Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
5 562 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D POLO LA CORTE SUPR LA Oggetto nesbuiolet SEZIONE TERZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18462/98 Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 12110 SALLUZZO Consigliere Dott. Vincenzo Rep. 2020 LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Antonio Ud. 05/12/00 DURANTE Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente a studio Rich, ata S EN TENZA dal SigIL SOLE 24 OR per duit 3000 sul ricorso proposto da: 13 APR 2001. UR SE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO LUISE, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro 00614390 elettivamente AT AN PP, 13, domiciliato in ROMA VIA M PRESTINARI presso lo difeso dagli studio dell'avvocato PP RAMADORI, avvocati UMBERTO MUSTO, ALBERTO PASQUALI, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1979 avverso la sentenza n. 378/98 del Tribunale di BOLZANO, I SEZ CIVILE, emessa 1'08/05/98 e depositata il 21/05/98 (R.G. 406/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17.11.1995 RT EF, pre- messo di essere stato ingiustificatamente aggredito e percosso da AT CO PP e di avere conseguenza subito lesioni personali con postumi, in convenne dinanzi al Pretore di Bolzano il AT per esserne risarcito. Il convenuto contestò il fonda- mento della domanda, sostenendo d'essersi limitato a difendersi da una ingiustificata aggressione dell'RT. Assunta una prova per testi, il Pretore, con sentenza del 10.12.1996 rigettò la domanda. Su ap- pello dell'RT il Tribunale di Bolzano, con sen- tenza dell'8.5.1998, ha confermato la sentenza del Pre- tore, osservando che dalle prove testimoniali era emer- SO che il AT, aggredito per primo dall'RT, lo aveva respinto per difendersi e che l'aggressore, indietreggiando, era inciampato e caduto, 2 riportando le lesioni lamentate in giudizio. Ricorre 1'RT con tre motivi. Resiste il AT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta che senza adeguata motivazione il Tribunale gli abbia denegato l'assunzione di una consulenza medica, intesa ad accer- tare le cause delle lesioni e le circostanze di fatto in cui queste si sarebbero prodotte. La doglianza non ha fondamento. La mancata nomina di un consulente tec- nico di ufficio, sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione sotto il profilo della omessa od insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia soltanto quando la consulenza sia l'unico possi- bile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (Cass.
9.12.1996 n. 10938; Cass. 15.5.1987 n. 4472. Nella specie le parti hanno ottenuto l'assunzione di ampie prove testimoniali a sostegno ordine al dettagliato delle loro rispettive tesi in svolgimento dell'episodio dedotto in contestazione, né una consulenza medica avrebbe potuto ritenersi idonea a chiarire con certezza le cause del litigio ed a rico- struire in modo altrettanto certo il concreto comporta- mento assunto nell'occasione da ciascuno dei contenden- ti. 3 Col secondo e col terzo motivo, che essendo connes- si vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente lamen- ta che con motivazione insufficiente, contraddittoria e "sovrabbondante" il Tribunale, mal valutando le deposi- zioni testimoniali e gli altri riscontri processuali, abbia prestato credito alla versione del fatto fornita dal AT anziché a quella fornita dall'RT. La doglianza è inammissibile, in quanto intesa ad otte- nere nella presente sede, in contrasto con la valuta- processuali esaurientemente zione delle acquisizioni espressa dal giudice del gravame di merito, una nuova valutazione delle stesse acquisizioni, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari, che sti- masi di liquidare in L. 1.500.000
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in L. 122.000 oltre agli onorari, li- quidati in L.
1.500.000. Roma, 5.12.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEESIDEN 4 (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 13 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista P E U T S R E N O O C 20000 270000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in a LUG. 2001 Serie .4. 270.000 ain.-33529 versate £. TA .) -II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) (lire Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr.AL RACCICHINI) 100 라 0