Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12652 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
12652/0 3 Aula 'A' ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO pensione di inabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 23452/00 Cron. 26534 Consigliere GUGLIELMUCCIDott. Corrado Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ud.21/03/03 Consigliere - C.C. Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NTENZA R sul ricorso proposto da: J elettivamente domiciliato in ROMA, RUGGIERO PASQUALE, VIA FLAMINIA 141, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE2003 1742 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- 2 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 22669/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/11/99 R.G.N. 51164/96; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge. " -2- SENTENZA Ritenuto che con sentenza del 17 novembre 1999 il Tribunale di Roma confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da LE IE contro l'Inps ed intesa ad inabilità о l'assegno ottenere la pensione di ordinario di invalidità, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica medica disposta d'ufficio in primo grado, che le malattie articolari e la dell'aorta ulnare destra, da cui erastenosi affetto l'assicurato, producessero soltanto un'invalidità del venticinque per cento;
né questi successivo a aveva dedotto alcun peggioramento quella consulenza;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il IE, mentre l'Inps si è costituito con la sola procura al difensore;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe valutato nel loro complesso le malattie accertate dal consulente tecnico e non avrebbe considerato il tempo trascorso fra la consulenza ed 3 il giudizio di secondo grado;
che il motivo è manifestamente infondato poiché il collegio d'appello Osserva in motivazione di avere non soltanto esaminato analiticamente dette infermità ma anche di averne valutato, accogliendo le le conclusioni del consulente tecnico, ripercussioni, evidentemente complessive, sul piano funzionale in altre parole "la loro rilevanza clinica e medico-legale"; che, quanto alle condizioni sanitarie del successive alla decisione di primo ricorrente, grado, il Tribunale dice espressamente che "un eventuale peggioramento non è stato non solo provato ma neppure dedotto"; che,quanto alla non precisata "violazione di legge", la censura è manifestamente inammissibile العلامة E per genericità (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.); che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 marzo 2003. & Consigliere extensore Teduico Roulli He Presidente разко Hatton %