un verso non evidenzia alcuna viola- per alt.ro verso appare zione dell'art. 91 C.P.D., espressione della valutazione discrezionale del giudice ai pace non censurabile in sede di legittimità -7 che, peraltic, ha giustificato, nello stesso dispositi- il proprio convincimento con il richiamo a motivi e alle considerazioni esposte reila valutazione del meri- to ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- con sentenza pronunziata in camc a di consiglio a norma dell'art. 375 cle non si fa luogo alla E) pronunzia sulle spese non avendo gli inLimazi svolto C I FA 4 7 7.3 D E IC attività difensiva. D IU 4 G . E T T.N visti gli artt. 113, 339 e 315 c.p.c. R A (IS
P.Q.M.
' P E I La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. L E Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 C N A C IL PRESIDENTE 1L CONS.GLIERE EST. L I life EPIL CANCELIERE C innocenze Pattista 4