Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Sussiste la legittimazione a proporre querela del direttore di un supermercato per i fatti di reato commessi in danno dell'esercizio commerciale cui egli sia preposto nella predetta qualità.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2010, n. 34009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34009 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
2
34009 / 10 Depositata in Cancelleria / Roma, li.
2.1.SET. 2010..
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 16/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA, Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
- Consigliere -N.1018 Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. OL OLDI
- Rel. Consigliere - N. 39766/2009 Dott. SILVANA DE BERARDINIS "
- Consigliere -Dott. ULIANA ARMANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di:
1) DI OL N. IL 22/07/1967
avverso la sentenza n. 1327/2009 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 09/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
elemento velle sentence The the chresto l' 1. Selv f lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
imprigliato e le tres ssione degli estrelcip di Freuse per l'ultenore corso
Udit i difensor Avv.;
Con sentenza in data 9-7-2009 il GIP del Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di DI LO,per il delitto di cui all'art. 624
CP(contestato al predetto per essersi impossessato, al fine di profitto, di prodotti di vario genere per valore complessivo di € 39,00=,sottraendoli dai banchi di vendita del supermercato "Ipercoop" di Lastra a Signa in data 5-12-2008)-per“di mancanza di querela proposta da soggetto legittimato.
Sul punto il GIP rilevava che il querelante era direttore dell'Ipercoop(AS
CO), che non risultava legale rappresentante del supermercato,o soggetto a tale funzione delegato, onde aveva considerato il predetto non legittimato alla proposizione della querela.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il
Tribunale di Firenze, che deduceva l'erronea applicazione dell'art. 337,comma 3 CPP.
Sul punto evidenziava che il querelante aveva correttamente indicato la fonte dei poteri di rappresentanza,precisando di essere il direttore del centro IPERCOOP nel quale era avvenuto il furto.
In base a tale riferimento il PM evidenziava come tale dirigente fosse secondo il diritto civile considerato institore, ossia soggetto dotato dei poteri di gestione,e dunque del potere di compiere tutti gli atti necessari a tal fine,nei quali doveva essere incluso l'esercizio del diritto di querela per fatti-reato.
Richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità e concludeva osservando che l'art. 337 CPP prevede l'indicazione dei poteri del querelante ma non richiede la prova di tali poteri,come onere del querelante.,onde-richiamando il principio di tassatività delle ipotesi di nullità- concludeva chiedendo a questa Corte l'annullamento della sentenza impugnata.
1 Il PG in Sede conclude chiedendo l'annullamento della sentenza, rilevato il fondamento del ricorso.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva il fondamento del ricorso.
Invero la legittimazione a proporre querela,nel caso di rappresentanza di persone giuridiche, viene attribuita a colui che sia titolare della funzione stessa,come si desume anche da giurisprudenza di legittimità(v. Cass. II-sentenza n.1206 del 13-1-
2009,RV242714 per cui"Il direttore di un esercizio commerciale(nella specie: direttore di un supermercato), in quanto institore,è legittimato a proporre querela per fatti-reato commessi in danno dell'esercizio cui egli è preposto-)-
Pertanto, nella specie,restano valide le deduzioni del PG ricorrente, essendo sufficiente a rendere ammissibile la querela la semplice indicazione della funzione esercitata dal querelante nel caso di cui si tratta.
Conseguentemente la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata,trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'azione penale.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
!
Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma,in data 16 giugno 2010.
Il Consigliere relatore Ahausde Brandruff IL PRESIDENTE ак 2