Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In caso di litisconsorzio necessario, qualora l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi , deve essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere "utiliter" data. II provvedimento d'integrazione presuppone, però, che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi; altrimenti, nel caso in cui il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non si deve disporre l'integrazione del contraddittorio, ma deve essere rigettata la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ON VELLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. RA PA FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ AGRARIA MONTE ROMANO, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Sig. IC NT, EL IO, AZ RO, NI AN, ES AN, RE ON, ZI ST, SC IO, RA RA, CC MO, CC AL, DE DI NA ED RC ST, CC RO, CC ST, VA RT LI RA, BR AN, NI FR, NI GI, UC PA, UC RI, NT RT, DE DI GI, NT IC, ZE NO, ZE LI, PA LI, LI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ AGRARIA TARQUINIA, in persona del Presidente P.t. SERGIO MARINELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, per procura notarile alle liti Notaio Luciano D'RO di VITERBO in data 26/07/2000 rep.349753, che lo difende unitamente all'avvocato MARIA LUISA ACCIARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/98 della Corte d'Appello ROMA, depositata il 14/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Ugo PETRONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Maria Luisa ACCIARI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di febbraio dell'anno 1992 l'Università agraria di Monte Romano e alcuni cittadini del Comune di Monte Romano, proposero ricorso al Commissario per la liquidazione dei diritti di uso civico delle regioni Lazio, Umbria e Toscana, esponendo che la popolazione del luogo aveva sempre esercitato, quanto meno in promiscuità con quella del Comune di Tarquinia, diritti di uso civico di semina, legnatico e pascolo sulle tenute NO e AS (o Poggio ND), appartenute al Pio Istituto Santo Spirito fino all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1978 n. 833, il citi art. 66 le aveva trasferite - con vincolo di destinazione a favore delle Unità Sanitarie locali - al Comune di Tarquinia dal quale, con atto di conciliazione del 6 aprile 19822, erano pervenute in proprietà alla Università Agraria di Tarquinia che aveva assunto delle iniziative per estromettere dal godimento di esse la popolazione di Monte Romano.
Ciò premesso, chiesero la emanazione di provvedimenti conservativi dei diritti d'uso civico e l'accertamento di essi, almeno in promiscuità con i cittadini del Comune di Tarquinia. L'Università Agraria di Tarquinia, costituitasi in giudizio, eccepì che l'azione diretta al riconoscimento dei menzionati diritti si era estinta perché questi, pur non essendo in esercizio, non erano stati dichiarati dalla ricorrente al Commissario nel termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927,e di tali diritti negò, comunque, la esistenza.
Il Commissario, con ordinanza del 30 luglio 1992, concesse la cautela richiesta ma, poi, con sentenza del 20 maggio 1995, dichiarò inammissibile l'azione promossa e revocò il provvedimento cautelare rilevando che, nella denunzia presentata, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, il Podestà e il Presidente
dell'Università agraria di Monte Romano, mentre avevano asserito l'esistenza di diritti d'uso civico su beni del Pio Istituto Santo Spirito, situati nel territorio di Monte Romano, nessun accenno avevano fatto ad analoghi diritti terreni ricadenti fuori da detto territorio.
Contro tale pronuncia i soccombenti proposero reclamo alla sezione usi civici della Corte d'appello di Roma alla quale chiesero: a)- l'accoglimento della loro domanda sul presupposto che fosse ammissibile, non essendosi estinta l'azione come ritenuto erroneamente dal Giudice di primo grado;
b)- l'accertamento della nullità dello atto di conciliazione del 6 aprile 1982. con il quale le due tenute erano state trasferite dal Comune di Tarquinia all'Università agraria di tale città, e la conseguente rimessione della causa al Commissario per essersi svolto il giudizio davanti a lui senza la partecipazione delle Unità sanitarie locali, le quali erano litisconsorti necessarie, essendo divenute le proprietarie esclusive delle tenute, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1992 n. 502, che aveva loro assegnato il patrimonio delle gestioni sanitarie soppresse.
L'Università agraria di Tarquinia si oppose all'accoglimento del gravame. Anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello intervenne nel processo.
Con sentenza del 14 aprile 1998 la Corte d'appello di Roma rigettò il reclamo osservando che:
A. - la cessione delle due tenute all'Università Agraria di Tarquinia, pur dovendo essere preceduta da adempimenti amministrativi ed essere poi sottoposta a controllo tutorio, come tutti negozi dei quali siano parti gli enti pubblici, era un atto privato e, per questa sua natura, non era disapplicabile dal Commissario, il quale, perciò, non avrebbe potuto individuare in un soggetto diverso da quello convenuto l'effettivo proprietario dei beni, ne' ordinare nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio;
B. - le azioni per l'accertamento di un diritto su cosa altrui sono validamente promosse nei confronti di colui che risulti esserne il proprietario in base all'ultimo titolo di trasferimento del quale il giudice non è obbligato a verificare d'ufficio la validità ed efficacia;
C. - in ogni caso non esisteva la questione di contraddittorio sollevata sia perché se si fosse esclusa la legittimazione passiva dell'Università Agraria, essendo questa l'unica parte citata in giudizio, la domanda si sarebbe dovuta rigettare, sia perché era configurabile tutt'al più una successione a titolo particolare disciplinata dall'art. 111 del codice di procedura civile;
D. - infondata era l'eccezione secondo cui, data la natura comune dei diritti d'uso civico, l'onere imposto dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 era stato soddisfatto con la denunzia presentata dalla
Comunità Agraria di Tarquinia, in quanto la contitolarità opera all'Interno di ciascuna collettività e tra la stessa e i suoi componenti (cives), invece, in caso di godimento promiscuo, come nella specie, non è, ravvisabile la contitolarità delle varie comunità e del loro membri in relazione all'unico diritto, ma piuttosto la coesistenza, su uno stesso territorio, di più diritti concorrenti;
E. - infondata era anche la tesi, secondo cui la denunzia prescritta dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 non sarebbe stata necessaria perché gli usi civici sulle tenute erano in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927. Infatti la circostanza non era pacifica e non era stato dedotto alcun valido mezzo istruttorio per provarla, non avendo alcun valore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in giudizio. Era, invece, certo che, quando era entrata in vigore detta legge, l'Università Agraria di Monte Romano deteneva come affittuaria i terreni in base a un contratto del 10 dicembre 1922, il che escludeva alla radice che fosse in atto l'esercizio dei diritti d'uso civico. Hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, la Università Agraria di Monte Romano e alcuni dei cittadini del Comune di Monte Romano, che avevano presentato il reclamo alla Corte d'appello. L'Università Agraria di Tarquinia ha resistito con controricorso. È stata disposta e ritualmente eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei cittadini del Comune di Monte Romano, TI SC, NI RA e AN e UI De DI, i quali, pur figurando come ricorrenti nell'intestazione dell'impugnazione, non avevano sottoscritto la procura speciale in calce ad essa.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 5, 6, 7, 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, degli art. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e degli art. 11 e 102 del codice di procedura civile e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si censurano tutti gli argomenti con i quali la Corte d'appello ha respinto la tesi della necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Unità sanitarie locali. E, in particolare: a)- quello della natura privatistica dell'atto di cessione delle tenute dal Comune all'Università Agraria di Tarquinia, sostenendosi che si trattava di un atto amministrativo di liquidazione di diritti di uso civico, come tale disapplicabile, e che il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti di detto Comune, in quanto l'atto di cessione alla Unità Sanitaria Locale non poteva produrre effetti;
b,- quello facente leva sulla natura dell'azione diretta al riconoscimento di un diritto su cosa altrui, affermandosi che si trattava invece di diritti condominiali e che con il ricorso al Commissario era stato proposto un giudizio di divisione;
c)- quello della non necessità dell'integrazione del contraddittorio se nessuno dei soggetti legittimati passivamente sia stato convenuto, sostenendosi che legittimamente, in ogni caso, era stata correttamente identificata come legittimata passiva l'Unità Sanitaria Locale di Tarquinia, e che in un procedimento retto dall'Impulso di Ufficio, come quello commissariale, non è ammesso il rigetto della domanda per motivi processuali e il Commissario deve rimediare a eventuali errori in procedendo delle parti private;
d)- quello della successione a titolo particolare nel rapporto controverso, perché l'art. 111 cod. proc. civ. riguarda l'ipotesi in cui la successione si sia verificata durante il processo, mentre nella specie era antecedente alla sua instaurazione. Il motivo è infondato.
Qualora l'azione giudiziaria sia stata promossa soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere deliberata utilmente. Il provvedimento d'integrazione del contraddittorio presuppone, quindi, che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi, mentre nel caso in cui l'unico soggetto convenuto sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non deve disporsi l'integrazione del contradditorio, ma si deve rigettare la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione. Pertanto, la Corte d'appello non è incorsa in errore nel ritenere che il Commissario si era esattamente astenuto da ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Tarquinia e dell'Unità sanitaria locale, perché se fosse stata esatta la prospettazione dei reclamanti, si sarebbe dovuta respingere la domanda, per difetto di legittimazione dell'Università Agraria di Tarquinia e non disporre la chiesta integrazione del contraddittorio. È tuttavia decisivo rilevare che nella specie, come correttamente ha ritenuto la stessa Corte d'appello, il Comune e l'Unità sanitaria locale non dovevano partecipare al giudizio, perché legittimata passiva "ad causam" era soltanto l'Università agraria di Tarquinia, la quale risultava essere, al momento della proposizione della domanda (4.2.1992), la formale proprietaria esclusiva dei terreni, avendoli acquistati con l'atto di conciliazione del 6 aprile 1982 dal Comune di Tarquinia, del cui patrimonio essi erano venuti a fare parte ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sia pure con vincolo di desti nazione all'Unità sanitaria locale. E tale generico vincolo non configurava un'attuale posizione di diritto idonea ad imporre la partecipazione al giudizio dell'Unità sanitaria, a fronte dell'indiscussa titolarità del diritto dominicale in capo al Comune. Nè può ritenersi che la partecipazione dell'Unità sanitaria era divenuta necessaria durante il giudizio di primo grado, avendo l'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 501, disposto che:
"...tutti i beni...immobili...che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle medesime", in quanto, anche a prescindere dal rilievo che per lo stesso art. 5: "I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati dal Presidente della Giunta Regionale con decreto", di cui non vi è cenno negli atti del processo, si è trattato di un trasferimento a titolo particolare, situazione in presenza della quale per l'art. 11 del codice di procedura civile, "il processo prosegue tra le parti originarle", pur potendo il successore spontaneamente intervenire in esso o esservi chiamato".
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che la popolazione della comunità di Monte Romano, non esercitava diritti d'uso civico sulle tenute di NO e AS (o Poggio ND) alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1927 n. 1766, e che si era estinta l'azione per il riconoscimento di tali diritti promossa dall'Università Agraria di Monte Romano, perché questa avrebbe dovuto presentare al Commissario, nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione di detta legge, la dichiarazione prescritta dal suo art.3, non essendo sufficiente quella tempestivamente fatta dall'Università Agraria di Tarquinia. Si sostiene, in contrario, che: a)- la denunzia non era necessaria, in quanto al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927, i diritti d'uso civico erano in esercizio, come risultava dagli elementi acquisiti, e si era, comunque, chiesto di provare;
b)- avendo i diritti d'uso civico natura condominiale, la denunzia del singolo titolare di essi giova agli altri, e, pertanto. la dichiarazione del Comune di Tarquinia aveva avuto effetto anche per i cittadini di Monte Romano, data la situazione di promiscuità esistente tra le due popolazioni. Anche questo motivo è infondato.
La Corte d'appello ha negato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927, la comunità degli utenti di Monte Romano esercitasse sulle tenute di NO e AS (o Poggio ND) diritti d'uso civico, e il suo giudizio sul punto è incensurabile in sede di legittimità, risolvendosi in un apprezzamento di fatto motivato con argomenti adeguati logici. In particolare la Corte ha correttamente negato efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive degli atti notori, perché questi non hanno nemmeno un valore semplicemente indiziarlo, non potendo le parti far derivare da loro dichiarazioni elementi a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui allo art. 2697 del codice civile. (conf. sent. sez. un. n. 10 153 del 1998). Inoltre, esattamente la Corte d'appello ha escluso che della denunzia dei diritti d'uso civico presentata dall'Università Agraria di Tarquinia potessero beneficiare l'Università Agraria di Monte Romano e i cittadini del Comune di Monte Romano. Costoro erano, infatti, obbligati a fare un'autonoma e distinta denunzia, perché la norma dello art. 3 della legge n. 1766 del 1927, la imponeva - a pena di estinzione dell'azione diretta a ottenere il riconoscimento dei diritti d'uso civico - a chiunque li esercitasse o pretendesse di esercitarli;
ed è soltanto suggestivo l'argomento della comunione (o promiscuità), essendo questa concepibile nell'ambito di ciascuna associazione agraria o tra cittadini della stessa comunità e non di comunità diverse e in conflitto di interessi. E che della dichiarazione dell'Università Agraria di Tarquinia non potessero beneficiare quella di Monte Romano e i cittadini del Comune di Monte Romano, risulta confermato dalla chiara lettera dell'art. 3 comma 3^ della legge del 1927, secondo cui tale dichiarazione doveva essere presentata dal Podestà per il solo Comune da lui rappresentato o dall'associazione per i propri utenti, e anche dal singoli interessati, nel qual il Commissario poteva chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della Frazione o della Associazione ai quali costoro appartenevano.
Pertanto deve rigettarsi il ricorso e, per la sussistenza di giusti motivi, si devono compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le patii le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002