CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico.P.Fstero, in persona del Sostituto Procur. e CA RO che ha con so chiedendo udito iL4ifensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 2287 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 24/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La difesa di RA UA ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata applicata all'imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Formula un unico motivo di ricorso, lamentando che l'accordo raggiunto prevedeva la esclusione delle sanzioni amministrative accessorie e della confisca della somma di danaro in sequestro (euro 18.750,00). I giudici di appello hanno espressamente revocato la disposta interdizione dai PP.UU., il divieto di espatrio e la sospensione della patente di guida per anni uno, confermando tuttavia la confisca del danaro. Richiede, pertanto, che questa Corte provveda alla revoca della confisca. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, evidenziando come non sia stato allegato al ricorso copia dell'accordo raggiunto. La difesa ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento del motivo di ricorso e rappresentando che l'accordo era stato raggiunto in udienza. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La decisione assunta dalla Corte di merito, infatti, rispecchia l'accordo raggiunto dalle parti, come manifestato innanzi ai giudici di merito. Nella richiesta da ultimo presentata dalla difesa del ricorrente, datata 2/2/2021, si legge che era stata concordata l'esclusione delle "pene accessorie". Come è noto, la confisca appartiene al genus delle misure di sicurezza, alla species di quelle patrimoniali: essa infatti è inserita nel titolo VIII, capo II del codice penale, dove sono disciplinate le misure di sicurezza patrimoniali. Pertanto, la Corte di merito ha correttamente inteso che la misura di sicurezza non facesse parte dell'accordo. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Poiché nessuna di tali ipotesi ricorre nel presente caso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico.P.Fstero, in persona del Sostituto Procur. e CA RO che ha con so chiedendo udito iL4ifensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 2287 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 24/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La difesa di RA UA ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata applicata all'imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Formula un unico motivo di ricorso, lamentando che l'accordo raggiunto prevedeva la esclusione delle sanzioni amministrative accessorie e della confisca della somma di danaro in sequestro (euro 18.750,00). I giudici di appello hanno espressamente revocato la disposta interdizione dai PP.UU., il divieto di espatrio e la sospensione della patente di guida per anni uno, confermando tuttavia la confisca del danaro. Richiede, pertanto, che questa Corte provveda alla revoca della confisca. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, evidenziando come non sia stato allegato al ricorso copia dell'accordo raggiunto. La difesa ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento del motivo di ricorso e rappresentando che l'accordo era stato raggiunto in udienza. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La decisione assunta dalla Corte di merito, infatti, rispecchia l'accordo raggiunto dalle parti, come manifestato innanzi ai giudici di merito. Nella richiesta da ultimo presentata dalla difesa del ricorrente, datata 2/2/2021, si legge che era stata concordata l'esclusione delle "pene accessorie". Come è noto, la confisca appartiene al genus delle misure di sicurezza, alla species di quelle patrimoniali: essa infatti è inserita nel titolo VIII, capo II del codice penale, dove sono disciplinate le misure di sicurezza patrimoniali. Pertanto, la Corte di merito ha correttamente inteso che la misura di sicurezza non facesse parte dell'accordo. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Poiché nessuna di tali ipotesi ricorre nel presente caso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente