Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2002, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
07823702 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 25646/00 Cron. 71620 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Rep. 1599 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.20/02/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € 455 sul ricorso proposto da:
2.9. MAG. 2002 RA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA NCELL S ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato VIA GAETANO SEVERINI, che lo difende unitamente all'avvocato MICHELE GIAMBITTO, giusta delega in atti;
CANCELLER - ricorrente
contro
LIBERA ERMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo difende unitamente agli avvocati ANNA MANGIONE, ROMANO VANIA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente non definitive 269 avverso la sentenza n. 1948/00 della Corte d'Appello feat. -1- 1 di MILANO, depositata il 18/07/00; in C.C. il 20/2/02 udito l'Avvocato VANIA Romano, difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO si riporta alle conclusioni scritte in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali ha chiesto che la Suprema Corte decidendo con sentenza in camera di consiglio, rigettato il primo motivo, accolga, siccome manifestamente fondato, il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo del ricorso in epigrafe specificato, con ogni conseguenziale statuizione di legge. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 14 ottobre 1997 RM LI conveniva davanti al Tribunale di Milano Gi EP TR, CE ST (quale titolare della ditta MU), la s.p.a. Cemar ed esponeva: -che nel giugno 1993 aveva acquistato delle piastrelle di produzione della soc. Cemar da CE ST;
-che le piastrelle erano state posate in un immobile di sua proprietà da PE TR nel luglio 1993; -che nel dicembre 1993 tali piastrelle avevano cominciato a manifestare dei vizi che successivamente si erano aggravati;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva: che venissero accertati i vizi del materiale fornito e dell'opera efiguita;
che venisse accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno;
che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita e di quello di posa delle piastrelle;
che tutti i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni. La SOC. Cemar si costituiva e, oltre a contestare il fondamento della domanda, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei suoi 3 confronti, in mancanza di un rapporto contrattuale con lo stesso;
CE ST deduceva di avere avuto la semplice funzione di intermediario tra l'attore e la soc. Cemar. PE TR negava che i vizi potessero essere ricollegabili alla propria opera. Con sentenza in data 14 ottobre 1997 il Tribunale di Milano rigettava la domanda nei confronti della SOC. Cemar, dichiarava prescritte le azioni nei confronti di CE ST e di PE TR. RM LI impugnava tale decisione con atto di appello notificato al solo PE TR. Con sentenza non definitiva in data 18 luglio 2000 la Corte di appello di Milano, premesso che erroneamente era stata ritenuta prescritta l'azione ex art. 2226 cod. civ., nei confronti di PE TR, riteneva fondata la relativa domanda in base alla seguente motivazione: Inoltre è pacifico che il vizio non attiene la struttura, la stabilità il prospetto dell'immobile e comunque, non provato che, sebbene eliminabile, permanga una difettosità tale da determinare un deprezzamento dell'immobile. Contro tale decisione ha proposto ricorso per 4 cassazione PE TR, con tre motivi. Resiste con controricorso RM LI. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte formulate ex art. 375 cod. proc. civ., ha concluso per la infondatezza del primo motivo, la manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in quanto non stato disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di CE ST e della Cemar s.p.a. La doglianza è infondata. La giurisprudenza citata dal ricorrente, infatti, si riferisce alla ipotesi in cui il convenuto si difenda sostenendo che il vero legittimato passivo è un terzo, che chiama in causa. Nella specie, invece, RM LI aveva chiesto che, in via alternativa, si accertase quale fra i tre convenuti fosse il vero responsabile, per cui, una volta rigettata per prescrizione la domanda nei confronti di CE ST e dalla Cemar s.p.a., non sussisteva l'obbligo di integrare il contraddittorio nei loro confronti nel giudizio di 5 . . . appello e bene poteva procedere il giudizio nei confronti del solo PE TR. Il secondo motivo, con il quale PE TR si duole della mancanza della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità . manifestamente fondato, in quanto effettivamente nulla sul punto ha detto la sentenza impugnata. Il terzo motivo, con il quale PE TR deduce che, comunque, mancava qualsiasi prova di tale responsabilità, viene ad essere assorbito. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
109512911 accoglie il secondo motivo, con assorbimento del MOOST 20,66 terzo;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, [70 149.77 anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Roma, 20 febbraio 2002 Palent falo wh Брилли IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri IL CANCELL 29 MPG 2007 " DEPOSITATO IN C Rome 17 MAG 201zens 6