Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di merito - pronunciando la sentenza di assoluzione del querelato - rigetti l'istanza di condanna del querelante, deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese, non operando, in tale ipotesi, il principio per cui, in caso di morte del debitore, l'obbligazione si trasmette agli eredi, il quale si fonda sul presupposto che l'obbligazione sia giuridicamente esistente, il che non si verifica qualora il decesso del querelante sia precedente alla pronuncia di proscioglimento, posto che l'obbligo avente per oggetto le spese sostenute dal querelato sorge soltanto con detta sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2008, n. 17429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17429 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/01/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 311
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 33996/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAZZETTA ITALIA N. IL 06/06/1964;
avverso la SENTENZA del 31/05/2004 TRIBUNALE di LIVORNO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 31 maggio 2004 il Tribunale di Livorno ha assolto Italia Gazzetta dalle imputazioni di ingiuria e minaccia in danno di MA EL HI, rigettando l'istanza dell'imputata di condanna del querelante alla rifusione delle spese, per essere il EL HI deceduto nelle more del procedimento.
Dopo aver interposto appello, dichiarato inammissibile con sentenza dalla Corte d'Appello di Firenze, la Gazzetta ha presentato ricorso per cassazione in base al disposto L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.10. Quale unico motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 427 c.p.p., comma 2, in base al quale il giudice è tenuto a condannare il querelante alla rifusione delle spese di difesa dell'imputato, salva la facoltà di compensazione (non esercitata nel caso di specie). A confutare la motivazione addotta nella sentenza, facente leva sull'intervenuta morte del querelante, osserva che nessuna norma prevede che la morte del debitore provochi l'estinzione dell'obbligazione, la quale passa invece agli eredi. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il rilievo a tenore del quale la morte del debitore non da luogo a estinzione dell'obbligazione, la quale invece si trasmette agli eredi, non è pertinente alla fattispecie. Ed invero, perché possa aversi la successione dal lato passivo nell'obbligazione, occorre che la stessa sia già venuta a giuridica esistenza;
ciò non è a dirsi dell'obbligazione di cui all'art. 427 c.p.p., comma 2, nel caso in cui il querelante sia deceduto anteriormente alla pronuncia della sentenza di proscioglimento, atteso che l'obbligo di rifusione delle spese di giudizio sorge soltanto con la pronuncia della relativa condanna ad opera del giudice: condanna che non può essere emessa, per difetto di regolare contraddittorio, nei confronti di soggetto che - a seguito di morte sopravvenuta - più non rivesta la qualità di parte nel processo.
Neppure si può ipotizzare una condanna a carico degli eredi del querelante, i quali a loro volta sono del tutto estranei al processo;
nè potrebbe porsi mano ad alcuno strumento atto a coinvolgerli nel rapporto processuale, non riscontrandosi in seno al procedimento penale l'esistenza di un istituto analogo a quello che, nel rito civile, consente la riassunzione nei confronti degli aventi causa della parte deceduta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2008