Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2003, n. 14702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14702 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 5200/00 UD. 23.04.2003 REPUBBLICA ITALIANA Слои 29704 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ry. 35-17Ref.. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 14 7 02 / 03 Composta dagli Ill i Si Presidente Dott. Franco PONT RIEKT Consigliere rel. Dott. NT ELEFANTE Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 5200/00 proposto Oggetto: Risoluzione da contratto. Restituzione. - COMUNE di CATANIA, in persona del Commissario Straor- dinario p.t. Dott. Vittorio Picaneo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Simo- na Napolitani, difeso dall'Avv. Marco Petino come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE Маврик
contro
POLITI & TA s.r.l.. INTIMATI I 671/03 - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ca- tania n. 369/00 del 19.10.1998 / 31.05.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.04.2003 dal Cons. Dott. NT Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vin- ceepliments cenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22.05.1981, NT Poli- ti e RE AN, nella qualità di liquidatori della s.r.l. "P & AN”, premesso che detta società aveva stipu- lato con il Comune di Catania, in data imprecisata, un con- tratto con il quale l'ente pubblico si era obbligato a cedere, previa sdemanializzazione, un tratto di terreno di mq. 71,40, sito in Catania "nell'area di risulta della via Vecchia Ognuna", - per il prezzo di £.
4.646.000 e cessione al Comune di mq. 30 di terreno di proprietà della società; assumendo che il Comune, pur avendo ricevuto la suddetta somma, non aveva provveduto a sdemanializzare il terreno, restando inadempiente agli obbli- ghi assunti;
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Ca- вершк tania il Comune al fine di sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento del convenuto e condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di £. 4.656.000, oltre al risarci- mento dei danni. 2 21 Costituitosi, il Comune deduceva che la società sul terreno in questione aveva realizzato un "edificio a più piani"; si di- chiarava disponibile a restituire la somma avuta a suo tempo a titolo di prezzo;
e, in riconvenzionale, chiedeva la restituzio- ne del terreno occupato dalla società, previa demolizione dell' edificio realizzatovi. Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava il Comune a restituire alla società la somma di £. 4.656.000, con gli interessi legali;
rigettava ogni altra doman- da;
condannava la società a demolire la parte di edificio realiz- zato sul terreno demaniale e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio. Proponeva appello il Comune, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto non applicare l'art. 936 c.c., non sussistendo- ne i presupposti, ed accogliere la domanda subordinata del Comune diretta ad ottenere il doppio del valore del suolo ex art. 938 c.c., onde la disposta restituzione della somma di £.
4.656.000 era da ritenere ingiusta. La società IT & SA resisteva al gravame e, con appello incidentale, chiedeva revocarsi la pronuncia sulla de- Abfinth molizione, sia perché la domanda riconvenzionale del Comune era tardiva, sia perché le conclusioni del c.t.u. sul punto erano errate, sia perché vi ostava il disposto dell'art. 936 c.c.. Riba- 3 diva la domanda di risarcimento danni e di rivalutazione mo- netaria della somma in restituzione. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza (n. 369 del 31.5.1999) ora impugnata, revocava la pronuncia relativa alla condanna della società a demolire la parte dell'edifico sorgente sui 71,40 mq. di terreno demaniale, osservando, per quel che ancora interessa, che, esclusa l'applicabilità dell'art. 936 c.c., essendo stato l'edificio della società realizzato solo in parte (e non intermante) sul suolo demaniale in questione, il diritto alla demolizione della parte di costruzione illegittimamente re- alizzata e alla restituzione del terreno poteva essere ricono- sciuto al Comune in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale. Ma una siffatta qualificazione giuridica del- la domanda nella specie risultava preclusa, posto che il Co- mune aveva inteso chiaramente abbandonare la domanda di demolizione, avendo invocato, con l'appello, l'applicazione del disposto di cui all'art. 938 c.c. (accessione invertita), richie- dendo il doppio del suolo occupato. Nella fattispecie, però, l'art. 938 c.c. era assolutamente inapplicabile, sia perché il suolo era di natura demaniale, sia perché mancava la indi- Abfunk spensabile domanda del costruttore. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Catania in base a un solo motivo. L'intimata s.r.l. IT & AN non si è costituita. 4 :: MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, il ricorrente, deducendo omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver er- roneamente ritenuto che con l'appello il Comune aveva inteso ६. rinunciare alla domanda di demolizione. In realtà il Comune, con l'appello proposto, aveva chiesto la disapplicazione dell' art. 936 c.c. e l'applicazione dell'art. 938 c.c., per ottenere il doppio del valore del suolo demaniale illegittimamente occupa- to dalla società con la costruzione dell'edificio. Giammai il Comune avrebbe potuto andare contro i propri interessi aval- lando l'operato illegittimo di terzi. Inoltre, afferma il ricorrente, la Corte d'appello ha adottato una motivazione contraddittoria, perché mentre da un lato ha riconosciuto il diritto del Comune alla demolizione della parte dell'edificio illegittimamente costruito su suolo demaniale e al- la restituzione del terreno (come già riconosciuto dal Tribuna- le), dall'altro ha negato tale diritto, deducendo, in maniera del tutto arbitraria nonché incoerente con le precedenti statuizio- nare la domanda di demolizione, già accolta in primo grado. thank水 ni, che il Comune aveva manifestato l'intenzione di abbando- Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Il ricorrente non contesta, anzi esplicitamente riconosce, come detto nella sentenza impugnata, che il Comune, con il 5 suo atto di appello, si era doluto che il primo giudice, in appli- cazione del disposto dell'art. 936 c.c., aveva disposto che le opere abusivamente realizzate su suolo demaniale fossero ri- mosse, ed aveva chiesto che il costruttore abusivo fosse con- dannato, in conformità del disposto dell'art. 938 c.c., a pagare il doppio del valore della superficie occupata. L'impugnata sentenza, dopo aver accolto la doglianza relati- va all'inapplicabilità nel caso specifico del disposto dell'art. 936 c.c., sul rilievo che tale norma si riferisce solamente all' ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo al- trui e non anche al caso (come quello in esame) dell' occupa- zione di porzione del fondo altrui con parte della costruzione, ha correttamente osservato che la demolizione dell'opera abu- siva, con restituzione del suolo occupato, poteva essere dispo- sta, non in virtù di tale norma (come erroneamente ritenuto dal primo giudice) inapplicabile nella fattispecie, ma in virtù del diritto dominicale del proprietario del suolo. Sennonché il Comune, anziché chiedere la demolizione dell'opera e restitu- zione del suolo in base a tale suo diritto dominicale, aveva, in- vece, preferito chiedere, invocando il disposto dell'art. 938 c., il doppio del valore della superficie occupata. Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, l'impugnata sentenza ha spiegato come la disposizione di cui all'art. 938 c.c. era assolutamente inapplicabile nel caso specifico, sia 6 : perché si trattava di suolo demaniale sia perché mancava la domanda del costruttore diretta a conseguire l'accessione in- vertita, quale presupposto per la determinazione del corrispet- tivo, pari appunto al doppio del valore del suolo occupato con la costruzione. Il ricorrente non può ora sostenere che l'ente pubblico non aveva inteso abbandonare la domanda di demolizione, che era stata accolta in primo grado, perché il Comune, come giusta- mente rilevato dalla Corte distrettuale, con il suo atto di appel- lo, aveva chiaramente ed espressamente chiesto l'applicazione dell'art. 938 c.c., che non prevede alcuna demolizione, disci- plinando l'ipotesi della cd. accessione invertita. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimata soc. Po- liti & AN non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 23 aprile 2003. RIDENT IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE framesDentair NT Elifuk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri C1 2003 IL CANCELLIERE Roma 7