Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Ce 78929 3 SLAT /0 AI SEN D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA N. 131 ALL B - N. 6 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DEGISTRAZIONE 4 LA CORTE SUPREMA D PYCA TRIBUTARIA 4 05 g.ri Magistrati: Composta dagli R.G.N.17806/01 Lott. Enrico Presidente Papa Dott. Giulis Graziadei Consigliere Cron.41366 Dott. S cfano Monaci Consigliere Rep. Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Consigliere Ud. 24-9-02 Dott. Antonino Di Blasi ha pronunciatc la seguente: C TE DI CASA CAMPIONE CL SEN TENZA 48929 sui ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, 10 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Genczale aello Stato, presso cui uffici legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente
contro
RI lvo, residente a [...], in via F.lli Cairoli n.8 ; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributoria Regionale di Perugia n.292/6/00 del 15-5-00. 8 29 1 Odita ia relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 24/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in pozsona de! Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chieaendo il ricette del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.292/6/00 de] 15-5-00, emosga nella controversia instauratasi tra CI VO e l'Ufficio Imposto Diretto di Perugia, a seguito dell'appello dell'Ufficio, confermava Ia sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Avverso tale son enza Ministero proponeva ricorse per cassazione, notificato il 26-6-2001, violazione e falsa applicazione deducendo _8 D.P.R. n.636/72, come modificato dell'art.17 dail'arl.A D. P. R. n. 739/81, relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la onessa pronuncia su url punto decisivo della controversia, in relaziore ali'art.360 1.5 c.p.c. la violazione falsa applicazione dell'art.28 13-5-99, n.133, dell'art.3 co.2°bis D.L. 30-12-85, n.791, doll art.13 co.1° L. 27-12-97, n. 449, dell'art.10 _ _ 2 L. 28-2-86, n.46, dell'art.. D.P.R. n.597/73 e del D. 29-5-89, n.202, convertito dalia L. n.263/89, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per disal Lendere la tasi prospottata dail'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, picnamente condividendolo, si deve confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte ia ording =l problema della corretta interpretazione della forma dell'art.3, comma 2° bis D.L. n.791/85, come disposizione introduttiva Una ulteriore agevolazione, consistente nelia di rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospes (ex piurimis, cfr. Casa, Sez. Trib.5-4-2001, n.8659; Cass.Goz.Trib. 22-11-2001, n. 1470; Cass.Sez.Trib. 22-11-2007, n.14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi in craine alle spese, non essendosi la controparte coslituita.
P.Q.M.
3 Ia Corte rigetta il ricorso. Così. deciso in Roma, Feila della Sezione Tributaria del Cassazione il 24-9-2002 Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero franar DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi APR 2009IN CANICE SIDE CO DA ENT RICOTE camora di consiglic la Suprema Corte di Il Presidente Dott.Enrico, Papa T IL CANCELLIERE C1 Dr. Ennio Amicone